Il Congresso spagnolo nella seduta del primo marzo 2007, con 176 voti a favore, 123 contro e 3 astenuti ha approvato definitivamente la legge, in corso di pubblicazione, che regola la possibilità per le persone transessuali di modificare nei registri anagrafici l’indicazione del sesso di appartenenza e del nome proprio, senza necessità che sia intercorso precedentemente un intervento chirurgico di rassegnazione del sesso.
Il testo della legge, approvato dal Congresso già nell’ottobre 2006, era passato al Senato, dove è stato approvato con emendamenti nella seduta dello scorso 21 febbraio.
È da segnalare che al Senato il testo è stato votato favorevolmente anche da PP, che invece è tornato a votare contro, sullo stesso testo, nella votazione finale del primo marzo al Congresso — apparentemente senza una ragione plausibile (eccetto le pressioni delle gerarchie cattoliche spagnole), ma queste sono le alchimie della politica.
Si segnala inoltre che il 27 febbraio il Congresso spagnolo ha respinto con voto negativo una iniziativa legislativa popolare, promossa dal Foro della Famiglia e presentata con circa un milione e mezzo di firme, con la quale si chiedeva la proibizione del matrimonio e dell’adozione alle coppie dello stesso sesso.
A distanza di un anno e mezzo dall’entrata in vigore della legge che permette i matrimoni gay e dopo la celebrazione di circa 6 mila matrimoni gay, è interessante confrontare i due voti parlamentari:
Voto sulla proposta di iniziativa popolare che chiedeva il divieto dei matrimonio tra persone dello stesso sesso:
136 voti a favore, 43,87% dei partecipanti al voto
173 voti contrari 55,8% dei partecipanti al voto
1 astenuto
Voto sulla legge che ha introdotto il matrimonio tra persone dello stesso sesso:
187 voti a favore, 55,32% dei partecipanti al voto
147 voti contrari 43,49% dei partecipanti al voto
4 astenuti
Intanto si è ancora in attesa della sentenza della Corte costituzionale sul ricorso presentato nel settembre 2005 dal PP contro la legge sul matrimonio gay.
Non si accettano responsabilità per eventuali errori di traduzione e si ringrazia chi mi segnalerà quelli che dovesse riscontrare.
Progetto di legge che regola la rettificazione nei registri della menzione relativa al sesso delle persone
Relazione introduttiva
La presente legge ha per oggetto la regolamentazione dei requisiti necessari per accedere alla modificazione dei dati relativi al sesso di una persona iscritti nel Registro Civile, quando detta iscrizione non corrisponda alla sua reale identità di genere. Altresì contempla il cambio di nome affinché non risulti discordante con il sesso reclamato.
Il transessualismo, considerato come un cambio dell’identità di genere, è stato diffusamente studiato sia dalla medicina che dalla psicologia. Si tratta di una realtà sociale che richiede una risposta del legislatore, affinché l’iniziale assegnazione nel Registro dell’anagrafe del sesso e del nome proprio possa essere modificata, con la finalità di garantire il libero sviluppo della personalità e la dignità delle persone la cui identità di genere non corrisponda con il sesso con il quale furono inizialmente registrati.
Secondo la regolamentazione che si stabilisce nella presente legge, la modifica nei registri del sesso e il cambio del nome sono finalizzati a certificare come un fatto certo il cambio già prodotto della identità di genere, in modo che siano garantiti la sicurezza giuridica e le esigenze dell’interesse generale. Per questo motivo, detto cambio di identità deve essere debitamente provato, e la rettificazione nei registri sarà eseguita nel rispetto dei procedimenti governativi del Registro Civile.
Con questa legge la Spagna si aggiunge a quei paesi a noi vicini che contano una legislazione specifica che da protezione e sicurezza giuridica alle necessità della persona transessuale, adeguatamente diagnosticata, di vedere corretta l’iniziale assegnazione del suo sesso nel Registro dell’anagrafe, assegnazione contraddittoria con la propria identità di genere, così come (il diritto) a ostentare un nome che non risulti discordante con la propria identità.
