Dalla sentenza di Torino in avanti

  

Nel febbraio del 2005, fece molto scalpore la sentenza del Giudice di Pace (GdP) di Torino che annullava l’espulsione disposta nei confronti di un cittadino senegalese in quanto l’essere omosessuale poteva costituire un possibile rischio di persecuzione se rimandato nel suo paese e accordandogli il divieto d’espulsione come previsto dall’art 19 (Divieto d’espulsione) del T.U. 286/98, introdotta dalla Legge Turco – Napolitano che prevede ‘inespellibilità verso uno Stato in cui lo straniero può essere oggetto di persecuzione "per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali".

E’ indubbio che l’essere omosessuale è una condizione personale e che per questo motivo il GdP di Torino ha ritenuto doveroso accogliere le richieste dell’avvocato difensore che ha dimostrato che l’espulsione verso il Senegal avrebbe voluto dire molto probabilmente per il suo cliente l’arresto e la condanna “con la della reclusione da uno fino a cinque anni e il trattamento vessatorio e discriminatorio” in quanto non “potrebbe in concreto sottrarsi al giudizio penale e al’ostracismo familiare e sociale cui verrebbe quasi certamente sottoposto nel caso di suo rientro in Senegal” e per questo riconoscendo che l’omosessualità dello straniero interessato “costituisca possibile oggetto di persecuzione per ragioni personali e rappresenti dunque una condizione di inespellibilità” trovando piena protezione nell’articolo sopra citato.

Si tratta di un articolo di legge di altissimo valore civico, che trae origine dalla nostra Carta Costituzionale, dalla Carta dei Diritti Umani e da numerosi altri Trattati e Convenzioni che l’Italia in questi anni ha sottoscritto, che è stato applicato ed interpretato in maniera ottima dal GdP di Torino.

Certo NON ha aperto una porta per l’ingresso in Italia di migliaia di persone, come ad esempio avevano affermato all’epoca diversi esponenti del precedente governo, dichiarando tra l’altro il rischio di veder l’Italia diventare “terra di finocchi irregolari”.

Si è trattato invece del riconoscimento che in diversi paesi del mondo essere omosessuali è, o può essere, fonte di grande rischio di persecuzione, violenze o addirittura morte, e che un paese civile, quale l’Italia ha l’ambizione di essere, non può permettere che una persona rischi questo.

Sappiamo che altri GdP hanno successivamente adottato provvedimenti analoghi e come associazione siamo impegnati a rintracciarle e a raccogliere tutta la giurisprudenza in materia.

E’ evidente che a seguito di queste sentenze, diversi stranieri omosessuali si sono rivolti ai nostri circoli per chiedere consiglio su come fare per ottenere un documento che permettesse loro un soggiorno regolare. Per questo, per evitare che si creino illusioni, speranze e anche improprie strumentalizzazioni, desidero sottolineare che se da un lato le sentenze del GdP possono rappresentare una possibilità di regolarizzazione della propria posizione in Italia, non è automatico e tanto meno sicuro che queste soluzioni possano essere adottate per tutti gli stranieri irregolari ed omosessuali presenti in Italia.
Bisogna ricordare che la disposizione del GdP di Torino è avvenuta a seguito di un decreto d’espulsione (che per altro spesso comporta, in attesa che sia eseguita, il trattenimento – fino a 60 giorni – dentro un CPT) e da quanto si evince dalla sentenza, ha comportato da parte del difensore un notevole lavoro e completezza di documentazione sia rispetto alla normativa senegalese che al contesto sociale di quel paese, provando per quanto possibile, che l’omosessualità del suo cliente era “certa” e “documentabile” con prove esistenti e precedenti i fatti che hanno fatto disporre al Prefetto l’espulsione nei confronti dello straniero.

Solo grazie al lavoro così meticoloso compiuto dall’avvocato e da chi ha collaborato con lui, e alla particolare attenzione e sensibilità che in questo caso il giudice ha dimostrato è stato possibile revocare l’espulsione e riconoscere che l’essere omosessuale può essere una di quelle condizioni per cui disporre l’articolo 19 precedentemente citato.
Non basta dichiararsi omosessuale per poter rimanere regolarmente in Italia…

E’ certo però che la nostra associazione cercherà di fornire tutta l’assistenza possibile e il massimo sostegno a quelle situazioni che di volta in volta si presenteranno ai nostri comitati provinciali e riferimenti previa un’attenta e puntuale valutazione di ogni singolo caso.

Il nostro Statuto ci impegna in questa attività e anche per questo abbiamo deciso di impegnarci nel trovare materiale e documenti che possano tornare utili per queste situazioni o per aiutare coloro che fuggiti dal proprio paese desiderano presentare domanda d’asilo.
E’ un lavoro che richiede un particolare impegno in quanto bisogna cercare nelle legislazioni dei diversi paesi del mondo, specie quelli dove vi sono maggiori possibilità che l’omosessualità e la pratica di rapporti omosessuali possano essere puniti, quegli articoli e quelle norme che sanzionano e condannano questi comportamenti. Non sempre in internet è facile trovare le leggi o i codici civili/penali di tutti i paesi, ovvero se si trovano non è detto che siano aggiornati. Inoltre in molti casi l’utilizzo della lingua nazionale complica sia la ricerca che l’eventuale traduzione dei documenti.
Non è poi detto che in tutti i paesi sia espressamente dichiarato che l’omosessualità o il praticare rapporti omosessuali sia vietato e/o punito.

Risulta anche molto importante trovare notizie, articoli, commenti, atti che possano fornire un quadro più generale sulla situazione che le persone omosessuali e transessuali vivono in un determinato paese, sia per rafforzare il quadro repressivo e punitivo che una persona omosessuale potrebbe rischiare nel caso di un rimpatrio forzato, sia per dimostrare che pur in assenza di norme specifiche contro le persone omosessuali il contesto sociale e istituzionale sia particolarmente ostile ed omofobo e che pertanto la persona potrebbe comunque rischiare gravi conseguenze sempre nel caso di un rientro forzato. Ovviamente questa ultima ipotesi, risulta ancor più discrezionale e difficile da ottenere.

Se trovare le norme può risultare un arduo lavoro, ancor più difficile risulta raccogliere le notizie, anche perché spesso mancano fonti d’informazione e se vi sono, non è detto che siano fornite in maniera corretta ed esaustiva e l’esperienza ci fa dire che tutte queste notizie debbano essere nella maggior parte delle volte verificate.

Fortunatamente esistono siti ed organizzazioni da molto tempo impegnate in questa attività che mettono a disposizione tanta documentazione.

Parte di queste cose sono già disponibili sul gruppo di Yahoo “Migra_glb”, raggiungibile dal seguente link: http://it.groups.yahoo.com/group/migra_glb/, nato in occasione di un progetto europeo e del quale Arcigay ha il ruolo di moderatore.

E’ nostra intenzione spostare su queste pagine e rendere più accessibile gran parte di questo materiale, eventualmente anche organizzato e se possibile tradotto. E’ un grosso impegno e auspichiamo che tante persone ci possano aiutare in questa attività sia di ricerca che di catalogazione e traduzione dei documenti.

Concludo ricordando che chi volesse saperne di più e/o collaborare, può contattarci via mail scrivendo a: [email protected]


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