La versione consolidata provvisoria del Trattato che istituisce una costituzione per l`Europa (in italiano) recita, all’art. II-21: "E’ vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l’origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l’appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale."
Non è cosa da poco. Non solo per il fatto che l’orientamento sessuale rientra tra le categorie sulla base delle quali si vieta ogni discriminazione, ma anche per il fatto che nella versione in italiano di una norma (e che norma…) europea compare finalmente il termine corretto, ossia ‘orientamento sessuale’, al posto dell’orrido ‘tendenze sessuali’ in uso nei documenti comunitari fino a non molto tempo fa.
Grazie alle segnalazioni di Arcigay al Servizio di terminologia italiana presso il Segretariato generale del Consiglio dell’Unione Europea si è posto fine all’uso di una traduzione a dir poco infelice, tanto sotto il profilo semantico, quanto sotto quello dell’uso che essa avrebbe molto probabilmente autorizzato e addirittura incoraggiato.
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