Nella percezione comune è ormai considerato come il “matrimonio omosessuale” sebbene la legge non lo chiami così, bensì Civil Partenership, ovvero Unione Civile.
Si commette un errore chiamandolo matrimonio? Dal punto di vista della legge certamente sì, in quanto il suo nome proprio è un altro.
Dal punto di vista della tradizione forse ancora sì, in quanto è innegabile che il matrimonio, inteso come istituzione giuridica, ha visto da secoli protagonisti una donna e un uomo (anche se ciò è avvenuto in una situazione nella quale l’omosessualità o era criminalizzata o era condannata a vario titolo, quindi non era immaginabile che una domanda di accesso al matrimonio potesse venire da una coppia omosessuale).
Però da un punto di vista sostanziale si fa fatica a trovare differenze tra l’istituto del matrimonio e quello della civil partnership, in quanto il loro contenuto è quasi coincidente.
È evidente quindi che la percezione comune, riportata da televisione e giornali, fa attenzione soprattutto all’aspetto sostanziale più che alle differenze legali legate al nome, qualunque sia la ragione che abbia portato il legislatore a creare tale distinzione. Peraltro esistono altre legislazioni, come per esempio quelle dei paesi scandinavi, nelle quali sono stati trovati nomi differenti per istituti praticamente identici al matrimonio, ma introdotti esclusivamente per le coppie omosessuali.
Il Civil Partnership Act, approvato nel regno Unito il 21 novembre 2004, è entrato in vigore solo il 5 dicembre 2005, cioè a distanza di oltre un anno, per dare tempo al governo e al parlamento di emendare tutta la legislazione direttamente modificata dall’introduzione della civil partnership, assicurando così che ogni articolo di questo nuovo istituto giuridico potessero produrre effetti fin dal primo giorno della sua entrata in vigore.
D’altronde chi leggesse il testo del Civil Partnership Act noterebbe subito che si tratta di una legge estremamente corposa e dettagliata, nonché molto articolata, per renderla applicabile nei diversi regni (Galles, Inghilterra, Irlanda del Nord e Scozia) che costituiscono il Regno Unito. Niente a che vedere, quindi, con altri modelli legislativi presenti nei paesi europei, che regolano le unioni di fatto o le convivenze registrate, spesso prevedendo una disciplina unica per quelle omosessuali e quelle eterosessuali. Questi altri modelli si presentano solitamente come leggi scarne, di pochi articoli, non organiche, alcune pensate per assicurare solo una tutela minima, che attribuiscono un limitato numero di diritti e doveri, a volte utilizzando la tecnica del rinvio ad altre leggi, per esempio prevedendo la parificazione dei conviventi ai coniugi per alcuni ristretti fini.
Il testo inglese, organico e complesso, crea un istituto che ha poche differenze dal matrimonio, che si rinvengono essenzialmente nel diverso rito-cerimonia della registrazione (che per esempio può essere solo civile e mai religioso) e in poco altro.
Il testo integrale della legge è disponibile in inglese all’indirizzo: http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2004/20040033.htm
La legge ha valore in tutto il Regno Unito (Inghilterra, Irlanda del Nord, Galles e Scozia), con alcune differenze da regno a regno.
Condizioni e pubblicazioni. L’unione civile si costituisce attraverso la sottoscrizione di un documento alla presenza di un pubblico ufficiale.
Due persone non possono unirsi civilmente se:
– sono di sesso differente;
– sono parenti entro un certo grado, stabilito dalla legge (Part 1 of Schedule Schedule 1 per Inghilterra e Galles, Schedule 10 per la Scozia e Schedule 12 per l’Irlanda del Nord). In alcuni casi è ammessa dispensa;
– sono già uniti civilmente o sposati con altra persona;
– se non hanno compiuto 16 anni. Come per il matrimonio, in Scozia è possibile unirsi civilmente a 16 anni, senza alcuna autorizzazione, mentre nel resto del paese se si ha meno di 18 anni e necessario ottenere il consenso del genitore o del tutore. In Scozia, peraltro, ci si può unire civilmente anche se non si è residenti;
La procedura si avvia con la richiesta di pubblicazioni (“give notice”) presentata personalmente (non è prevista altra possibilità) all’ufficio del registro (registration authority) del comune in cui si risiede da almeno 7 giorni, requisito che non è richiesto in Scozia. Ciascun partner deve richiedere le pubblicazioni nel proprio comune di residenza.
