Legge svizzera sull’unione domestica registrata di coppie omosessuali

  



Legge federale

sull’unione domestica registrata
di coppie omosessuali


(Legge sull’unione domestica registrata, LUD)
del 18 giugno 2004

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 38 capoverso 2, 112 capoverso 1, 113 capoverso 1, 119 capoverso 2,
121 capoverso 1, 122 capoverso 1, 123 capoverso 1, 128 capoverso 1 e 129
capoverso 1 della Costituzione federale;
visto il messaggio del Consiglio federale del 29 novembre 2002,
decreta:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente legge disciplina la costituzione, gli effetti e lo scioglimento dell’unione
domestica registrata di coppie omosessuali.

Art. 2 Principio

1. Due persone dello stesso sesso possono far registrare ufficialmente la loro unione
domestica.
2. In tal modo si uniscono in una comunione di vita con diritti e doveri reciproci.
3. Il loro stato civile è: “in unione domestica registrata”.

Capitolo 2: Registrazione dell’unione domestica

Sezione 1: Condizioni e impedimenti


Art. 3 Condizioni

1. Entrambi i partner devono aver compiuto il diciottesimo anno di età ed essere
capaci di discernimento.
2. Gli interdetti necessitano del consenso del rappresentante legale. Possono adire il
giudice contro il diniego di tale consenso.


Art. 4 Impedimenti

1. È proibito contrarre un’unione domestica registrata tra parenti in linea retta e tra
fratelli o sorelle germani, consanguinei o uterini.
2. Entrambi i partner devono provare di non essere già vincolati da un’unione domestica
registrata o coniugati.

Sezione 2: Procedura

Art. 5 Domanda

1. La domanda di registrazione si fa all’ufficio dello stato civile del domicilio di uno
dei partner.
2. I partner compaiono personalmente. Se provano che la comparsa personale non
può essere manifestamente pretesa da loro, la procedura preliminare si svolge per
scritto.
3. I partner producono i documenti necessari. Dichiarano personalmente all’ufficio
dello stato civile di soddisfare le condizioni di registrazione dell’unione domestica.


Art. 6 Esame

L’ufficio dello stato civile competente esamina se sono soddisfatte le condizioni e se
non sussistono impedimenti.


Art. 7 Forma

1. L’ufficiale dello stato civile registra la dichiarazione di volontà di entrambi i
partner e fa loro firmare il certificato di unione.
2. La registrazione dell’unione domestica è pubblica.


Art. 8 Disposizioni di esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione.

Sezione 3: Annullamento

Art. 9 Annullabilità assoluta

1. Qualsiasi interessato può in ogni tempo domandare al giudice l’annullamento dell’unione
domestica registrata se:
a. al momento della registrazione dell’unione domestica uno dei partner non
era capace di discernimento e da allora non ha riacquistato la capacità di discernimento;
b. l’unione domestica è stata registrata in violazione dell’articolo 4.
2. Durante l’unione domestica registrata l’azione di annullamento è promossa d’ufficio
dall’autorità competente nel domicilio dei partner.

Art. 10 Annullabilità relativa

1 Un partner può domandare al giudice l’annullamento dell’unione domestica registrata
per vizi della volontà.
2 L’azione di annullamento dev’essere promossa entro sei mesi dal giorno in cui
l’avente diritto ha scoperto il vizio della volontà, ma in ogni caso entro cinque anni
dalla registrazione.
3 Se il partner attore muore durante il procedimento, un erede può proseguire
l’azione.

Art. 11 Effetti della sentenza di annullamento

1. L’annullamento dell’unione domestica registrata ha effetto dal giudicato della
relativa sentenza.
2. I diritti di successione si estinguono retroattivamente. Per il rimanente si applicano
per analogia le disposizioni concernenti gli effetti dello scioglimento giudiziale dell’unione
domestica registrata.

