Legittimo l’outing dei VIP

  

Il Garante per la privacy ha adottato un importante provvedimento che riguarda il dibattuto tema dell’OUTING delle persone famose; provvedimento che si distingue anche per il carattere della sua assoluta novità.


Si ritiene utile premettere che con il termine inglese OUTING si intende il rivelamento che uno fa ad altri dell’omosessualità di una persona terza, mentre con l’espressione COMING OUT ci si riferisce al rivelamento che uno fa della propria omosessualità ad altri.

Nel caso di specie, una persona famosa aveva richiesto al Garante di ordinare ad un noto sito di informazione omosessuale di disporre il blocco e la cancellazione dei dati personali che lo riguardavano, relativi ad una sua presunta relazione omosessuale rivelata dalla persona che si autodichiarava suo fidanzato.

Il Garante ha affermato che le informazioni in questione, essendo state pubblicate dal sito per finalità giornalistiche nei limiti del diritto di cronaca, non necessitavano della preventiva autorizzazione del soggetto interessato.

Inoltre, trattandosi di persona famosa, non si è violato il rispetto della sua sfera privata, dal momento che costui ha costantemente commentato la propria immagine pubblica mediante richiami alla propria vita privata e di relazione, apparendo come esempio di virilità e sensualità. Proprio questi richiami alla propria vita privata permettono di ritenere sussistente l’interesse pubblico all’informazione, specie da parte del pubblico omosessuale, e di ritener lecitamente pubblicate le notizie sul sito, avendo esse rilievo sul ruolo e sulla vita pubblica dell’interessato, così come dallo stesso costruita.

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IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, dei dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante in via d’urgenza il 6 agosto 2008 presentato nei confronti di Gay.it S.p.A., in qualità di editore del sito Internet “www.gay.it’, con il quale XXXXX (rappresentato e difeso dall’avv. Marcello Bergonzi Perrone), noto personaggio del mondo dello spettacolo e della cronaca rosa, in relazione alla recente pubblicazione sul sito edito dalla resistente di un’intervista nella quale un giovane artista ha asserito di aver intrattenuto con lui “una relazione sentimentale durata circa cinque anni” (testimoniata da alcune fotografie ritraenti i due “in diverse località e, ancor peggio, in luoghi di privata dimora”), ha chiesto il blocco e la cancellazione delle informazioni che lo riguardano e si è opposto a una loro eventuale, ulteriore pubblicazione; rilevato che, a parere del ricorrente, la pubblicazione delle informazioni in questione, a maggior ragione su un sito web “chiaramente dedicato a un pubblico omosessuale”, sarebbe lesiva della propria sfera privata e dell’immagine pubblica che lo stesso “ritiene di offrire e diffondere di se stesso” e in violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali, “non essendovi alcun rilievo, né attinenza alla vita pubblica e/o lavorativa del ricorrente, né alcun interesse pubblico o sociale” che possa giustificare la diffusione di informazioni relative alla propria vita sessuale; rilevato che il ricorrente ha chiesto, altresì, di porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento;

VISTA la nota dell’8 agosto 2008 con la quale questa Autorità, ai sensi dell’art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell’interessato;

VISTE la nota del 19 agosto e le memorie del 25 e 27 agosto 2008 con le quali Gay.it S.p.A. (rappresentata e difesa dall’avv. Michele Di Gregorio), nel comunicare di aver cancellato dal sito Internet le fotografie del ricorrente e del suo presunto compagno (che le avrebbe offerte all’editore “ai fini della loro pubblicazione ed a garanzia della veridicità delle proprie affermazioni”), ha sostenuto di aver trattato le informazioni relative al ricorrente nel rispetto dei limiti posti al diritto di cronaca, tenuto conto dell’interesse pubblico alla conoscenza della notizia (ciò, “sia in relazione alla generalità del pubblico, sia — con implicazioni culturali e sociologiche di assai maggior rilievo— in relazione al pubblico omosessuale” cui il sito è principalmente indirizzato): se “appare, di per sé, una notizia di interesse pubblico (per il pubblico di riferimento)” quella “per cui un attore —continuamente agli onori della cronaca, per vere o presunte relazioni sentimentali e sessuali con giovani donne— coltiverebbe un’altra e non nota relazione sentimentale”, tale interesse diviene, ad avviso della resistente, ancor più rilevante (soprattutto per il pubblico di riferimento del sito web) se, come nel caso di specie, ad esserne protagonista è un personaggio noto che ha deliberatamente costruito di sé l’immagine di “macho ed eterosessuale” e se la relazione di cui si tratta ha natura omosessuale; rilevato che la resistente ha sostenuto altresì che, prima della pubblicazione della contestata intervista sul sito www.gay.it, l’informazione relativa alla “relazione pluriennale” del ricorrente con l’artista era stata già resa nota da quest’ultimo con una lettera pubblicata il 24 luglio 2008 su un altro sito Internet ed era stata ripresa “da decine di testate giornalistiche (a dimostrazione dell’oggettivo interesse ed originalità della notizia)”; rilevato inoltre che la resistente ha precisato che “l’oggetto esclusivo dell’intervista, invero, altro non è che un’informazione sulla “vita di relazione” del Sig. XXXXX (…); nessuna notizia è fornita né sulla reciproche abitudini sessuali dei due protagonisti della relazione, tantomeno su abitudini sessuali del ricorrente”;