Infine, si riforma mediante questa legge l’articolo 54 della Legge del Registro Civile del 8 giugno del 1957. Per garantire il diritto delle persone alla libera elezione proprio nome, si deroga alla proibizione di iscrivere come nome proprio i diminutivi o varanti familiari e colloquiali che non abbiano raggiunto una propria dignità di nomi.
Articolo 1. Legittimazione
Tutte le persone di nazionalità spagnola, maggiorenni e sufficientemente capaci per volerlo, potranno richiedere la rettificazione dell’indicazione del sesso nel Registro anagrafico.
La rettificazione del sesso comporterà il cambio del nome proprio della persona, in modo che non risulti discordante con il proprio sesso indicato nel Registro.
2. Allo stesso modo, la persona interessata potrà includere nella domanda la richiesta della redazione integrale di un nuovo foglio del Registro anagrafico.
Articolo 2. Procedimento.
1. La rettificazione del dato relativo al sesso nel Registro dello stato civile sarà sottoposta ai procedimenti e alle disposizioni della presente legge, in accordo con le regole stabilite nella Legge che regola il Registro Civile del 8 giugno 1957 per le procedure amministrative.
Nella richiesta di rettificazione del sesso nel Registro si dovrà indicare l’elezione di un nuovo nome proprio, tranne quando la persona richieda di conservare quello che ostenta e questo non sia contrario ai requisiti stabiliti nella Legge del Registro Civile.
2. Nella procedura per la modificazione del dato relativo al sesso indicato nel Registro, non si applicheranno:
a) la prima regola dell’articolo 97 della legge del Registro Civile.
b) Il paragrafo secondo dell’articolo 218 del Regolamento del Registro Civile.
c) Il paragrafo terzo e quarto dell’articolo 349 del Regolamento del Registro Civile.
Articolo 3. Autorità competente.
La competenza a decidere sulla richiesta di modificazione nel Registro dello stato civile del sesso è dell’Incaricato del Registro Civile del domicilio del richiedente.
Articolo 4. Requisiti per accordare la modificazione.
1. La modificazione nei registri della menzione del sesso sarà disposta una volta che la persona richiedente dimostri:
a) Che le sia stata diagnosticata una disforia di genere. La prova di tale diagnosi deve darsi attraverso perizia di un medico o di uno psicologo clinico, iscritti ad un albo professionale spagnolo o i cui titoli siano stati riconosciuti o omologati in Spagna, e deve contenere l’indicazione:
1. Dell’esistenza di dissociazione tra il sesso morfologico o genere fisiologico inizialmente registrato e l’identità di genere vissuta dal richiedente o sesso psicosociale, così come la stabilità e persistenza di tale dissociazione.
2. Dell’assenza di disturbi della personalità che potrebbero influire, in modo determinante, sull’esistenza della dissociazione indicata al punto precedente.
b) Che è stata sottoposta a trattamenti medici durante almeno due anni per adattare il proprio aspetto fisico a quello corrispondente al sesso reclamato. La prova del soddisfacimento di questo requisito sarà data mediante perizia del medico, iscritto ad albo professionale, sotto la cui direzione sia stato realizzato il trattamento o, in mancanza, attraverso la perizia di un medico legale specializzato.
2. Non sarà necessario per l’autorizzazione alla modifica del sesso di una persona menzionato nel Registro dello stato civile che il trattamento abbia incluso chirurgia di rassegnazione del sesso. I trattamenti medici ai quali si riferisce la lettera b) del comma precedente non saranno un requisito necessario per l’autorizzazione della modifica del Registro quando concorrano ragioni di salute o di età che rendano impossibili il loro compimento e si fornisca certificazione medica di tale circostanza.
Articolo 5. Effetti.
1. Il provvedimento che accorda la modificazione del dato relativo al sesso nel Registro dello Stato civile avrà effetto costitutivo a partire dalla sua iscrizione nel Registro stesso.
