Tutte le mozioni sui PACS alla Camera

  

TESTI ALLEGATI AL'ORDINE DEL GIORNO
della seduta n. 95 di Lunedì 22 gennaio 2007
della CAMERA DEI DEPUTATI

Mozione Deputati UDC

Franco Grillini (deputato Ulivo) indosserà un triangolo rosa durante il dibattito è qui con Vladimir

Franco Grillini (deputato Ulivo) indosserà un triangolo rosa durante il dibattito è qui con Vladimir

La Camera,

premesso che:

la famiglia fondata sul matrimonio gode, ai sensi degli articoli 29 e 31 della Costituzione, di un regime preferenziale, in ragione della sua infungibile funzione nella società. Il principio di eguaglianza impone di trattare nello stesso modo situazioni eguali ed in modo diverso situazioni diverse;

la distinzione tra la famiglia fondata sul matrimonio e la convivenza more uxorio rappresenta un punto fermo nella giurisprudenza della Corte costituzionale, la quale ha affermato, infatti, che essa costituisce la premessa per la considerazione, da parte del legislatore ordinario, «dei rapporti personali e patrimoniali di coppia nelle due diverse situazioni, considerazione la quale – fermi in ogni caso i doveri e i diritti che ne derivano verso i figli e i terzi – tenga presente e quindi rispetti il maggior spazio da riconoscersi, nella convivenza, alla soggettività individuale dei conviventi; e viceversa dia, nel rapporto di coniugio, maggior rilievo alle esigenze obiettive della famiglia come tale, cioè come stabile istituzione sovraindividuale» (tra le altre, sentenza n. 8 del 1996);

la giurisprudenza costituzionale ha sempre conseguentemente escluso la possibilità di far ricorso al'analogia per 'applicazione, alle convivenze more uxorio, della disciplina prevista per le famiglie fondate sul matrimonio, in quanto 'analogia «presuppone la similarità delle situazioni, la quale, oltre a non essere presente tra il rapporto coniugale e quello di mera convivenza in sé considerati, non è voluta dalle stesse parti, che nel preferire un rapporto di fatto hanno dimostrato di non voler assumere i diritti e i doveri nascenti dal matrimonio» (sentenza n. 166 del 1998);

per salvaguardare la posizione dei figli nati fuori dal matrimonio 'articolo 30 della Costituzione attribuisce ad essi lo stesso trattamento, sul piano giuridico e morale, attribuito ai figli nati nel'ambito di un matrimonio;

il principio costituzionale, secondo il quale è da reputare illegittima ogni discriminazione ingiustificata nei confronti delle persone in conseguenza delle loro scelte sessuali, non può portare a negare che anche altre forme di convivenza, tra cui quelle tra persone dello stesso sesso, abbiano, a prescindere da qualsiasi giudizio di ordine morale, una funzione diversa da quella della famiglia fondata sul matrimonio;

impegna il Governo:

ad avviare iniziative di promozione della famiglia fondata sul matrimonio;

a non intraprendere nel'esercizio delle proprie funzioni, compresa 'iniziativa legislativa, azioni che possano, attraverso il riconoscimento del rilievo pubblico alle convivenze more uxorio, comprese quelle tra persone dello stesso sesso, attribuire a tali formazioni i diritti che vengono acquisiti in conseguenza della formazione di una famiglia, come società naturale fondata sul matrimonio, come riconosciuto dal'articolo 29 della Costituzione.

(1-00071)
(Nuova formulazione)

«Volontè, Adolfo, Ciro Alfano, Barbieri, Bosi, Capitanio Santolini, Casini, Cesa, Ciocchetti, Compagnon, 'Agrò, 'Alia, De Laurentiis, Delfino, Dionisi, Drago, Forlani, Formisano, Galati, Galletti, Giovanardi, Greco, Lucchese, Marcazzan, Martinello, Mazzoni, Mele, Mereu, Oppi, Peretti, Romano, Ronconi, Ruvolo, Tabacci, Tassone, Tucci, Vietti, Zinzi».