VISTE le memorie del 25 e del 27 agosto 2008 con le quali il ricorrente, rivendicando il diritto a scegliere liberamente e autonomamente se far conoscere a terzi aspetti della propria “vita intima e privatissima”, ha insistito nelle proprie richieste ribadendo di non ritenere lecito che vengano diffuse informazioni relative a quest’ultima senza il proprio consenso;

RILEVATO che risultano sufficientemente motivate dal ricorrente, e non contestate dalla controparte, le ragioni di urgenza, avvalorate anche dalla tempestività del ricorso proposto all’Autorità le quali hanno legittimato l’interessato, ai sensi dell’art. 146, comma 1, del Codice, ad esercitare direttamente con ricorso al Garante i diritti di cui all’alt. 7 del medesimo Codice, prescindendo dall’inoltro dell’interpello preventivo; rilevato pertanto che non opera, nel caso di specie, la sospensione del decorso dei termini di cui all’alt. 149, comma 8, del Codice;

RITENUTO di dover dichiarare, ai sensi dell’art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alla richiesta di cancellazione dei dati avanzata dal ricorrente per la parte relativa alle fotografie (concernenti momenti di vita privata del ricorrente e del suo presunto compagno) poste a corredo della notizia della supposta relazione sentimentale, avendo la resistente aderito a tale richiesta, nel corso del procedimento, eliminandole dal proprio sito web;

RILEVATO che il trattamento di dati personali relativi al ricorrente contenuti nell’intervista e negli spazi web del sito della resistente dedicati alla vicenda oggetto del ricorso risulta effettuato per finalità giornalistiche ai sensi degli artt. 136 e ss. del Codice e che i dati in questione potevano essere pertanto trattati senza il consenso dell’interessato, nel rispetto dei limiti posti al legittimo esercizio del diritto di critica e di cronaca (veridicità dei fatti, rilevanza sociale della notizia, forma civile dell’esposizione, “essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico”: art. 137, comma 3, del Codice; artt. 5 e 6 del codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica);

RITENUTO che le informazioni personali relative alla presunta relazione sentimentale (comunque già note per essere state pubblicate qualche giorno prima da un’altra testata giornalistica e riprese da numerose pubblicazioni anche telematiche) risultano essere state diffuse dalla resistente senza travalicare i citati limiti del diritto di cronaca, essendo state riportate —nel contesto di un articolo che richiama una problematica più generale e di interesse pubblico (in particolare per il pubblico omosessuale), quale quella del cd. “outing”— le sole informazioni essenziali in ragione dell’originalità del fatto e della qualificazione dei protagonisti;

RILEVATO, in particolare, in ordine a tale ultimo aspetto, che ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice, la sfera privata delle persone note deve essere rispettata “se le notizie o i dati non hanno alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica”; rilevato che, alla luce della documentazione acquisita in atti, il ricorrente risulta aver commentato la propria immagine pubblica mediante costanti richiami alla propria vita privata e di relazione (vedi, ad esempio, le numerose interviste rilasciate a diversi settimanali di “cronaca rosa” —e riportate tuttora sul sito web del ricorrente— con le quali lo stesso ha reso noti, nel corso degli anni, flirt e relazioni sentimentali, nonché aspetti e particolari relativi alla propria sfera personale e, in alcuni casi, anche a quella sessuale), apparendo come esempio di virilità e sensualità (tanto da dedicare uno spazio del proprio sito alla rappresentazione di sé quale “fidanzato ideale”); rilevato che, alla luce di ciò, deve ritenersi che la pubblicazione delle informazioni in questione relative alla sfera privata del ricorrente e, in particolare, alla sua vita di relazione, possa essere giustificata proprio in considerazione del rilievo che tali aspetti hanno sul suo ruolo e sulla vita pubblica così come dallo stesso “costruita”;

RITENUTO, quindi, di dover dichiarare infondata l’opposizione al trattamento manifestata dal ricorrente con riferimento ai dati che lo riguardano contenuti nell’intervista pubblicata sul sito edito dalla resistente e le correlate richieste di blocco e cancellazione;

RILEVATO che resta impregiudicata la possibilità per il ricorrente di tutelare nelle sedi competenti, se del caso, i propri diritti con riferimento a eventuali profili ritenuti diffamatori o altrimenti lesivi degli stessi;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIO’ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere in ordine alla richiesta di cancellazione dei dati avanzata dal ricorrente per la parte relativa alle fotografie concernenti momenti di vita privata del ricorrente e del suo presunto compagno;

b) dichiara infondato il ricorso per la restante parte;

c) dichiara compensate le spese tra le parti.

Roma, 2 ottobre 2008


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