Legge svedese sulla partnership registrata

  

Testo in traduzione inglese e a seguire in italiano

THE REGISTERED PARTNERSHIP ACT

Issued on 23 June 1994

In accordance with the decision of the Parliament the following is enacted:

Chapter 1
Registration of partnership

Section 1

Two persons of the same sex may request the registration of their partnership.

Section 2

Registration may only take place if at least one of the partners is a Swedish citizen, domiciled in Sweden.

Section 3

Registration may not take place in the case of a person who is under the age of 18 years or of persons who are related to one another in the direct ascending or descending line or who are sisters or brothers of the whole blood.

Neither may registration take place in the case of sisters or brothers of the half blood without the permission of the Government or such authority as is stipulated by the Government.

Registration may not take place in the case of a person who is married or already registered as a partner.

The right to register a partnership shall be determined according to Swedish law.

Section 4

Before registration takes place, inquiry shall be made as to whether there is any impediment to registration.

Section 5

The provisions of Chapter 3 and Chapter 15 of the Marriage Code applicable to the procedure for inquiries into impediments to marriage shall apply correspondingly to this inquiry.

Section 6

Registration shall take place in the presence of witnesses.

Section 7

At the registration both partners shall be present at the same time. Each of them separately shall, in response to a question put to them by the person conducting the registration, make it known that they consent to the registration. The person conducting the registration shall thereafter declare that they are registered partners.

A registration is invalid if it has not taken place as indicated in the first paragraph or if the person conducting the registration was not authorized to perform the registration.

A registration which is invalid under the second paragraph may be approved by the Government if there are extraordinary reasons for such approval. The matter may only be considered on the application of one of the partners or, if either of them has died, of the heirs of the deceased.

Section 8

Registration may be conducted by a legally qualified judge of a district court or a person appointed by a county administrative board.

Section 9

In other respects the provisions of Chapter 4, Sections 5, 7 and 8, of the Marriage Code and regulations issued by the Government apply to registration.

Decisions concerning registration may be appealed against in accordance with the provisions of Chapter 15 Sections 3 and 4 of the Marriage Code.

Chapter 1, Sections 4-9, of the Act concerning certain International Legal Relationships relating to Marriage and Guardianship (1904:26 p. 1) apply to international circumstances relating to registration.

Chapter 2
Dissolution of registered partnership

Section 1

A registered partnership is dissolved by the death of one of the partners or by a court decision.

Section 2

The provisions of Chapter 5 of the Marriage Code apply correspondingly to issues concerning the dissolution of a registered partnership.

Section 3

Cases concerning the dissolution of registered partnerships and cases involving proceedings to determine whether or not a registered partnership subsists are partnership cases. Provisions stipulated by statute or other legislation relating to matrimonial cases also apply to issues concerning partnership cases.

Section 4

Partnership cases may always be considered by a Swedish court if registration has taken place under this Act.

Chapter 3
Legal effects of registered partnership

Section 1

Registered partnership has the same legal effects as marriage, except as provided by Sections 2-4.

Provisions of a statute or other legislation related to marriage and spouses whall be applied in a corresponding manner to registered partnerships and registered partners unless otherwise provided by the rules concerning exceptions contained in Sections 2-4.

Section 2

Registered partners may neither jointly nor individually adopt children under Chapter 4 of the Code on Parents, Children and Guardians. Nor may registered partners be appointed to jointly exercise custody of a minor in the capacity of specially appointed guardians under Chapter 13, Section 8 of the Code on Parents, Children and Guardians.

The Insemination Act (1984:1140) and the Fertilization outside the Body Act (1988:711) do not apply to registered partners.

Section 3

Provisions applicable to spouses, the application of which involves special treatment of one spouse solely by reason of that spouse’s sex, do not apply to registered partners.

Section 4

The provisions of the Ordinance concerning Certain International Legal Relationships relating to Marriage, Adoption and Guardianship (1931:429) do not apply to registered partnerships.

This Act enters into force on 1 January 1995.


On behalf of the Government
CARL BILDTGUN HELLSVIK, Ministry of Justice


Traduzione italiana tratta da :
http://www.lemur.unisa.it/ITALIANO/Svezia/LEMURSvezia.htm


Legge Svedese sulla Convivenza Registrata


Legge del 23 giugno 1994

In conformità alla decisione del Parlamento si emana il seguente testo di legge:


CAPITOLO 1

Registrazione di una convivenza

Sezione 1

Due persone dello stesso sesso possono chiedere la registrazione della loro convivenza.

Sezione 2

La registrazione si potrà solo effettuare se almeno uno dei conviventi è cittadino svedese residente in Svezia.