Capitolo 3: Effetti dell’unione domestica registrata

Sezione 1: Diritti e doveri generali


Art. 12 Assistenza e rispetto

I partner si devono assistenza e rispetto reciproci.

Art. 13 Mantenimento

1. I partner provvedono in comune, ciascuno nella misura delle proprie forze, al
debito mantenimento dell’unione domestica.
2. Se i partner non possono accordarsi in proposito, il giudice stabilisce, ad istanza di
parte, i contributi pecuniari per il mantenimento dell’unione domestica. Tali contributi
possono essere pretesi per il futuro e per l’anno precedente l’istanza.
3. Se un partner non adempie il proprio obbligo di mantenimento, il giudice può
ordinare ai suoi debitori che facciano i loro pagamenti, in tutto o in parte, all’altro.

Art. 14 Abitazione comune

1. Un partner non può, senza l’esplicito consenso dell’altro, disdire un contratto di
locazione, alienare l’abitazione comune o limitare con altri negozi giuridici i diritti
inerenti alla stessa.
2. Il partner che non può procurarsi questo consenso, o cui il consenso è negato senza
valido motivo, può adire il giudice.

Art. 15 Rappresentanza dell’unione domestica

1. Durante la vita comune, ciascun partner rappresenta l’unione domestica per i
bisogni correnti della stessa.
2. Per gli altri bisogni, un partner rappresenta l’unione domestica soltanto se:
a. ne è stato autorizzato dall’altro o dal giudice; o
b. l’affare non consente una dilazione e l’altro partner è impossibilitato a dare
il proprio consenso per malattia, assenza o analoghi motivi.
3. Con i propri atti ciascun partner obbliga sé stesso e, in quanto non ecceda il potere
di rappresentanza in modo riconoscibile dai terzi, solidalmente anche l’altro.
4. Se un partner eccede il suo potere di rappresentare l’unione domestica o se ne
dimostra incapace, il giudice, ad istanza dell’altro, può privarlo in tutto o in parte
della rappresentanza. La privazione è opponibile ai terzi di buona fede soltanto
quando sia stata pubblicata per ordine del giudice.

Art. 16 Obbligo d’informazione

1 Ciascun partner è tenuto a informare l’altro, a domanda, sui suoi redditi, la sua
sostanza e i suoi debiti.
2 Ad istanza di parte, il giudice può obbligare un partner o terzi a fornire le informazioni
occorrenti e a produrre i documenti necessari.
3 Rimane salvo il segreto professionale degli avvocati, dei notai, dei medici, degli
ecclesiastici e dei loro ausiliari.

Art. 17 Sospensione della vita comune

1. Un partner è autorizzato a sospendere la vita comune per gravi motivi.
2. Ad istanza di parte, il giudice:
a. stabilisce i contributi pecuniari di un partner in favore dell’altro;
b. prende le misure riguardanti l’abitazione e le suppellettili domestiche.
3. Un partner può parimenti proporre l’istanza se l’altro rifiuta la convivenza senza
valido motivo.
4. In caso di modifica delle circostanze, il giudice, ad istanza di parte, adatta o revoca
le misure prese.

Sezione 2: Rapporti patrimoniali

Art. 18 Beni dei partner

1. Ciascun partner dispone dei suoi beni.
2. Ciascun partner risponde dei suoi debiti con i suoi beni.


Art. 19 Prova

1. Chiunque affermi che un bene sia di proprietà dell’uno o dell’altro partner deve
fornirne la prova.
2. Mancando tale prova, si presume che il bene sia di comproprietà dei partner.


Art. 20 Inventario

1. Ciascun partner può in ogni tempo chiedere all’altro di concorrere alla compilazione
per atto pubblico di un inventario dei loro beni rispettivi.
2. Questo inventario si presume esatto se compilato entro un anno dal conferimento
dei beni.


Art. 21 Mandato di amministrazione

Se un partner affida all’altro l’amministrazione dei suoi beni, si applicano, salvo
diverso accordo, le disposizioni sul mandato.