(20 dicembre 2006)


Mozione Deputati FORZA ITALIA

La Camera,

premesso che:

la Corte costituzionale, con la sentenza n. 310 del maggio 1989, ha interpretato 'articolo 29 della Costituzione nel senso che esso «riconosce alla famiglia legittima una dignità superiore, in ragione dei caratteri di stabilità e di certezza e della corrispettività dei diritti e dei doveri, che nascono soltanto dal matrimonio»;

la Corte costituzionale, con sentenza n. 352 del 2000, ha evidenziato che «la convivenza more uxorio è diversa dal vincolo coniugale»;

nel'ottobre del 2000, la Corte costituzionale ha affermato, con 'ordinanza n. 491, che la diversità tra unione di fatto e famiglia naturale fondata sul matrimonio rappresenta «un punto fondamentale di tutta la giurisprudenza costituzionale»;

la Corte costituzionale ha ribadito, con 'ordinanza n. 121 del'aprile 2004, 'impossibilità di parificare, dal punto di vista giuridico, la famiglia costituzionalmente intesa e la convivenza;

la Corte di cassazione, con la sentenza n. 8976 del maggio 2005, ha enunciato che «dalla libera determinazione dei conviventi di fatto di non contrarre il vincolo del matrimonio, e quindi di non assumere gli obblighi che 'ordinamento impone vicendevolmente ai coniugi (coabitazione, fedeltà, solidarietà, assistenza materiale e morale), consegue 'inesistenza di qualsiasi diritto, sia di natura personale che patrimoniale, di un convivente verso 'altro»;

in data 5 dicembre 2006, il consiglio comunale di Padova ha approvato una mozione in base alla quale le coppie di fatto, sia etero che omosessuali, potranno ottenere il riconoscimento anagrafico, come famiglia fondata su vincoli affettivi;

entro fine gennaio 2007 il Governo dovrebbe portare al'attenzione del Consiglio dei ministri un disegno di legge sulle coppie di fatto;

i diritti individuali delle persone conviventi trovano già ampio riconoscimento nel nostro ordinamento;

impegna il Governo:

a non adottare iniziative legislative o amministrative che prevedano o comportino:

a) 'equiparazione, sia essa espressa o implicita, fra la convivenza e la famiglia;

b) la registrazione della coabitazione come presupposto per modificare il regime delle pensioni di reversibilità, a danno del coniuge che dovrebbe esserne il legittimo beneficiario;

c) la parificazione delle convivenze omosessuali a quelle eterosessuali in generale, soprattutto, in particolare, su questioni delicate, come la legittimazione al'adozione o come 'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita;

d) 'inclusione, tra le formazioni sociali riconosciute e garantite dal'articolo 2 della Costituzione, delle coabitazioni affettive o di compagnia in genere;

e) 'equiparazione, agli effetti anagrafici, alla famiglia di insiemi di persone legate da vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nello stesso comune.

(1-00073)

«Bertolini, Cossiga, La Loggia, Paoletti Tangheroni, Licastro Scardino, Carlucci, Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Aprea, Azzolini, Baiamonte, Bernardo, Berruti, Biancofiore, Bocciardo, Boscetto, Brancher, Brusco, Campa, Carfagna, Ceccacci Rubino, Ceroni, Cesaro, Cicu, Crimi, Crosetto, Del'Elce, Mistrello Destro, 'Ippolito Vitale, Di Cagno Abbrescia, Di Centa, Di Virgilio, Fallica, Fasolino, Fedele, Ferrigno, Giuseppe Fini, Fitto, Floresta, Franzoso, Fratta Pasini, Galli, Garagnani, Gardini, Germanà, Giro, Giudice, Grimaldi, Iannarilli, Laurini, Lazzari, Lenna, Lupi, Marinello, Marras, Mazzaracchio, Minardo, Misuraca, Mondello, Osvaldo Napoli, Palmieri, Palumbo, Paniz, Paroli, Pelino, Pescante, Pili, Ponzo, Romagnoli, Luciano Rossi, Rosso, Paolo Russo, Santelli, Sanza, Stagno 'Alcontres, Testoni, Tortoli, Uggè, Verro, Vitali, Alfredo Vito, Zanetta, Zorzato».