La cerimonia di registrazione dell’unione civile può avvenire passati 15 giorni dalla data delle pubblicazioni, tempo che si riduce in casi di particolare necessità, come il pericolo di vita. La validità delle pubblicazioni scade passati 12 mesi.
Alcuni comuni del Regno Unito avevano in passato creato dei registri comunali in cui potevano iscriversi le coppie omosessuali. Chi fosse già iscritto in tali registri non è considerato dalla legge automaticamente ‘unito civilmente’, ma deve registrarsi in base alla procedura introdotta dalla nuova legge.
Per la legge è indifferente da quanto tempo duri la relazione, né richiede che si viva, si sia vissuto o si vivrà insieme.
Con la domanda di pubblicazione, i partner devono indicare presso quale ufficio del registro intendono registrarsi, se diverso da quello di residenza, e possono anche scegliere il luogo in cui materialmente si dovrà svolgere la celebrazione. La maggior parte dei comuni, infatti, dispone di una lista di “venue” autorizzati o “approved premises”, ad esempio palazzi storici, alberghi, ristoranti etc.
La lista degli uffici del registro competenti per ciascun comune, nonché la lista degli altri luoghi dove si può svolgere la registrazione, è consultabile sul sito ufficiale http://www.gro.gov.uk/gro/content/civilpartnerships/registeringacivilpartnership/02_cpvsearch.asp Nel caso in cui il comune nel quale si vuole svolgere la cerimonia è diverso da quello nel quale si ha la residenza, va inoltrata la richiesta prima all’ufficio del registro di quel comune e dopo aver ricevuto da questi l’autorizzazione, va fatta la richiesta di pubblicazioni presso il comune nel quale si risiede.
La registrazione. La registrazione avviene presso l’ufficio del registro o altro luogo che si è scelto. In casi particolari (come ad esempio una malattia immobilizzante o se si è in carcere) la celebrazione può avvenire nel luogo nel quale si trova la persona.
La celebrazione può avvenire all’estero se uno dei partner è cittadino di quel paese e lì esiste una legge che permette le unioni civili tra persone dello stesso sesso o il matrimonio.
Una disciplina particolare è prevista per i militari e la gente di mare che siano in servizio all’estero o imbarcati.
Le registrazioni, come succede per i matrimoni, si celebrano solo tra le 8 del mattino e le 6 di sera, ma anche qui sono previste eccezioni in casi particolari.
La registrazioni tenute presso l’ufficio del registro hanno un costo di 70 sterline, di cui 30 per le pubblicazioni e 40 per la registrazione. I costi aumentano se si sceglie di sposarsi fuori dall’ufficio del registro, in quanto bisogna remunerare l’ufficiale celebrante, secondo la tariffa stabilita da comune, e in più pagare l’affitto della sala in cui avviene la cerimonia.
La celebrazione prevista dalla legge consiste nel sottoscrivere il Civil partnerhip schedule (CPS) dinanzi all’ufficiale e a due testimoni.
Il testo del documento che si sottoscrive riporta le seguenti parole: “I declare that I know of no legal reason why we may not register as each other’s civil partner. I understand that, on signing this document, we will be forming a Civil partenership with each other” (Dichiaro che non esistono impedimenti legali alla nostra registrazione come civil partner. Sono consapevole che sottoscrivendo questo documento formeremo una unione civile tra di noi).