2. La modifica del Registro permetterà alla persona di esercitare tutti i diritti inerenti la propria nuova condizione.
3. Il cambio del sesso e del nome accordato non modificherà la titolarità dei diritti e delle obbligazioni giuridiche di appartenenza alla persona anteriormente alla iscrizione del cambio nel Registro.
Articolo 6. Notificazione del cambio del sesso nel Registro.
1. L’incaricato del Registro Civile notificherà d’ufficio il cambio del sesso e del nome avvenuto alle autorità e agli organismi secondo quanto determinato dai regolamenti.
2. Il cambio di sesso e del nome obbligherà chi lo abbia ottenuto a richiedere l’emissione di una nuova carta di identità che contenga i nuovi dati contenuti nel Registro. In ogni caso verrà conservato lo stesso numero di carta d’identità.
3. Il rilascio di nuovi documenti con data anteriore alla modificazione nel Registro si avrà a richiesta dell’interessato, suo rappresentante legale o persona da lui autorizzata, dovendosi in ogni caso garantire da parte dell’autorità, organismi e istituzioni che li rilasciarono in origine la adeguata identificazione della persona alla quale si rilasciarono i detti documenti, mediante l’opportuna registrazione nel duplicato del documento dello stesso numero di carta d’identità o della stessa chiave di registrazione che figurava nell’originale.
Articolo 7. Pubblicità.
Non si darà pubblicità senza autorizzazione speciale dell’avvenuta modificazione dell’indicazione del sesso della persona nel Registro.
Prima disposizione addizionale.
Aggiunta di un comma 3 all’articolo 7 della legge 26 maggio 2006 n.14, sulle tecniche di riproduzione umana assistita.
Si modifica l’art. 7 della legge 26 maggio 2006 n.14, sulle Tecniche di riproduzione umana assistita, che viene corretto nel seguente modo:
«Articolo 7. Filiazione dei figli nati attraverso tecniche di riproduzione assistita.
1. La filiazione dei nati con le tecniche di riproduzione assistita sarà regolata dalle leggi civili, con esclusione di quanto previsto dai tre seguenti articoli.
2. In nessun caso, l’iscrizione nel Registro Civile riporterà dati dai quali si possa dedurre il carattere della generazione.
3. Se la donna fosse sposata, e non separata legalmente o di fatto, con altra donna, questa ultima potrà dichiarare dinanzi all’Incaricato del Registro Civile del luogo dove si trova il domicilio coniugale, che acconsente, quando nascerà il figlio del proprio coniuge, che le sia attribuita la filiazione del nascituro.»
Seconda disposizione addizionale.
Restituzione di titoli o documenti.
Al fine del pagamento dei costi di rilascio di titoli o documenti, la rettificazione della menzione del sesso nel Registro Civile non si considera causa attribuibile alla persona interessata.
Disposizione transitoria.
Esonero dalla prova dei requisiti per la modifica del dato relativo al sesso nel Registro.
La persona che, attraverso relazione del medico iscritto ad un albo o con certificato del medico del Registro Civile, da prova di essere stata sottoposta a chirurgia di rassegnazione del sesso prima dell’entrata in vigore della presente legge, resterà esonerata dal provare i requisiti previsti dall’art. 4.1.
Prima disposizione finale.
Titolo di competenza.
Questa Legge viene approvate nell’esercizio delle competenze esclusive dello Stato riconosciute nell’articolo 149.1. 8° della Costituzione
Seconda disposizione finale.
Modificazione della Legge del Registro Civile del 8 giugno del 1957
La Legge del Registro Civile del 8 giugno 1957 viene modificata come segue:
Uno. Il primo paragrafo dell’articolo 6 viene modificato come segue:
«Il Registro è pubblico per chiunque abbia interesse a conoscere i dati in esso iscritti, con le eccezioni che prevedono questa o altre leggi».
