Regolamento del Collegio nazionale dei Garanti 2007

  

Articolo 1

Il Collegio dei Garanti è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna.
Il Collegio dei Garanti opera e si pronuncia in base alle norme dello Statuto nazionale di Arcigay, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi di Arcigay.
Le decisioni assunte dal Collegio dei Garanti sono immediatamente esecutive.

Articolo 2

Il Collegio dei Garanti a norma dell’articolo 26 dello Statuto nazionale di Arcigay ha il compito di:
a) interpretare le norme statutarie e regolamentari e fornire pareri agli organismi dirigenti sulla loro corretta applicazione;
b) verificare la conformità degli statuti dei Comitati provinciali allo Statuto nazionale di Arcigay;
c) fornire un parere preventivo sulla conformità dei regolamenti provinciali e nazionali ai rispettivi statuti;
d) dirimere le controversie insorte tra i soci e le socie e gli organismi dirigenti Provinciali, Regionali e Nazionali;
e) dirimere controversie e eventuali conflitti di competenze e di poteri tra gli organismi dirigenti;
f) pronunciarsi sui ricorsi avverso i provvedimenti di esclusione e non ammissione dei soci e delle socie;
g) esprimere il proprio parere nelle ipotesi di commissariamento di cui all’articolo 25 bis dello Statuto nazionale di Arcigay.

Articolo 3

In tutti i casi previsti dall’articolo precedente il ricorso scritto al Collegio dei Garanti deve essere inviato al seguente indirizzo [email protected] o in alternativa a mezzo raccomandata a/r intestata al Collegio dei Garanti Arcigay, via Don Minzoni 18, 40121 Bologna.
Ai ricorsi inviati tramite posta elettronica, viene data risposta non automatica di ricezione entro 5 giorni. Trascorso tale termine, il ricorrente deve ritenere non pervenuto il ricorso e procedere pertanto a un nuovo invio.
Il ricorso avverso il provvedimento di esclusione della socia o del socio deve essere inviato, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di esclusione.

Articolo 4

Il ricorso deve indicare, a pena di innammissibilità:
1) nome, cognome, residenza e numero di tessera Arcigay del ricorrente;
2) il motivo del ricorso ovvero cosa si chiede al Collegio;
3) i fatti che stanno a fondamento del ricorso.
Nel ricorso il ricorrente indica anche gli eventuali mezzi di prova di cui intende avvalersi.

Articolo 5

Nelle controversie il Collegio favorirà ogni tentativo di conciliazione fra le parti, nel rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti vigenti dell’Associazione. Se la conciliazione riesce, il procedimento in atto si estingue.

Articolo 6

Il Collegio dei Garanti per l’esercizio dei propri compiti può disporre accertamenti e chiedere le informazioni che ritiene necessarie a tutti gli organi del’Associazione, centrali e periferici, nonché alle socie e ai soci.
Il Collegio può acquisire gli elementi necessari per adottare i propri provvedimenti nei modi che ritiene più opportuni, attraverso testimonianze o documentazioni.

Articolo 7

Il Collegio dei Garanti può, in via incidentale e in via principale, dichiarare ‘illegittimità di norme o decisioni, che non siano conformi allo Statuto Nazionale, Regionale o Provinciale, deliberate dagli organi dirigenti nazionali, regionali o provinciali. Tali norme o decisioni perdono la loro efficacia sin dal’inizio.

Articolo 8

Il Collegio dei Garanti è convocato dal/dalla Presidente.
Le riunioni del Collegio sono valide se sono presenti tutti i componenti del Collegio. In casi particolari di necessità ed urgenza, quando non sia possibile la partecipazione di tutti i componenti, le riunioni sono valide alla presenza di due componenti del Collegio solo qualora il rinvio della riunione potrebbe compromettere il rispetto delle scadenze stabilite per la risoluzione delle controversie.
Le riunioni del Collegio dei Garanti possono essere tenute anche in via telematica.

Articolo 9

Tutte le delibere del Collegio dei Garanti sono assunte con la maggioranza dei voti validamente espressi.

Articolo 10

Il Collegio dei Garanti si pronuncia nei tempi stabiliti dal’articolo 26 dello Statuto nazionale.

Articolo 11

I casi di violazione di norme statutarie rilevati dal Collegio dei Garanti nel’esercizio delle sue funzioni, vengono comunicati al Presidente nazionale e agli organismi nazionali o territoriali di competenza.
Nel caso di annullamento di un atto emesso da un organo dell’Associazione, il Collegio dei Garanti comunica la decisione sul ricorso anche al Segretario nazionale.


  •