La legge non prevede altre formalità oltre la sottoscrizione di tale documento, tuttavia è lasciata alle parti la possibilità di scegliere se leggere l’uno all’altro il testo del documento da firmare, oppure dirsi “I do” (lo voglio), farsi promesse e voti, scambiarsi anello o baciarsi. Ciascuna di queste possibilità va concordata preventivamente con l’ufficiale celebrante.
Una differenza con il matrimonio consiste nel fatto che la cerimonia è tutta civile e non è ammesso nessun rito religioso, anche se dopo la registrazione è ben possibile far benedire altrove la propria unione.
Nessun comune può rifiutarsi di celebrare la registrazione dell’unione civile, però nel caso ciò avvenisse è possibile iniziare una procedura per trattamento discriminatorio secondo il regolamento previsto dal comune (complaints procedure).
Contenuto. Come premesso esistono davvero poche differenze tra il contenuto di diritti e doveri dell’unione civile e quello del matrimonio. Volendo fare un succinto riferimento a questi contenuti si può fare il seguente elenco:
– possibilità di prendere il cognome del partner;
– dovere di contribuire a mantenere il proprio partner e i figli dell’unione (indicati dalla legge come ‘figli della famiglia’) secondo le proprie possibilità;
– possibilità di stipulare un’assicurazione sulla vita indicando come beneficiario il proprio partner, come avviene per le coppie sposate;
– riconoscimento degli stessi diritti previsti per i coniugi in riferimento alle tasse, alla qualità di lavoratore, alla pensione, per esempio di reversibilità, etc. Per conoscere tutti i dettagli si possono leggere i documenti presentati alle seguenti pagine web. Con riferimento alle pensioni: www.dwp.gov.uk/consultations/2005/index.asp . Con riferimento al fisco e alle tasse: www.inlandrevenue.gov.uk/budget2005/revbn28.htm . Va sottolineato, che le coppie gay che si registreranno perderanno alcuni vantaggi nei confronti del fisco (social security payment) perché i partner saranno considerati una singola unità economica, come le coppie sposate. In riferimento ai benefici riconnessi alla qualità di lavoratore bisogna fare riferimento al Employment Equality (Sexual Orientation) Regulations 2003;
– riconoscimento dei diritti successori ed equiparazione al coniuge (con le differenze che esistono tra i vari regni);
– diritto al risarcimento dei danni in caso di morte del partner per incidente;
– protezione in caso di violenza domestica;
– riconoscimento di diritti relativamente alle norme che regolano l’immigrazione e l’acquisto della cittadinanza.
Immigrazione. È sufficiente essere legalmente residenti nel Regno Unito da almeno sette giorni per poter registrare un’unione civile, mentre in Scozia non serve neppure questo requisito.
I cittadini dell’area economica europea (quindi quelli dell’Unione Europea e di alcuni altri paesi, come per esempio la Svizzera) potendo risiedere e lavorare in Inghilterra senza limitazioni possono registrare una civil partnership, anche quando nessuno dei due partner ha la cittadinanza britannica.
Nel caso in cui, invece, la coppia è formata da un cittadino britannico o comunitario (che viva stabilmente nel Regno Unito) e uno extracomunitario, sono previste regole specifiche. Queste regole sono le stesse che si rispettano in caso di matrimonio: innanzitutto la richiesta di pubblicazione (give notice) va esperita non presso l’ufficio del registro comunale di residenza, ma presso uno degli uffici specificamente designati (specially designated office) che hanno competenza in materia di immigrazione. L’elenco ufficiale è rinvenibile sempre sul sito http://www.gro.gov.uk oppure www.ind.homeoffice.gov.uk.
In concreto possono verificarsi le seguenti situazioni. Se il partner extracomunitario non vive già nel Regno Unito deve recarsi presso l’ambasciata inglese (Entry Clearance Officer in the British Embassy or High Commission) del paese nel quale vive legalmente e richiedere un visto d’ingresso con lo scopo di contrarre un’unione civile. Per questo tipo di visto non è stato ancora scelto un nome, ma lo si indica con “fiancé — type — visa”, per la corrispondenza con il visto concesso per sposarsi; questo visto ha la validità di sei mesi.