(28 dicembre 2006)


Mozione Deputati UDEUR

La Camera,

premesso che:

'articolo 29 della Costituzione della Repubblica riconosce i diritti della famiglia come «società naturale» fondata sul matrimonio e il riferimento alla «naturalità» della famiglia non deve essere frainteso;

la Costituzione non afferma che la famiglia, realtà sociale preesistente alla comunità politica, abbia una struttura del tutto indipendente dalla regolamentazione giuridica imposta dal'ordinamento dello Stato, né che questo debba limitarsi a prendere atto del'esistenza del fenomeno, senza poterlo disciplinare con proprie norme;

la qualifica di «società naturale» sta semplicemente ad indicare che la Costituzione dà per scontato 'impulso del'uomo alla formazione di una famiglia, obiettivo che lo Stato non potrebbe legittimamente precludere né eccessivamente ostacolare, proprio perché si tratta di una meta «naturale» della vita umana;

la qualifica di «società naturale» potrebbe voler indicare 'intenzione di non garantire la tutela nel'ordinamento giuridico a tutte quelle ipotesi in cui il nucleo familiare venga costituito in modo «non naturale» e in questi casi la Costituzione, pur non escludendo che il legislatore ordinario estenda 'ambito delle garanzie costituzionali oltre a «quello naturale», certo non impone che certe garanzie vengano riconosciute;

il riferimento del'articolo 29 della Costituzione della Repubblica al «matrimonio» è chiaro e il senso della disposizione costituzionale non è quello di imporre al'unione matrimoniale il vincolo del'indissolubilità (tanto è vero che 'istituto del divorzio è pienamente legittimo), ma quello di fare del matrimonio la base del'unione familiare, con la conseguenza che può ritenersi «legittima» solo la famiglia fondata sul matrimonio;

le altre specie di famiglia sono da ritenere di mero fatto e godono di garanzie meno forti di quelle assicurate alla famiglia legittima;

su questo punto la stessa giurisprudenza costituzionale è ferma e anzi sembra accentuare la differenza tra famiglia legittima e famiglia di fatto, anche oltre quanto la stessa Costituzione della Repubblica non voglia;

il tema della famiglia è un tema eticamente sensibile e per quanto riguarda i temi eticamente sensibili 'iniziativa legislativa è stata costantemente assunta dal Parlamento e non dal Governo, in quanto su tali questioni non possono prevalere vincoli di partito o di alleanza, perché inerenti i valori personali cui ciascun parlamentare ispira il proprio agire;

per quanto riguarda i diritti individuali delle persone che hanno costituito una coppia di fatto esistono già nel nostro ordinamento norme civilistiche, che, pur suscettibili di eventuali migliorie, già consentono di disciplinare e tutelare gran parte di tali diritti attraverso la formalizzazione di specifici accordi;

su tale materia esistono divergenze di posizione al'interno dei diversi schieramenti politici e di quasi tutti i partiti, al punto che i leader di alcuni di questi hanno già dichiarato che, nel caso in cui il Parlamento fosse chiamato ad esprimersi in merito, lasceranno libertà di voto ai propri parlamentari;

impegna il Governo:

ad operare in modo che ogni iniziativa legislativa in materia di regolamentazione dei diritti delle coppie di fatto, come di ogni altra questione che coinvolga la coscienza e i valori di riferimento del singolo, sia affidata al più ampio e libero confronto parlamentare e in ogni caso a non adottare iniziative normative che prevedano o comportino 'equiparazione dal punto di vista giuridico della coppia di fatto alla famiglia di cui al'articolo 29 della Costituzione, in quanto «società naturale» fondata sul matrimonio;

a non adottare iniziative legislative che comportino la parificazione delle convivenze omosessuali a quelle eterosessuali su questioni particolarmente sensibili e delicate, quali la legittimazione al'adozione.

(1-00075)

«Fabris, Satta, Cioffi, Capotosti, 'Elpidio, Affronti, Adenti, Del Mese, Giuditta, Li Causi, Morrone, Picano, Rocco Pignataro».