Sezione 3

La registrazione non si può effettuare se la persona ha età inferiore ai diciotto anni o se si tratta di persone legate tra di loro da parentela in linea retta o che siano fratelli o sorelle germani.

La registrazione non può neanche avvenire se sono fratelli o sorelle consanguinei o uterini, a meno che ci sia il permesso del Governo o dell’ autorità indicata dal Governo.

Non si può effettuare la registrazione se la persona è coniugata o già registrata come convivente.

Le modalità e i requisiti per registrare una convivenza saranno stabilite dalla legge svedese.

Sezione 4

Prima di effettuare la registrazione, si controllerà se esistono impedimenti contro tale registrazione.

Sezione 5

Le disposizioni dei capitoli 3 e 15 del Codice del matrimonio saranno applicabili alla procedura diretta a tale controllo degli impedimenti.

Sezione 6

La registrazione si effettuerà alla presenza di testimoni.

Sezione 7

Entrambi i conviventi saranno presenti contemporaneamente al momento della registrazione. Ciascuno di loro separatamente, in risposta a una domanda fattagli dalla persona preposta alla registrazione, dichiarerà di acconsentire alla registrazione. La persona preposta alla registrazione dichiarerà in seguito che loro sono conviventi registrati.

La registrazione è nulla se non si è effettuata nei termini del primo paragrafo o se la persona preposta alla registrazione non era autorizzata a portarla a compimento.

La registrazione invalida ai sensi del secondo paragrafo potrà essere sanata dal Governo qualora ricorrano straordinarie ragioni per tale approvazione. La questione potrà essere considerata soltanto su domanda di uno dei conviventi oppure, se uno di essi fosse deceduto, su domanda dei suoi eredi.

Sezione 8

La registrazione può essere effettuata da un giudice legalmente qualificato presso la corte distrettuale o da una persona preposta dal consiglio amministrativo della contea.

Sezione 9

Per altri effetti troveranno applicazione alla registrazione le disposizioni del capitolo 4, sezione 5, 7 e 8 del Codice del matrimonio e le norme emanate dal Governo.

Le decisioni concernenti la registrazione potranno essere ricorse in appello ai sensi del Capitolo 15 Sezioni 3 e 4 del Codice del matrimonio.

Le sezioni 4?9, del capitolo 1, della Legge relativa ai rapporti giuridici internazionali in materia di matrimonio e tutela, sono di applicazioni per le circostanze internazionali relative alla registrazione.

CAPITOLO 2
Scioglimento della convivenza registrata

Sezione 1

La convivenza registrata si scioglie o per la morte di uno dei conviventi o per decisione giudiziale.

Sezione 2

Le disposizioni del capitolo 5 del Codice del matrimonio si applicheranno anche allo scioglimento di una convivenza registrata.

Sezione 3

Le procedure di scioglimento di convivenze registrate e le procedure dirette a stabilire se sussista o no una convivenza registrata sono sotto il regime della convivenza. Le disposizioni stabilite dalla legge o da altre norme relative a casi matrimoniali troveranno anche applicazione alle questioni relative le convivenze.

Sezione 4

Le Corti svedesi sono competenti sulle convivenze se la registrazione di esse si è effettuata ai sensi di questa legge.

CAPITOLO 3
Effetti giuridici della convivenza registrata

Sezione 1

Gli effetti giuridici della convivenza registrata sono gli stessi del matrimonio, tranne quanto disposto dalle sezioni 2-4.

Le leggi o altre fonti normative riguardanti il matrimonio ed i coniugi sono di applicazione ugualmente ai conviventi registrati, a meno che sia disposto diversamente dalle eccezioni di cui alle sezioni 2-4.

Sezione 2

I conviventi registrati non possono adottare minori ai sensi del capitolo 4 del Codice sui genitori, minori e tutori, né congiuntamente né separatamente. I conviventi registrati non potranno neanche essere designati per l’esercizio congiunto della custodia di un minore quali tutori appositamente designati ai sensi del capitolo 13, sezione 8 del Codice sui genitori, minori e tutori.

La legge sull’inseminazione e la legge sulla inseminazione artificiale non si applicano ai conviventi registrati.

Sezione 3

Le disposizioni riguardanti i coniugi, la cui applicazione comporti un trattamento speciale di un coniuge a ragione del suo sesso, non si applicano ai conviventi registrati.

Sezione 4

Le disposizioni del regolamento relativo ai rapporti giuridici internazionali in materia di matrimonio e d’adozione e tutela del 1931, non si applicano alle convivenze registrate.

Questa legge entra in vigore il 1° gennaio 1995.

In nome del governo,

CARL BILDTGUN HELLSVIK,
ministro di Giustizia


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