Se invece il cittadino extracomunitario vive già nel Regno Unito deve richiedere un “certificate of approval”, concesso dal Immigration and Nationality Directorate, se è in possesso di un visto di validità superiore a sei mesi e una validità residua superiore a tre.
Una volta che è stata celebrata la registrazione, il partner extracomunitario ha diritto di ottenere un visto della durata di due anni.
Il visto dà la possibilità di lavorare se si vuole.
Il Ministero degli Interni (Home Office) ha garantito che i diritti garantiti al partner immigrato di un’unione civile saranno gli stessi di quelli garantiti agli immigrati che contraggono matrimonio. Perciò dopo due anni il partner immigrato può richiedere il certificato di residenza a tempo indefinito, “Indefinite leave to Remain (or Settlement)”, e dopo il terzo anno la cittadinanza britannica. Per ottenere la cittadinanza è necessario non aver vissuto fuori dal Regno Unito più di 270 giorni nei tre anni e comunque non più di 90 giorni nell’ultimo anno. La residenza deve essere fissata nel Regno Unito.
Se muore il partner britannico durante i primi due anni o se la relazione finisce per violenza domestica sofferta dal partner extracomunitario, questi potrà richiedere il permesso di residenza a tempo indeterminato.
Diverso è il caso in cui entrambi i partner siano cittadini extracomunitari. L’unione civile potrà essere celebrata quando uno dei due ha il permesso di residenza a tempo indefinito o un permesso di soggiorno valido per più di sei mesi. In questo secondo caso se il partner vive all’estero deve entrare nel Regno Unito con un visto turistico “as a visitor”, e successivamente alla registrazione dell’unione civile deve tornare nel proprio paese ed ottenere il “financé visa”. L’Home Office ha promesso di rivedere questa procedura per permettere di ottenere il permesso di soggiorno senza dover tornare nel proprio paese.
Nel caso di partner entrambi extracomunitari, il permesso di soggiorno ad uno dei due viene concesso per una durata massima pari a quella dell’altro partner già legalmente soggiornante nel regno Unito. Cosicché se la residenza di questi è solo temporanea, per studio o lavoro, la registrazione di un’unione civile di per sé non farà nascere un diritto di proroga del soggiorno.
In qualsiasi delle situazioni ora descritte, l’ufficio competente per l’immigrazione concede il permesso di soggiorno al fine di contrarre l’unione civile solo se si è in grado di provare la genuinità e la durata della propria relazione, anche se non è richiesto necessariamente aver vissuto insieme. Non esiste un regolamento specifico per l’unione civile, però stando a quello in vigore per le coppie etero che chiedono di poter sposarsi, sono richieste prove documentali come corrispondenza, foto, cartoline, e-mail, la prova di vacanze trascorse insieme etc. Inoltre bisogna provare che già ci si è incontrati e che si hanno risorse sufficienti per mantenere e assicurare un alloggio al partner extracomunitario, senza pesare sulle finanze pubbliche.
Tutte le informazioni necessarie sul tema dell’immigrazione sono disponibili sul sito dell’immigration and Nationality Directorate (IND): www.ind.homeoffice.gov.uk
Riconoscimento delle unioni civili o del matrimonio contratto all’estero. Un capitolo molto importante della legge britannica (sezioni da 212 a 218) è quello dedicato al riconoscimento delle coppie omosessuali sposate o registrate in base ad una legge straniera. Il contenuto di questa sezione è importante perché oltre alle regole per il riconoscimento introduce delle norme di diritto internazionale privato. In questo modo la legge del Regno Unito prende atto del numero ormai rilevante di paesi che hanno una legislazione specifica per regolare le unioni omosessuali o che hanno aperto loro la via del matrimonio.