Due. Il secondo paragrafo dell’articolo 15 viene modificato come segue:
«In ogni caso si iscriveranno i fatti occorsi fuori di Spagna, quando la corrispondente iscrizione debba servire di base alle iscrizioni richieste dal diritto spagnolo».
Tre. Il secondo paragrafo dell’articolo 54 è riformulato come segue:
«Restano proibiti i nomi che oggettivamente pregiudicano la persona, quelli che abbiano confusa l’identità e quelli che inducano in errore quanto al sesso».
Quattro. L’articolo 93, 2° comma viene modificato come segue:
«2°. L’errata indicazione del sesso quando tuttavia non ci siano dubbi sull’identità del nato per la ricorrenza di altre circostanze, così come la rettificazione nei registri dell’indicazione del sesso nei casi previsti dalla legge».
Terza Disposizione finale.
Disposizioni regolamentari.
Il Governo, su proposta del Ministro della Giustizia, detterà le disposizioni necessarie per lo sviluppo e l’esecuzione di questa legge.
Quarta disposizione finale.
Modificazione della legge del 28 dicembre 1978 n. 84, con la quale si regola la tassa per il rilascio del Documento Nazionale di Identità.
Il numero 2 dell’art. 4 della legge del 28 dicembre 1978 n. 84, viene modificato come segue:
«Chi dovesse rinnovare obbligatoriamente il proprio documento nel corso della sua validità, per cambio di domicilio o dei dati relativi alla filiazione, o per qualsiasi circostanza non imputabile all’interessato.»
Quinta disposizione finale.
Entrata in vigore.
La presente legge entra in vigore il giorno seguente alla pubblicazione nel «Bollettino Ufficiale dello Stato».
BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
SENADO
VIII LEGISLATURA
Serie II: PROYECTOS DE LEY
28 de febrero de 2007
Núm. 79(d) (Cong. Diputados, Serie A, núm. 89 Núm. exp. 121/000089)
LEY REGULADORA DE LA RECTIFICACIÓN REGISTRAL DE LA MENCIÓN
RELATIVA AL SEXO DE LAS PERSONAS
Preámbulo
La presente Ley tiene por objeto regular los requisitos necesarios para acceder al cambio de la inscripción relativa al sexo de una persona en el Registro Civil, cuando dicha inscripción no se corresponde con su verdadera identidad de género. Contempla también el cambio del nombre propio para que no resulte discordante con el sexo reclamado.
La transexualidad, considerada como un cambio de la identidad de género, ha sido ampliamente estudiada ya por la medicina y por la psicología. Se trata de una realidad social que requiere una respuesta del legislador, para que la inicial asignación registral del sexo y del nombre propio puedan ser modificadas, con la finalidad de garantizar el libre desarrollo de la personalidad y la dignidad de las personas cuya identidad de género no se corresponde con el sexo con el que inicialmente fueron inscritas.
De acuerdo con la regulación que se establece en esta Ley, la rectificación registral del sexo y el cambio del nombre se dirigen a constatar como un hecho cierto el cambio ya producido de la identidad de género, de manera que queden garantizadas la seguridad jurídica y las exigencias del interés general. Para ello, dicho cambio de identidad habrá de acreditarse debidamente, y la rectificación registral se llevará a cabo de acuerdo con la regulación de los expedientes gubernativos del Registro Civil.
Mediante esta Ley España se suma a aquellos países de nuestro entorno que cuentan con una legislación específica que da cobertura y seguridad jurídica a la necesidad de la persona transexual, adecuada-
mente diagnosticada, de ver corregida la inicial asignación registral de su sexo, asignación contradictoria con su identidad de género, así como a ostentar un nombre que no resulte discordante con su identidad.
Por último, se reforma mediante esta Ley el artículo 54 de la Ley del Registro Civil de 8 de junio de 1957. Para garantizar el derecho de las personas a la libre elección del nombre propio, se deroga la prohibición de inscribir como nombre propio los diminutivos o variantes familiares y coloquiales que no hayan alcanzado sustantividad.