(18 gennaio 2007)


Mozione Deputati AN

La Camera,

premesso che:

numerose sentenze della Corte costituzionale e della Corte di cassazione hanno confermato una chiara interpretazione del'articolo 29 della Costituzione, nel quale si afferma che «La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio»;

in particolare, vanno ricordate la sentenza della Corte costituzionale n. 166 del 1998, che ha chiarito la diversa condizione giuridica delle convivenze more uxorio e delle famiglie fondate sul matrimonio, e la sentenza n. 310 del maggio 1989 della Corte costituzionale, che ha ribadito che 'articolo 29 della Costituzione «riconosce alla famiglia legittima una dignità superiore in ragione dei caratteri di stabilità e di certezza e della corrispettività dei diritti e dei doveri che nascono soltanto dal matrimonio»;

la diversità dei diversi tipi di convivenza è stata ribadita nella sentenza n. 352 del 2000 della Corte costituzionale;

tali principi sono stati confermati dalla Corte costituzionale con 'ordinanza n. 491 del 2000 e ancora la Corte costituzionale, con la sentenza n. 121 del'aprile del 2004, ha ribadito 'impossibilità di una parificazione tra la convivenza e la famiglia basata sul matrimonio;

valutazioni portatrici di chiarezza sono venute anche nel maggio 2005 dalla sentenza n. 8976 della Corte di cassazione;

il Governo ha annunciato più volte che entro il gennaio del 2007 il Consiglio dei ministri dovrà proporre al Parlamento un disegno di legge riguardante le coppie di fatto;

come hanno osservato anche recentemente insigni giuristi, i diritti di chi dà luogo ad una convivenza, che non si basi né sul matrimonio civile né sul matrimonio religioso con effetto civile, sono ampiamente tutelati;

ad esempio, numerose sentenze della magistratura hanno chiarito la persistenza di un contratto di affitto nel caso di decesso di uno dei due conviventi;

al convivente more uxorio possono essere garantiti, anche in assenza di vincoli matrimoniali, tutti i diritti in materia di patrimonio, anche ricorrendo al diritto volontario e stipulando una polizza assicurativa o una pensione;

non potrebbe essere regolato con legge il trasferimento di parte della pensione al convivente superstite, perché ciò, anche a causa di un prevedibile uso strumentale di questa possibilità, farebbe crescere a dismisura le spese della previdenza pubblica;

chi dà luogo a una convivenza non vuole probabilmente assumere responsabilità durevoli o affrontare tutte le conseguenze giuridiche derivanti anche dal solo matrimonio civile;

con testamento si può lasciare parte cospicua del proprio patrimonio ad una persona alla quale si sia legati da un semplice rapporto di convivenza;

in sostanza i diritti individuali delle persone conviventi sono ampiamente riconosciuti dal nostro ordinamento;

impegna il Governo:

ad evitare iniziative legislative o di qualsiasi altra natura amministrativa o regolamentare che comportino 'equiparazione tra le unioni di fatto e la famiglia, posto che per i figli nati fuori dal matrimonio 'articolo 30 della Costituzione garantisce, come è giusto, ogni forma di tutela sul piano giuridico e morale;

ad evitare la parificazione delle convivenze omosessuali a quelle eterosessuali;

a non prevedere alcuna forma di adozione da parte di coppie di persone dello stesso sesso;

a promuovere concrete iniziative di carattere sociale, fiscale ed economico a tutela della famiglia legittima fondata sul matrimonio, in base a principi che, prima ancora delle leggi vigenti, derivano dal diritto naturale;

a ribadire che i diritti individuali delle persone che danno luogo a convivenza sono già garantiti ampiamente dalle norme vigenti;

ad evitare ogni forma di equiparazione, anche surrettizia, tra le convivenze di fatto e la famiglia;

a non dar luogo ad iniziative basate su una strumentale e infondata interpretazione del'articolo 2 della Costituzione.

(1-00076)

«Gasparri, Lisi, Armani, Ciccioli, Bono, Antonio Pepe, Amoruso, Gamba, Castellani, Bocchino, Foti».

(18 gennaio 2007)


Mozione Deputati LEGA NORD

La Camera,

premesso che:

'articolo 29 della Costituzione riconosce «i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio» e al secondo comma stabilisce che «il matrimonio è ordinato sul'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia del'unità familiare»;

dovere del legislatore è tutelare la famiglia come «soggetto sociale». La famiglia fondata sul matrimonio rappresenta il pilastro su cui si fondano le comunità locali, il sistema educativo, le strutture di produzione di reddito, il contenimento delle forme di disagio sociale;

il combinato disposto degli articoli 29 e 30 della Costituzione sancisce in modo inequivocabile il regime preferenziale della famiglia quale nucleo fondamentale della società;

la giurisprudenza costituzionale ha più volte rimarcato la netta distinzione tra la famiglia fondata sul matrimonio e la convivenza more uxorio;