È stabilito, innanzitutto, che quando una coppia è legalmente costituita in uno dei paesi stranieri elencati nello Schedule 20 della legge, non è necessario registrarsi nuovamente in Gran Bretagna. Tanto che si tratti di un’unione civile, quanto di un matrimonio, la coppia ricevere nel Regno Unito lo status di civil partnership e gode gli stessi diritti e doveri riservati a questa. Il riconoscimento non è automatico, però, perché da un lato è possibile ottenerlo solo quando uno dei partner era cittadino (domicile) britannico al momento della nascita del vincolo, dall’altro va seguita una procedura amministrativa. L’originale del certificato di registrazione dell’unione o del matrimonio rilasciato dall’autorità straniera e debitamente tradotto se non è già in inglese, va preventivo deposito presso il General Register Office di Southport, attraverso il consolato inglese presente nel paese straniero.
Lo Schedule 20 che qui si riporta contiene l’elenco dei paesi e delle rispettive legislazioni per le quali è consentito il riconoscimento. Il paragrafo 213 prevede un meccanismo per aggiornare tale tabella, mano a mano che altri paesi adottano una legislazione specifica in materia. La competenza è del Ministero degli Interni, con approvazione previa delle due camere del parlamento.
Country or territory_____________Description
Belgium____________________cohabitation légale (statutory cohabitation)
Belgium____________________marriage
Canada:Nova Scotia___________domestic partnership
Canada:Quebec______________civil union
Denmark____________________registreret partnerskab (registered partnership)
Finland______________________rekisteröity parisuhde (registered partnership)
France______________________pacte civile de solidarité (civil solidarity pact)
Germany____________________Lebenspartnerschaft (life partnership)
Iceland______________________staðfesta samvist (confirmed cohabitation)
Netherlands__________________geregistreerde partnerschap (registered partnership)
Netherlands__________________marriage
Norway_____________________registrert partnerskap (registered partnership)
Sweden_____________________registrerat partnerskap (registered partnership)
USA:Vermont_________________civil union
In tutti i casi in cui il riconoscimento e la costituzione della coppia è avvenuto in base ad una legge non contenuta ancora nell’elenco, si potrà ottenere il riconoscimento se ricorrono le condizioni generali indicate nella sezione 214. Queste condizioni sono: i partner della coppia devono essere uniti tra di loro e non avere un legame giuridico esistente con altra persona (matrimonio o unione registrata che sia); l’unione non deve essere stata costituita a tempo determinato; l’esistenza della coppia deve essere riconosciuta dalla legge del posto in via generale o anche solo per alcuni fini o deve essere considerata come sposata. Questo ultimo presupposto impedisce che vengano riconosciute, per esempio, le coppie costituite in paesi in cui non esiste una legislazione in materia di coppie dello stesso sesso, ma è possibile iscriversi in registri amministrativi di tipo comunale.
La fine dell’unione civile. Le regole relative alla fine dell’unione civile sono molto articolate e non differiscono da quelle relative al matrimonio. Quella che segue è una succinta sintesi.
L’unione civile termina solo con la morte di uno dei partner, con l’annullamento, con la separazione o la dissoluzione (dissolution). L’annullamento, la separazione o la dissoluzione sono pronunciate solo con provvedimento del giudice in base al ricorso di almeno una parte (sezione 37 e seguenti).
Ciascun di questi provvedimenti (order), viene adottato in forma non definitiva e diviene definitivo passate 6 settimane, su richiesta della parte interessata, nel caso in cui nessuno faccia opposizione (la legittimazione ad opporsi è di chiunque sia a conoscenza di fatti che impedirebbero l’emanazione del provvedimento).
La domanda di dissoluzione non può essere proposta prima che sia trascorso un anno dalla celebrazione della registrazione e viene pronunciata solo se la parte ricorrente dimostra che l’unione tra i partner è venuta meno irrevertibilmente.