Art. 22 Restrizione del potere di disporre

1. Se necessario per assicurare le basi economiche o per adempiere un obbligo patrimoniale
derivante dall’unione domestica registrata, il giudice, ad istanza di parte,
può subordinare al consenso di un partner la disposizione di determinati beni da
parte dell’altro e prendere provvedimenti conservativi.
2. Se questa misura concerne un fondo, il giudice ne ordina la menzione nel registro
fondiario.


Art. 23 Debiti tra partner

1. Il partner cui il rimborso di debiti esistenti nei confronti dell’altro arrechi serie
difficoltà può chiedere dilazioni, sempreché si possa ragionevolmente esigerlo dal
partner creditore.
2. Se le circostanze lo esigono, la pretesa dev’essere garantita.

Art. 24 Attribuzione in caso di comproprietà

Se un bene è in comproprietà dei partner, il partner che provi d’avere un interesse
preponderante può, al momento dello scioglimento dell’unione domestica registrata
e oltre alle altre misure legali, chiedere che tale bene gli sia attribuito per intero
contro compenso all’altro partner.


Art. 25 Convenzione patrimoniale

1 I partner possono concordare mediante convenzione patrimoniale una regolamentazione
speciale per il caso in cui l’unione domestica registrata sia sciolta. Possono
segnatamente convenire che i beni siano divisi secondo le norme del regime della
partecipazione agli acquisti (art. 196-219 del Codice civile, CC).
2 Tali convenzioni non devono pregiudicare la porzione legittima dei discendenti di
un partner.
3 La convenzione patrimoniale è stipulata per atto pubblico firmato dai contraenti e,
se del caso, dal rappresentante legale.
4 Gli articoli 185 e 193 CC si applicano per analogia.

Sezione 3: Effetti particolari

Art. 26 Esclusione del matrimonio

Chi è vincolato da un’unione domestica registrata non può contrarre matrimonio.


Art. 27 Figli del partner

1. Se uno dei partner ha figli, l’altro lo assiste in modo adeguato nell’adempimento
del suo obbligo di mantenimento e nell’esercizio dell’autorità parentale e lo rappresenta
ove le circostanze lo richiedano. I diritti dei genitori rimangono in ogni caso
salvaguardati.
2. In caso di sospensione della vita comune o di scioglimento dell’unione domestica
registrata, l’autorità tutoria può, alle condizioni di cui all’articolo 274a CC, conferire
il diritto di intrattenere relazioni personali.


Art. 28 Adozione e medicina riproduttiva

Chi è vincolato da un’unione domestica registrata non può adottare né valersi di
tecniche di procreazione medicalmente assistita.

Capitolo 4: Scioglimento giudiziale dell’unione domestica registrata

Sezione 1: Condizioni


Art. 29 Richiesta comune

1 Qualora i partner domandino congiuntamente lo scioglimento dell’unione domestica
registrata, il giudice li sente ed esamina se hanno presentato la richiesta dopo
matura riflessione e per libera scelta e stipulato una convenzione sugli effetti dello
scioglimento che può essere omologata.
2 Se tali condizioni sono adempiute, il giudice pronuncia lo scioglimento dell’unione
domestica registrata.
3 I partner possono domandare mediante richiesta comune che il giudice decida,
nella sentenza di scioglimento, sugli effetti dello scioglimento in merito ai quali
sussiste disaccordo.

Art. 30 Azione

Un partner può domandare lo scioglimento dell’unione domestica registrata se al
momento della proposizione dell’azione i partner vivono separati da almeno un
anno.

Sezione 2: Effetti

Art. 31 Diritto successorio

1. Dallo scioglimento dell’unione domestica registrata i partner cessano di essere
eredi legittimi l’uno dell’altro.
2. Non possono avanzare pretese per disposizioni a causa di morte fatte prima della
litispendenza della procedura di scioglimento.