è necessario mettere in campo nuovi strumenti a sostegno delle responsabilità familiari e, soprattutto, misure che ne definiscano in modo coerente il suo carattere di soggetto attivo, titolare di diritti e doveri. Non soltanto misure di sostegno economico per le famiglie bisognose, ma strumenti diversificati attuati con il coinvolgimento delle famiglie stesse in tutte le fasi del processo;

è doveroso garantire il diritto di ogni persona a formare una famiglia, sostenere il diritto delle famiglie al libero svolgimento delle loro funzioni sociali, riconoscere 'altissima rilevanza sociale e personale della maternità e della paternità, sostenere in modo più adeguato la corresponsabilità dei genitori negli impegni di cura e di educazione dei figli, promuovere e valorizzare la famiglia come struttura sociale primaria di fondamentale interesse pubblico, attuare le condizioni necessarie affinché nel'ambito della stessa famiglia possa realizzarsi la compresenza di più generazioni;

ogni società civile che si rispetti deve salvaguardare i nuclei familiari che, consci del'importanza del ruolo pubblico oltre che privato della loro unione, si impegnano e si vincolano davanti allo Stato ad adempiere ai doveri legati alla loro decisione;

riconoscere le coppie di fatto al pari della famiglia fondata sul matrimonio vorrebbe dire indebolire ulteriormente questa istituzione stabile e sovraindividuale;

il vigente ordinamento giuridico già prevede, senza alcuna necessità di introdurre nel codice civile nuovi istituti, 'effettivo riconoscimento dei diritti comuni ai conviventi more uxorio in quanto persone e cittadini;

il riconoscimento pubblico delle unioni civili, oltre a generare u'evidente asimmetria giuridica (mentre la società assume obblighi rispetto ai conviventi more uxorio, questi non assumono verso la stessa gli obblighi propri del matrimonio), non trova alcuna giustificazione logica giuridica. Infatti, le convivenze more uxorio possono essere suddivise in due categorie: quelle che scaturiscono dalla scelta volontaria di non sposarsi e quelle che non possono sposarsi a causa di vincoli giuridici, quali la minore età o perché uno o entrambi i conviventi sono in attesa della pronuncia della sentenza di divorzio. Rispetto alla prima fattispecie, dinnanzi alla libera scelta di rifiutare il legame giuridico che scaturisce dal'istituto del matrimonio il legislatore non può e non deve intervenire. Per quanto concerne la seconda fattispecie, i vincoli legali che precludono ad una coppia il matrimonio precluderebbero anche il riconoscimento civile della loro unione more uxorio;

'unica giustificazione plausibilmente riscontrabile in merito alla volontà di riconoscere civilmente le unioni civili può essere individuata nella determinazione di giungere ad una compiuta equiparazione del matrimonio tout court al matrimonio omosessuale;

il riconoscimento legale delle unioni omosessuali o 'equiparazione legale delle stesse al matrimonio produrrebbe una grave forma di ingiustizia sociale a discapito del bene comune e la conseguente svalutazione del'istituto matrimoniale;

impegna il Governo:

a far sì che vengano adottate in tempi brevi misure dirette a proteggere, sostenere e promuovere la dignità del'istituto matrimoniale, fondamento della famiglia, come sancito dal'articolo 29 della Costituzione;

a non avviare iniziative dirette al riconoscimento pubblico delle unioni di fatto more uxorio anche tra persone dello stesso sesso, che produrrebbero la svalutazione della famiglia fondata sul matrimonio, con inevitabili conseguenze sulla solidità della società.

(1-00077)

«Maroni, Montani, Alessandri, Allasia, Bodega, Bricolo, Brigandì, Caparini, Cota, Dozzo, Dussin, Fava, Filippi, Fugatti, Garavaglia, Gibelli, Giancarlo Giorgetti, Goisis, Grimoldi, Lussana, Pini, Pottino, Stucchi».

