Leggiamo nella rubrica “Punti di Vista” pubblicata su “ Il Secolo XIX” del 10 agosto scorso l’intervento di due esponenti del “Forum ligure e genovese delle associazioni familiari, Federvita Liguria” che nell’ attaccare a testa bassa la possibile adozione del “Registro delle Unioni Civili” da parte dell’ Amministrazione comunale genovese incorrono in una serie di clamorosi svarioni giuridici, nonché in sorprendenti affermazioni del tutto inveritiere anche sulla delibera milanese.
In buona sostanza, l’intervento in questione fonda la contrarietà all’ adozione del “Registro delle Unioni Civili” nel Comune di Genova su una serie di argomentazioni, tutte fallaci. Anzitutto, affermano gli autori in questione, con l’adozione del “Registro delle Unioni Civili” modello Milano, si vorrebbe assimilare la coppia di fatto alla famiglia e ciò non risponde al vero in quanto il Registro delle Unioni Civili, anche se istituito unitamente all’attestazione anagrafica non comporta alcuna parificazione tra coppie di fatto e famiglia civilisticamente intesa.
Una simile operazione, invece, tende, come avemmo occasione di affermare su queste colonne qualche mese fa, a dare maggiore certezza giuridica a una situazione di fatto diversa dal matrimonio ma meritevole di tutela. E’ il caso del risarcimento del danno ex art. 2059 c.c. in favore del coniuge convivente ovvero della successione nel contratto di locazione.
La seconda affermazione – anch’essa del tutto pretestuosa e falsa – giunge a sostenere che la finalità del suddetto provvedimento sarebbe un’operazione di tipo etico diretta all’erogazione di non meglio precisate sovvenzioni a favore degli iscritti nel “Registro delle Unioni Civili” da parte dell’ amministrazione comunale. In Italia sono, con Milano, oramai ben 90 i comuni che hanno adottato il registro in questione e non risulta che in alcuna occasione esso abbia mai sortito gli esiti tanto paventati dagli esponenti del “Forum”.
Il terzo motivo è che non vi sarebbe alcuna norma di diritto che legittimi delibere come quella del Comune di Milano. Anche questa affermazione è in veritiera. Infatti, la delibera in questione altro non fa , con l’adozione di un apposito regolamento istitutivo del “Registro delle Unioni Civili”, che disciplinare il rilascio dell’attestato anagrafico, strumento già previsto dal DPR 223/1989 in materia di anagrafe civile.
Ma vi è di più, dal momento che è la nostra Carta costituzionale, ancor prima del Comune di Genova e Milano, ad individuare precisi valori etici, i quali si esprimono nella centralità che viene accordata alla libertà della persona, alla cui realizzazione sono strumentali i diritti fondamentali proclamati proprio dall’art. 2 Cost..
Peraltro, anche da una semplice lettura della disposizione si può notare come la garanzia propria dei diritti fondamentali non sia riferita solo al singolo individuo, ma anche alle “formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”. Ebbene, non si può negare che tali principi, a cui si aggiunge il valore dell’eguaglianza e della pari dignità sociale, si rivolgano, a dispetto di quanto sembra inferire l’articolo del 10 agosto, a tutti i consociati, nonché a tutte le formazioni sociali, coppie omosessuali comprese. Di questo parere è stata, peraltro, anche la Corte costituzionale, che nella nota sentenza 138/2010 ha riconosciuto cittadinanza costituzionale alla coppia omosessuale, ricomprendendola nelle formazioni sociali di cui all’art. 2 Cost. Alla luce di tali osservazioni, il “positivo ed ideologico apprezzamento nei confronti di tali coppie” è, quindi, ineludibile per Costituzione, a prescindere dalle formule che si vorranno adottare per realizzarlo.
Spiace, peraltro, ancora deludere gli accorati autori del 10 agosto, nel sottolineare come l’equiparazione della coppia omosessuale alla nozione di famiglia sia già stata compiuta dalle Corti europee prima, e dalla Cassazione poi in una recente sentenza, attraverso il riconoscimento a tali unioni del diritto alla vita familiare. Infine, non si comprende in che misura il riconoscimento progressivo dello status delle unioni civili si porrebbe in contrasto con l’art. 31 Cost., che nel configurare interventi a favore della famiglia, compie un riferimento alla Repubblica nel suo complesso e, quindi, piaccia o no, anche ai comuni! In buona sintesi, il registro delle unioni civili è giuridicamente strumento legittimo e già rodato nelle buone prassi di molti comuni italiani, mentre sul piano dei valori costituisce un’importante testimonianza dell’etica che si pone al centro del nostro testo costituzionale.
di DAMIANO FIORATO e DANIELE FERRARI – avvocati in Genova – Sportello Legale Arcigay Genova