Artículo 1. Legitimación.
1. Toda persona de nacionalidad española, mayor de edad y con capacidad suficiente para ello, podrá solicitar la rectificación de la mención registral del sexo.
La rectificación del sexo conllevará el cambio del nombre propio de la persona, a efectos de que no resulte discordante con su sexo registral.
2. Asimismo, la persona interesada podrá incluir en la solicitud la petición del traslado total del folio registral.
Artículo 2. Procedimiento.
1. La rectificación de la mención registral del sexo se tramitará y acordará con sujeción a las disposiciones de esta Ley, de acuerdo con las normas establecidas en la Ley del Registro Civil, de 8 de junio de 1957, para los expedientes gubernativos.
En la solicitud de rectificación registral se deberá incluir la elección de un nuevo nombre propio, salvo cuando la persona quiera conservar el que ostente y éste no sea contrario a los requisitos establecidos en la Ley del Registro Civil.
2. No son de aplicación en el expediente para la rectificación de la mención registral del sexo:
a) La regla primera del artículo 97 de la Ley de Registro Civil.
b) El párrafo segundo del artículo 218 del Reglamento del Registro Civil.
c) Los párrafos tercero y cuarto del artículo 349 del Reglamento del Registro Civil.
Artículo 3. Autoridad competente.
La competencia para conocer de las solicitudes de rectificación registral de la mención del sexo corresponderá al Encargado del Registro Civil del domicilio del solicitante.
Artículo 4. Requisitos para acordar la rectificación.
1. La rectificación registral de la mención del sexo se acordará una vez que la persona solicitante acredite:
a) Que le ha sido diagnosticada disforia de género.
La acreditación del cumplimiento de este requisito se realizará mediante informe de médico o psicólogo clínico, colegiados en España o cuyos títulos hayan sido reconocidos u homologados en España, y que deberá hacer referencia:
1. A la existencia de disonancia entre el sexo morfológico o género fisiológico inicialmente inscrito y la identidad de género sentida por el solicitante o sexo psicosocial, así como la estabilidad y persistencia de esta disonancia.
2. A la ausencia de trastornos de personalidad que pudieran influir, de forma determinante, en la existencia de la disonancia reseñada en el punto anterior.
3. SE SUPRIME
b) Que ha sido tratada médicamente durante al menos dos años para acomodar sus características físicas a las correspondientes al sexo reclamado. La acreditación del cumplimiento de este requisito se efectuará mediante informe del médico colegiado bajo cuya dirección se haya realizado el tratamiento o, en su defecto, mediante informe de un médico forense especializado.
2. No ser necesario para la concesión de la rectificación registral de la mención del sexo de una persona que el tratamiento médico haya incluido cirugía de reasignación sexual. Los tratamientos médicos a los que se refiere la letra b) del apartado anterior no serán un requisito necesario para la concesión de la rectificación registral cuando concurran razones de salud o edad que imposibiliten su seguimiento y se aporte certificación médica de tal circunstancia.
Artículo 5. Efectos.
1. La resolución que acuerde la rectificación de la mención registral del sexo tendrá efectos constitutivos a partir de su inscripción en el Registro Civil.
2. La rectificación registral permitirá a la persona ejercer todos los derechos inherentes a su nueva condición.
3. El cambio de sexo y nombre acordado no alterará la titularidad de los derechos y obligaciones jurídicas que pudieran corresponder a la persona con anterioridad a la inscripción del cambio registral.
Artículo 6. Notificación del cambio registral de sexo.
1. El Encargado del Registro Civil notificará de oficio el cambio de sexo y de nombre producido a las autoridades y organismos que reglamentariamente se determine.
2. El cambio de sexo y nombre obligará a quien lo hubiere obtenido a solicitar la emisión de un nuevo documento nacional de identidad ajustado a la inscripción registral rectificada. En todo caso se conservará el mismo número del documento nacional de identidad.
