La sentenza del Giudice di Pace di Torino

  

Giudice di pace di Torino
Sezione VI civile
Ordinanza 21 dicembre 2004

Il ricorrente denuncia ‘illegittimità del decreto di espulsione per difetto di istruttoria e carenza di motivazione, sotto il profilo della omessa valutazione da parte del Prefetto della ricorrenza di even tuali cause di inespellibilità ex art. 19 t.u. immigrazione, che, nel caso di specie, consiste rebbero nella condizione di omosessualità.
La Prefettura resiste eccependo che ‘omosessualità del F. sarebbe stata da questi denunciata per la prima volta soltanto in occasione del ricorso avverso il decreto di espulsione e costituirebbe un éscamotage per sottrarsi al’esecuzione del’espulsione; insiste pertanto per la reiezione del ricorso.
Al’esito del’attività istruttoria svolta nel corso del procedimento, consistita nel’acquisizione di docu menti e di dichiarazioni da parte di persona informata in ordine al trattamento giuridico ed alla con dizione sociale degli omosessuali in Senegal, il giudice OSSERVA La Prefettura eccepisce che il decreto di espulsione emanato nei confronti del sig. F. ai sensi del’art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286/1998 costituisce un atto dovuto, adottato a seguito del’inottemperanza ad un precedente decreto di espulsione del 3 dicembre 2002 a lui notificato.
Sebbene non possa negarsi la natura necessitata del provvedimento di espulsione emesso ai sensi del citato art. 14, comma 5-ter, è pur vero che tanto ‘adozione quanto ‘esecuzione del decreto di espulsione sono subordinate al’assenza di situazioni di inespellibilità contemplate dal’art. 19 d.lgs. n. 286/1998.
‘espressione utilizzata dal legislatore per cui "in nessun caso può disporsi ‘espulsione o il respingimento" estende le ipotesi di inespellibilità prefigurate dalla norma a tutte le fattispecie di espulsione disposte ai sensi del d.lgs. n. 286/1998, senza che possa operarsi alcuna distinzione tra le espulsioni disposte ai sensi del’art. 13 e quelle decretate ai sensi del’art. 14.
Anche nel caso di espulsione ai sensi del’art. 14, comma 5-ter, occorre pertanto valutare se sussistano o meno motivi di inespellibilità.
Nel caso sottoposto al giudice, si tratta di accertare se la condizione di omosessualità denunciata dal ricorrente integri o meno una delle "condizioni personali o sociali" prefigurate dal legislatore come ipotesi di inespellibilità.
Ritiene questo giudice che al quesito debba darsi risposta affermativa.
Si deve innanzi tutto osservare che la formulazione del 1° comma del’art. 19, nel vietare ‘espulsione verso stati in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione "per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali…" è volutamente ampia e generica, affinché il precetto normativo, che non potrebbe prevedere in via preventiva ed esaustiva tute le ipotesi di inespellibilità, possa adeguarsi alla evoluzione del costume e del sentir sociale in relazione al mutevole contesto storico e culturale in cui le Prefetture, prima, ed i giudici, poi, sono chiamati ad applicare la norma.
Il giudice è dunque tenuto a valutare se ricorrano eventuali condizioni di inespellibilità facendo applicazione di criteri ermeneutici costituzionalmente orientati e coerenti con i principi generali del’ordinamento statale e comunitario.
Il dibattito sviluppatosi in questi ultimi mesi in sede di Parlamento Europeo in ordine al riconoscimento giuridico delle unioni omosessuali e il giudizio che la Consulta ha espresso in occasione delle questioni di legittimità costituzionale degli Statuti della Regione Umbria e Toscana, nelle parti in cui prefigurano iniziative a tutela e sostegno delle unioni di fatto anche tra soggetti del medesimo sesso, denotano u’evoluzione del costume e del sentire collettivo verso una più ampia disponibilità a riconoscere il bisogno di tutela giuridica degli omosessuali e delle formazioni sociali e familiari cui essi possono dare vita.
Disponibilità che presuppone il riconoscimento del’omosessualità come condizione del’uomo degna di tutela, in conformità ai precetti costituzionali.
Proprio sotto questo profilo la libertà sessuale, intesa anche come libertà di vivere senza condizionamenti e restrizioni le proprie preferenze sessuali, deve ritenersi espressione del più ampio diritto alla manifestazione e promozione della personalità umana, che ‘art. 2 della nostra Costituzione riconosce a ciascun individuo, anche attraverso il richiamo ai diritti inviolabili del’uomo universalmente riconosciuti.
Il ricorrente ha dimostrato di essersi iscritto al’Arci Gay in tempi non sospetti, subito dopo il suo ingresso in Italia, e di essere socio da diversi anni di un altro club riservato agli omosessuali.
La circostanza, documentalmente provata, che ‘omosessualità venga punita in Senegal con la pena della reclusione da uno a cinque anni e il trattamento vessatorio e discriminatorio che viene riservato agli omosessuali in quel paese di religione musulmana, nei termini drammatici riferiti dal testimone assunto nel corso del’istruttoria, escludono che il ricorrente, il quale ha apertamente dichiarato la sua omosessualità anche a concittadini senegalesi, potrebbe in concreto sottrarsi al giudizio penale e al’ostracismo familiare e sociale cui verrebbe quasi certamente sottoposto nel caso di suo rientro in Senegal.
Per le ragioni sin qui esposte, si ritiene che la condizione di omosessualità del sig. F. costituisca possibile oggetto di persecuzione per ragioni personali e rappresenti dunque una condizione di inespellibilità ai sensi del’art. 19 d.lgs. n. 286/1998.
La particolarità della materia giustifica ‘integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e conseguentemente annulla il decreto di espulsione n. 2973/04 emesso dal Prefetto della Provincia di Torino nei confronti di F.C. il 4 ottobre 2004 e notificato lo stesso giorno.


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