Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, Sentenza 26 ottobre 2005 (dep. 05 gennaio 2006), n. 109/2006 (1753/2005)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTISTI Mariano – Presidente
Dott. CAMPANATO Graziana – Consigliere
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe – Consigliere
Dott. ROMIS Vincenzo – Consigliere relatore
Dott. FOTI Giacomo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da C.N., nato il … avverso ordinanza del 16/02/2004 Tribunale di Milano;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. ROMIS VINCENZO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Fraticelli M. che ha chiesto declaratoria di inammissibilit’ del ricorso.
OSSERVA
C.N. ha proposto ricorso per cassazione avverso ‘ordinanza con la quale il Tribunale di Milano aveva respinto il ricorso/reclamo presentato dal C. contro il provvedimento del Giudice del’Esecuzione di rigetto del’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Il ricorrente ha chiesto ‘annullamento del’impugnato provvedimento, deducendo violazione di legge sotto un duplice profilo:
a) la norma richiamata dal giudice nel suo provvedimento – L. 30 luglio 1990 n. 217, art. 15 ter e succ. mod., in forza del quale, in caso di convivenza, il reddito ai fini della norma stessa ‘ costituito dalla somma dei redditi di ogni componente del nucleo stabilmente convivente – troverebbe applicazione solo in relazione ai procedimenti civili e amministrativi, e non anche in sede penale, laddove, invece, lo stato di convivenza rileverebbe solo con riferimento al coniuge ed ai familiari ai sensi della L. n. 134 del 2001, art. 3, comma 2, (gi’ L. n.217 del 1990), poi sostituito dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 76 attualmente in vigore;
b) lo stato di convivenza sarebbe risultato comunque interrotto in conseguenza dei periodi di detenzione del C. e di quelli da costui trascorsi in comunit’ terapeutiche.
Sono poi pervenute note del difensore, con argomentazioni a sostegno della tesi prospettata con il proposto gravame.
Il ricorso deve essere rigettato perch’ infondato alla luce del’orientamento delineatosi in materia nella giurisprudenza di legittimit’.
Ed invero questa Corte ha gi’ avuto modo di occuparsi della questione relativa ai limiti di reddito, ai fini del’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nel caso di situazione di convivenza "more uxorio"; e, con riferimento a fattispecie relativa alla disciplina di cui alla L. n. 134 del 2001 (che aveva sostituito quella n. 214/1990), ha precisato che per la individuazione del reddito rilevante ai fini del’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, occorre tener conto, a norma della L.30 luglio 1990 n. 217, art.3, comma 2, della somma dei redditi facenti capo al’interessato e agli altri familiari conviventi, compreso il convivente "more uxorio" (Sez. 4, n. 13265/2004, imp. Zen, RV.228035).
Orbene, come detto, tale principio ‘ stato affermato in relazione alla disciplina prevista dalla L. n. 219 del 1990 come sostituita dalla L. n. 134 del 2001, in cui per i procedimenti civili ed amministrativi risultava indicata genericamente la convivenza (inserito proprio con la L. n. 134 del 2001, art. 15 ter, comma 2) mentre per i procedimenti penali vi era lo specifico riferimento alla convivenza con il coniuge.
Dunque, questa Corte, in relazione alla normativa nella quale vi era esplicito e letterale riferimento alla convivenza con il coniuge – ai fini delle individuazione del limite reddituale per ‘ammissione al gratuito patrocinio nei procedimenti penali (ed a differenza di quelli civili ed amministrativi) – ha interpretato la norma stessa nel senso del’equiparazione della convivenza coniugale alla convivenza "more uxorio".
Non vi ‘, pertanto, alcuna ragione per discostarsi da detto orientamento, pur nella vigenza del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, – applicabile nella concreta fattispecie avuto riguardo alla data della sua entrata in vigore (1 luglio 2002) ed al’epoca del’istanza di ammissione al gratuito patrocinio (18 luglio 2002) – pur non essendo stata prevista alcuna differenza per i procedimenti penali rispetto a quelli civili ed amministrativi, e pur essendo stata testualmente indicata, ai fini che in questa sede rilevano, la convivenza con il coniuge.
Il Collegio ritiene pienamente condivisibile ‘indirizzo interpretativo appena ricordato, anche perch’ lo stesso risulta assolutamente in linea con la significativa evoluzione sociale, normativa e giurisprudenziale, registratasi negli ultimi tempi ed evidentemente finalizzata a dare rilievo sociale e giuridico (ovviamente, sia in "bonam" che in "malam partem") alla famiglia di fatto e, di conseguenza, al rapporto "more uxorio" che nel caso di specie non pare possa essere messo in discussione, sotto il profilo fattuale, avendovi fatto esplicito riferimento lo stesso C. nel’istanza di ammissione al gratuito patrocinio per come si rileva dal testo del’impugnato provvedimento.
Come ‘ noto, infatti, e con particolare riferimento proprio al vincolo tra soggetti conviventi "more uxorio", ‘evoluzione
giurisprudenziale ha portato al riconoscimento della famiglia "di fatto", quale situazione di rilevanza giuridica.
Muovendo dalla evidente necessit’ di porre ‘accento sulla realt’ sociale piuttosto che sulla veste formale del’unione tra due persone conviventi, ‘ stata dunque riconosciuta valenza giuridica a quella relazione interpersonale che presenti carattere di tendenziale stabilit’, natura affettiva e parafamiliare, che si esplichi in una comunanza di vita e di interessi e nella reciproca assistenza morale e materiale (basti pensare, tra i principi enunciati nella giurisprudenza di legittimit’ in sede civile, a quello secondo cui deve attribuirsi rilievo, quanto alla corresponsione del’assegno divorzile dovuto in conseguenza di scioglimento del matrimonio, al rapporto di convivenza "more uxorio" – caratterizzato da stabilit’, continuit’ e regolarit’ – eventualmente instaurato dal coniuge beneficiario del’assegno stesso: Sez. 1, n. 11975/2003, RV. 565799).
Dovendo confrontarsi con le mutate concezioni che via via si sono affermate nella societ’ moderna, la giurisprudenza, in materia di rapporti interpersonali, ha dunque considerato la famiglia "di fatto" quale realt’ sociale che, pur essendo al di fuori dello schema legale cui si riferisce, esprime comunque caratteri ed istanze analoghe a quelle della famiglia "stricto sensu" intesa.
Parimenti infondato ‘ il secondo profilo del ricorso, secondo cui il rapporto di convivenza sarebbe risultato interrotto dalla detenzione del C. (nonch’ dai periodi dallo stesso trascorsi presso comunit’ terapeutiche).
Anche su tale punto questa Corte ha avuto gi’ modo di pronunciarsi ed ha enunciato il condivisibile principio di diritto secondo cui il rapporto di convivenza, ai fini del calcolo reddituale per ‘ammissione al patrocinio a spese dello Stato, non si interrompe con lo stato detentivo della persona interessata al gratuito patrocinio (in tal senso, "ex plurimis": Sez. 1, n. 16160/2001, Crissantu, RV. 218638; Sez. 4, n. 37992/2002, imp. Lucchese, RV. 223790).
Al rigetto del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento alle spese processuali.
Cos’ deciso in Roma, il 26 ottobre 2005.
Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 2006