Art. 32 Attribuzione dell’abitazione comune

1. Quando lo giustifichino gravi motivi, il giudice può attribuire a uno soltanto dei
partner i diritti e gli obblighi risultanti dal contratto di locazione relativo all’abitazione
comune, sempreché si possa ragionevolmente esigerlo dall’altro partner.
2. Il partner ex locatario risponde solidalmente della pigione sino al momento in cui il
rapporto di locazione cessa o può essere sciolto per contratto o per legge, ma in ogni
caso durante due anni al massimo. Se è chiamato effettivamente a rispondere, può
compensare l’importo versato con il contributo di mantenimento dovuto all’altro
partner, mediante rate equivalenti alla pigione mensile.
3. Se l’abitazione comune appartiene a uno dei partner, il giudice può, alle condizioni
di cui al capoverso 1, attribuire all’altro un diritto d’abitazione per una durata limitata
e contro adeguata indennità o imputazione sul contributo di mantenimento. Il
diritto d’abitazione è limitato o soppresso ove lo esigano fatti nuovi rilevanti.

Art. 33 Previdenza professionale

Le prestazioni di uscita della previdenza professionale acquisite durante l’unione
domestica registrata sono divise secondo le disposizioni del diritto del divorzio
concernenti la previdenza professionale.

Art. 34 Contributo di mantenimento

1. In linea di principio, dopo lo scioglimento dell’unione domestica registrata ciascun
partner provvede da sé al proprio mantenimento.
2. Il partner che ha limitato la sua attività lucrativa, o non ne ha esercitata alcuna, a
causa della ripartizione dei compiti durante l’unione domestica registrata può esigere
dall’altro adeguati contributi di mantenimento finché non sia in grado di provvedere
da sé al proprio mantenimento grazie all’esercizio di un’attività lucrativa.
3. Un partner può inoltre esigere contributi di mantenimento adeguati se si trova in
stato di bisogno in seguito allo scioglimento dell’unione domestica registrata e si
può ragionevolmente pretendere dall’altro, dato l’insieme delle circostanze, il versamento
di contributi di mantenimento.
4. Per il rimanente si applicano per analogia gli articoli 125 capoverso 3 e 126-132
CC concernenti l’obbligo di mantenimento dopo il divorzio.

Sezione 3: Procedura

Art. 35

Le disposizioni concernenti la procedura di divorzio si applicano per analogia.

Capitolo 5: Disposizioni finali

Art. 36 Modifica del diritto vigente

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato.


Art. 37 Coordinamento con modifiche di altre leggi

(n. 18, 22 e 29 dell’allegato)



1. Modifica della parte generale del Codice penale,
del 13 dicembre 2002


Art. 66ter, titolo marginale e cpv. 1, frase introduttiva e lett. a

Con l’entrata in vigore della modifica della parte generale del Codice penale (CP),
del 13 dicembre 2002, l’articolo 66ter, titolo marginale e cpv. 1, frase introduttiva e
lett. a nel tenore della presente modifica diventerà articolo 55a, titolo marginale e
cpv. 1, frase introduttiva e lett. a CP con il seguente tenore:

Art.55a
3. Sospensione
del procedimento.
Coniuge o partner
registrato quale
vittima
In caso di lesioni semplici (art. 123 n. 2 cpv. 3-5), vie di fatto reiterate
(art. 126 cpv. 2 lett. b, bbis e c), minaccia (art. 180 cpv. 2) e coazione
(art. 181), l’autorità penale competente può sospendere provvisoriamente
il procedimento se:

a. la vittima è:
1. il coniuge o il coniuge divorziato dell’autore e il fatto è
stato commesso durante il matrimonio o nell’anno successivo
al divorzio, o
2. il partner registrato o l’ex partner registrato dell’autore e
il fatto è stato commesso durante l’unione domestica registrata
o nell’anno successivo al suo scioglimento, o
3. il partner convivente, eterosessuale o omosessuale, o l’ex
partner convivente dell’autore e il fatto è stato commesso
durante la convivenza o nell’anno successivo alla separazione;
e