Il giudice può ritenere che la comunione o unione tra i partner è venuta meno irrimediabilmente:
– se la parte convenuta ha avuto condotte tali da non potersi ragionevolmente ritenere che il ricorrente continui a vivere con lui;
– se i partner hanno vissuto separati ininterrottamente per un periodo di 2 anni precedentemente alla proposizione del ricorso e sono d’accordo nel porre fine all’unione;
– se i partner hanno vissuto separati ininterrottamente per un periodo di 5 anni precedentemente alla proposizione del ricorso (tuttavia il partner che non ricorre per la dissoluzione può chiedere il rigetto della domanda se la dissoluzione dell’unione determinerebbe per lui gravi difficoltà economiche, di altro genere o di chance. Il giudice rigetta la domanda di dissoluzione se non vi sono ragionevoli motivi per decretare la fine dell’unione);
– se il convenuto ha abbandonato il ricorrente da almeno 2 anni.
Nel caso di domanda di separazione o dissoluzione, il giudice ha l’obbligo di chiedere all’avvocato del ricorrente se abbia specificamente valutato con il proprio cliente la possibilità di una conciliazione e se gli abbia fornito indirizzi e nomi di professionisti in materia di conciliazione familiare. Inoltre il giudice ha il potere in qualsiasi momento di rinviare il momento della pronuncia del proprio provvedimento se ha l’impressione che l’unione possa essere salvata.
Il giudice non ha l’obbligo, ma può tenere in considerazione eventuali accordi tra le parti, di natura patrimoniale e non, relativamente alla separazione o alla dissoluzione.
A tal proposito, va detto che gli accordi pre-registrazione, al contrario degli accordi pre-matrimoniali (pre-nuptial agreement), non sono riconosciuti dalla legge, ma gli avvocati inglesi consigliano di stipularli proprio perché in caso di rottura il giudice potrebbe tenerne conto quando:
– sono redatti da 2 avvocati, uno per ciascuna parte, secondo le regole che presiedono al pre-nuptial agreement;
– i termini degli accordi sono equi.
Il contenuto degli accordi pre-registrazione può essere il più vario. Per esempio possono essere regolati i rapporti patrimoniali durante la relazione e in caso di rottura o può essere fatta la scelta della legge da applicarsi se uno dei partner è straniero.
Figli. Il Civil Partnership Act (sezioni da 75 a 79) ha riformato il Children Act 1989 e l’Adoption and Children Act 2002, stabilendo per le coppie omosessuali unite civilmente gli stessi diritti esistenti per le coppie sposate. Nel Regno Unito esisteva già la possibilità per i single di adottare.
Al di là dell’adozione, vale la pena rilevare come viene regolata la patria potestà (parental responsability) sui figli. Questa è riconosciuto sempre direttamente alla madre biologica fin dalla nascita del figlio, nonché al padre sposato alla madre o a quello non sposato che abbia riconosciuto il figlio al momento dell’iscrizione all’anagrafe (dal 1-12-03).
Con la legge sull’unione civile, si può esercitare la patria potestà sui figli del proprio partner, poiché la legge considera i partner di un unione ‘stepparent’ del figlio. Tuttavia ciò ricorre quando:
– si fa un accordo con il proprio partner e l’altro genitore biologico, se esiste ed esercita a sua volta la patria potestà;
– in mancanza di accordo con l’altro genitore biologico non partner o nel caso questo non esistesse, la patria potestà viene conferita da un provvedimento del giudice.
Conclusioni. Il governo inglese ha realizzato un interessantissimo e approfondito studio sull’introduzione della civil partnership. Tra i tanti contenuti di questo studio vi è anche il calcolo dell’impatto delle unioni civili sulle casse dello stato. Il governo si aspetta che fino al 2010 si uniranno civilmente tra le 11 mila e le 22 mila coppie omosessuali.
Il testo ufficiale di questo studio, final Regulatory Impact Assessment, è disponibile in formato pdf sul sito web: http://www.dti.gov.uk/access/ria/index.htm#equality , nella sezione Equality
Per altre informazioni sul Civil Partnership Act si possono consultare questi siti: http://www.pinkweddings.biz/civilpartresp.htm
http://www.civilpartners.org/Equality/Web.nsf/home?openform