(18 gennaio 2007)


Mozione a favore dei PACS Deputati SDI

La Camera,

premesso che:

si è verificata negli ultimi decenni una trasformazione significativa nei rapporti interpersonali e nelle forme di convivenza; questa modificazione dei costumi necessita di essere disciplinata per rispondere alle esigenze sia delle persone sia della società;

ci si pone, pertanto, 'obiettivo di disciplinare le convivenze di fatto nel nostro Paese sul modello già in vigore nella maggioranza dei Paesi europei;

'esigenza di riconoscere e formalizzare modalità di convivenza tra persone non unite dal matrimonio risponde ad una domanda ormai presente e diffusa, al fine di consentire ai cittadini una scelta più libera nel'organizzazione della propria vita attraverso una forma riconosciuta dallo Stato;

il riconoscimento giuridico delle «unioni di fatto», ovvero la convivenza di fatto fra due persone maggiorenni, anche dello stesso sesso, obbedisce a regole precise e prevede la stipula di un accordo, che ha lo scopo di predeterminare gli aspetti patrimoniali e non patrimoniali e gli eventuali effetti in caso di scioglimento del'unione stessa;

le disposizioni di carattere patrimoniale e non patrimoniale possono, infatti, riguardare il periodo di durata del'unione, ma anche il periodo successivo alla sua cessazione, con la previsione che se nulla è detto in materia nel'accordo costitutivo, in caso di scioglimento del'unione, nulla è dovuto;

tre sono le condizioni fondamentali affinché sia valido 'accordo fra due persone che decidono di dare vita ad u'unione di fatto:

a) che le due persone siano maggiorenni;

b) che non siano unite in matrimonio tra loro o con altre persone;

c) che non abbiano stipulato altri accordi per costituire u'unione di fatto;

la presente mozione non tende a promuovere la modifica della disciplina giuridica del matrimonio così come attualmente regolata dalla legislazione italiana, né intende influire sulla condizione giuridica dei figli o sulla disciplina delle adozioni dei minori, così come non intende modificare la concezione positiva del matrimonio come scelta volontaria, libera e cosciente;

contemporaneamente non si intende equiparare i componenti di u'unione di fatto ai coniugi, se non per particolari casi e specificatamente quelli relativi alla materia successoria, ai diritti di abitazione, ai diritti e ai doveri di assistenza, alla legislazione riguardante il lavoro e la previdenza sociale, nonché al'applicazione delle norme penali;

la necessità di disciplinare 'istituto del'unione di fatto è quella più limitata di porre tutti i cittadini stabilmente conviventi nella condizione di essere liberi di scegliere quale assetto conferire ai loro rapporti, secondo il principio di uguaglianza giuridica e di pari dignità stabilito dalla Costituzione;

si intendono, pertanto, superare quegli ostacoli che impediscono attualmente alle coppie di fatto alcuni elementari diritti, come quello di subentrare nel'affitto della casa comune in caso di morte di una delle parti conviventi o quello di lasciare in eredità, fatti salvi i diritti degli eredi legittimi, il proprio patrimonio alla persona con la quale si è condivisa 'esistenza;

il riconoscimento pubblico delle unioni di fatto attribuisce un valore importante al'accordo costitutivo, che è alla base del'unione stessa, oltre che alla questione dello scioglimento del'unione, sia quando lo scioglimento è proposto da un solo contraente, sia quando è proposto da entrambi;

la disciplina delle unioni di fatto, pur adottando un criterio gradualistico, tende ad uniformare la legislazione italiana alle risoluzioni del'Unione europea in materia di coppie di fatto, alle raccomandazioni rivolte agli Stati membri per 'adozione di norme in materia di antidiscriminazione e ai principi ricompresi nella Carta dei diritti fondamentali proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000;

impegna il Governo:

a presentare un disegno di legge alla Camera dei deputati entro il 31 gennaio 2007, al fine di promuovere il superamento di quegli ostacoli che impediscono attualmente alle coppie di fatto 'esercizio della facoltà di predeterminare gli aspetti patrimoniali e non della convivenza, di esplicare alcuni elementari diritti, come quello, ad esempio, di subentrare nel'affitto della casa comune in caso di morte di una delle parti conviventi o quello di lasciare in eredità, fatti salvi i diritti degli eredi legittimi, il proprio patrimonio alla persona con la quale si è condivisa 'esistenza, nonché, in ultimo, di regolare gli effetti conseguenti al'eventuale scioglimento del'unione stessa.

(1-00078)

«Villetti, Boselli, Buemi, Turci, Antinucci, Di Gioia, Mancini, Angelo Piazza, Schietroma, Turco, 'Elia, Poretti».


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