Inoltre, il titolo prima del nuovo articolo 52 CP va integrato come segue:

Sezione 4: Dell’impunità e della sospensione del procedimento
Peraltro, il titolo marginale del nuovo articolo 52 CP va modificato come segue:

1. Motivi d’impunità.
Punizione priva
di senso

Art. 110

Con l’entrata in vigore della modifica della parte generale del Codice penale, del
13 dicembre 20028, l’articolo 110 numero 2 nel tenore della presente modifica
diventerà il nuovo capoverso 1 dell’articolo 110 con il seguente tenore:

1 Per congiunti di una persona s’intendono il coniuge, il partner registrato,
i parenti in linea retta, i fratelli e sorelle germani, consanguinei
o uterini, i genitori adottivi, i fratelli e sorelle adottivi e i figli adottivi.

2. Modifica della parte generale del Codice penale militare,
del 21 marzo 2003

Art. 47b, titolo marginale e cpv. 1 lett. a

Con l’entrata in vigore della modifica della parte generale del Codice penale militare
(CPM), del 21 marzo 2003, l’articolo 47b, titolo marginale e cpv. 1 lett. a nel
tenore della presente modifica diventerà articolo 46b, titolo marginale e cpv. 1 lett.
a CPM con il seguente tenore:

Art. 46b
3. Sospensione
del procedimento.
Coniuge o partner
registrato quale
vittima
1 In caso di lesioni semplici o vie di fatto (art. 122), minaccia
(art. 149) e coazione (art. 150), l’uditore o il tribunale militare può
sospendere provvisoriamente il procedimento se:

a. la vittima è:
1. il coniuge o il coniuge divorziato dell’autore e il fatto è
stato commesso durante il matrimonio o nell’anno successivo
al divorzio, o
2. il partner registrato o l’ex partner registrato dell’autore e
il fatto è stato commesso durante l’unione domestica registrata
o nell’anno successivo al suo scioglimento, o
3. il partner convivente, eterosessuale o omosessuale, o l’ex
partner convivente dell’autore e il fatto è stato commesso
durante la convivenza o nell’anno successivo alla separazione;
e


Inoltre, il titolo prima del nuovo articolo 45 CPM va integrato come segue:
“IV. Dell’impunità e della sospensione del procedimento
Peraltro, il titolo marginale del nuovo articolo 45 CPM va modificato come segue:
1. Motivi d’impunità.
Riparazione

3. Modifica della legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza
professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità,
del 3 ottobre 2003 (1a revisione della LPP)

Art. 79a cpv. 5

Se la presente legge entra in vigore simultaneamente alla 1a revisione della LPP o
successivamente, l’articolo 79a capoverso 5 diventerà articolo 79b capoverso 4 con
il seguente tenore:

4 I riscatti effettuati in caso di divorzio o di scioglimento giudiziale dell’unione
domestica registrata in virtù dell’articolo 22c LFLP non sono soggetti a limitazioni.

Se la presente legge entra in vigore prima della 1a revisione della LPP, all’entrata
in vigore della 1a revisione della LPP gli articoli 79a e 79b riceveranno il seguente
tenore:

Art. 79a Campo d’applicazione

Le disposizioni del presente titolo si applicano a tutti i rapporti di previdenza indipendentemente
dal fatto che l’istituto di previdenza sia iscritto o no nel registro della
previdenza professionale.

Art. 79b Riscatto

1 L’istituto di previdenza può permettere il riscatto soltanto fino all’ammontare delle
prestazioni regolamentari.

2 Il Consiglio federale disciplina i casi delle persone che, al momento in cui fanno
valere la possibilità di riscatto, non sono mai state affiliate a un istituto di previdenza.

3 Le prestazioni risultanti dal riscatto non possono essere versate sotto forma di
capitale dagli istituti di previdenza prima della scadenza di un termine di tre anni. Se
sono stati accordati versamenti anticipati a titolo di promozione della proprietà
abitativa, i riscatti volontari possono essere effettuati soltanto dopo il rimborso dei
versamenti anticipati.

