La tutela delle coppie dello stesso sesso in Ungheria

  

Nella sentenza 14/1995, la Corte costituzionale ungherese dichiarò contrario alla Costituzione l’applicazione delle norme che stabiliscono diritti e responsabilità per le coppie conviventi come partner senza essere sposate (unite da un legame affettivo, sessuale ed economico) alle sole coppie di sesso diverso e non anche a quelle dello stesso sesso. La Corte, quindi, invitò il legislatore ad approvare una legge che si applicasse anche alle coppie dello stesso sesso, in accordo con quanto aveva stabilito nella sentenza.
Il parlamento Ungherese con la legge 42 del 1996 ha modificato gli artt. 578/G e 685/A del Codice civile, estendendo i diritti e i doveri di cui godono le coppie eterosessuali non sposate alle coppie omosessuali. L’emendamento è entrato in vigore il 19 giugno 1996.

In base alla definizione dell’ art. 685/A del Codice civile:

«Sono partner – se la legge non dispone altrimenti – due persone che sono in una comunione di affetti ed economica convivendo senza essere sposati» .

Nella stessa sentenza, la Corte dichiarò anche che l’istituto del matrimonio riservato alle coppie eterosessuali non era incostituzionale ritenendo che esso è tradizionalmente un contratto tra un uomo e una donna. In base all’art. 10, comma 1 della legge sul diritto di famiglia, il matrimonio può essere contratto tra una uomo ed una donna maggiorenni.
L’interpretazione degli articoli riformati del codice civile è stata negli anni abbastanza restrittiva, stabilendo che le coppie conviventi non possono godere di quei diritti che sono esclusivamente riservati alle coppie sposate.
Per esempio, le coppie dello stesso sesso conviventi non possono godere dei benefici statali per l’acquisto della prima casa previsti dall’art. 13, comma 1, della legge n. 12 del 2001, in quanto la fattispecie legale espressamente riserva questo diritto alle coppie sposate.
Allo stesso modo, in base all’art. 2, comma 1, punto e) della legge n. 39 del 2001, che regola i permessi di soggiorno e di residenza degli stranieri in Ungheria, gli stranieri conviventi con cittadini ungheresi non possono ottenere un permesso di residenza per ricongiungimento familiare.
Inoltre in base all’art. 4, comma 4 della legge n. 88 del 1993 i contratti di locazione devono essere intestati ad entrambi i partner solo se sono sposati, mentre se sono conviventi è facoltà del locatore decidere l’intestazione ad entrambi o ad uno solo dei partner.
Tuttavia le coppie conviventi, possono godere di diritti che i contratti privatistici non potrebbero assicurare, come per esempio diritti successori e facoltà di decidere per il partner o assisterlo in caso di malattia, oltre che di diritti più strettamente privatistici come quelli che regolano gli acquisti fatti in comune. Va comunque ribadito che questi diritti vengono goduti in maniera ridotta, trattandosi di diritti regolati da norme imperativi e di diritto pubblico.
Non convivenza è “di fatto” non essendo prevista alcuna forma di registrazione o istituzionalizzazione.
Infine, il diritto di famiglia ungherese non preclude l’adozione da parte di una persona omosessuale, sebbene ciò sia un fenomeno raro, stando a quanto riportato dalle organizzazioni omosessuali ungheresi (Háttér Support Society for Gays and Lesbians in Hungary). Tuttavia, in accordo con l’art. 45, comma 5 e 51, comma 2 della legge di diritto di famiglia, due persone possono congiuntamente adottare un bambino solo se gli adottanti sono uniti in matrimonio.


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