3. La nueva expedición de documentos con fecha anterior a la rectificación registral se realizará a petición del interesado, su representante legal o persona autorizada por aquel, debiendo garantizarse en todo caso por las autoridades, organismos e instituciones que los expidieron en su momento la adecuada identificación de la persona a cuyo favor se expidan los referidos documentos, mediante la oportuna impresión en el duplicado del documento del mismo número de documento nacional de identidad o la misma clave registral que figurare en el original.
Artículo 7. Publicidad.
No se dará publicidad sin autorización especial de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de la persona.
Disposición adicional primera. Adición de un apartado 3 al artículo 7 de la Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida.
Se modifica el artículo 7 de la Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre Técnicas de reproducción humana asistida, que queda redactado como sigue:
«Artículo 7. Filiación de los hijos nacidos mediante técnicas de reproducción asistida.
1. La filiación de los nacidos con las técnicas de reproducción asistida se regulará por las leyes civiles, a salvo de las especificaciones establecidas en los tres siguientes artículos.
2. En ningún caso, la inscripción en el Registro Civil reflejará datos de los que se pueda inferir el carácter de la generación.
3. Cuando la mujer estuviere casada, y no separada legalmente o de hecho, con otra mujer, esta última podrá manifestar ante el Encargado del Registro Civil del domicilio conyugal, que consiente en que cuando nazca el hijo de su cónyuge, se determine a su favor la filiación respecto del nacido.»
Disposición adicional segunda (nueva). Reexpedición de títulos o documentos.
A efectos de abono de tasas por reexpedición de los títulos o documentos, la rectificación de la mención del sexo en el Registro Civil no se considera causa atribuible a la persona interesada.
Disposición transitoria. Exoneración de la acreditación de requisitos para la rectificación de la mención registral del sexo.
La persona que, mediante informe de médico colegiado o certificado del médico del Registro Civil, acredite haber sido sometida a cirugía de reasignación sexual con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley, quedará exonerada de acreditar los requisitos previstos por el artículo 4.1.
Disposición final primera. Título competencial.
Esta Ley se dicta en ejercicio de las competencias exclusivas del Estado recogidas en el artículo 149.1. 8.ª de la Constitución.
Disposición final segunda. Modificación de la Ley del Registro Civil, de 8 de junio de 1957.
La Ley del Registro Civil, de 8 de junio de 1957, queda modificada como sigue:
Uno. El primer párrafo del artículo 6 quedará redactado de la siguiente forma:
«El Registro es público para quienes tengan interés en conocer los asientos, con las excepciones que prevean ésta u otras leyes.»
Dos. El segundo párrafo del artículo 15 quedará redactado de la siguiente forma:
«En todo caso se inscribirán los hechos ocurridos fuera de España, cuando las correspondientes inscripciones deban servir de base a inscripciones exigidas por el derecho español.»
Tres. El segundo párrafo del artículo 54 queda redactado como sigue:
«Quedan prohibidos los nombres que objetivamente perjudiquen a la persona, los que hagan confusa la identificación y los que induzcan a error en cuanto al sexo.»
Cuatro. El artículo 93. 2.º queda redactado como sigue:
«2.º-La indicación equivocada del sexo cuando igualmente no haya duda sobre la identidad del nacido por las demás circunstancias, así como la mención registral relativa al sexo de las personas en los casos de disforia de género.»
Disposición final tercera. Desarrollo reglamentario.
El Gobierno, a propuesta del Ministro de Justicia, dictará las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución de esta Ley.
Disposición final cuarta. Modificación de la Ley 84/1978, de 28 de diciembre, por la que se regula la tasa por expedición del Documento Nacional de Identidad.
El número 2 del artículo 4 de la Ley 84/1978, de 28 de diciembre, queda redactado como sigue:
«Quienes hubieran de renovar preceptivamente su documento durante el plazo de vigencia del mismo, por cambio de domicilio o de datos filiatorios, o por cualquier circunstancia no imputable al interesado.»
Disposición final quinta. Entrada en vigor.
La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».