4 I riscatti effettuati in caso di divorzio o di scioglimento giudiziale dell’unione
domestica registrata in virtù dell’articolo 22c LFLP non sono soggetti a limitazioni.



Art. 38 Referendum ed entrata in vigore

1. La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2. Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 18 giugno 2004 Consiglio degli Stati, 18 giugno 2004
Il presidente: Max Binder Il presidente: Fritz Schiesser
Il segretario: Ueli Anliker Il segretario: Christoph Lanz

Data di pubblicazione: 29 giugno 2004

Termine di referendum: 7 ottobre 2004

Il referendum confermativo tenutosi il 5 giugno 2005 ha sancito l’entrata in vigore della presente legge

Allegato
(art. 36)

Modifica del diritto vigente

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:
1. Legge del 29 settembre 1952 sulla cittadinanza
Art. 15 cpv. 5 e 6
5 Alla persona che vive da almeno tre anni in unione domestica registrata con il
proprio partner svizzero basta aver risieduto in Svizzera per cinque anni, incluso
quello precedente la domanda.
6 I capoversi 3 e 4 si applicano per analogia alle coppie di partner stranieri che
vivono in unione domestica registrata.
2. Legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora
e il domicilio degli stranieri

Art. 7 cpv. 3
3 I capoversi 1 e 2 si applicano per analogia ai partner registrati.
Art. 17 cpv. 3
3 Il capoverso 2 si applica per analogia ai partner registrati.
3. Legge del 26 giugno 1998 sull’asilo
Art. 51 cpv. 1

1 I coniugi o i partner registrati di rifugiati e i loro figli minorenni sono riconosciuti
come rifugiati e ottengono l’asilo sempreché non vi si oppongano circostanze particolari.
Art. 63 cpv. 4
4 La revoca dell’asilo o del riconoscimento della qualità di rifugiato non si estende al
coniuge o al partner registrato né ai figli.
Art. 71 cpv. 1, frase introduttiva
1 La protezione provvisoria è accordata anche ai coniugi o ai partner registrati delle
persone bisognose di protezione e ai figli minorenni se:

Art. 78 cpv. 3
3 La revoca della protezione provvisoria non si estende né al coniuge o al partner
registrato né ai figli, salvo se emerga che non siano bisognosi di protezione.

4. Legge del 21 marzo 1997 sull’organizzazione del Governo
e dell’Amministrazione


Art. 61 Incompatibilità personale
1 Non possono essere simultaneamente membri del Consiglio federale:
a. due persone che sono unite in matrimonio, vivono in unione domestica registrata
o convivono di fatto;
b. i parenti, compresi gli affini, in linea retta e fino al quarto grado in linea collaterale;
c. due persone i cui coniugi o partner registrati sono fratelli o sorelle.
2 Questa regola, applicata per analogia, vale anche tra il cancelliere della Confederazione
e i membri del Consiglio federale.

5. Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa
Art. 10 cpv. 1 lett. b e bbis
1 Le persone cui spetti di prendere o preparare la decisione devono
ricusarsi:
b. se sono il coniuge o il partner registrato di una parte o convivono
di fatto con essa;
bbis. se sono parenti o affini in linea retta, o in linea collaterale fino
al terzo grado, di una parte;
6. Legge del 24 marzo 2000 sul personale federale
Art. 30 cpv. 2
2 Il datore di lavoro può far valere il diritto di regresso nei confronti del coniuge o
del partner registrato dell’impiegato, dei suoi parenti in linea ascendente e discendente o di persone che vivono con lui nella stessa economia domestica, soltanto se
hanno provocato intenzionalmente o per grave negligenza l’impedimento al lavoro.
7. Organizzazione giudiziaria del 16 dicembre 1943
Art. 4
Incompatibilità
personale
1 Non possono occupare nel medesimo tempo la carica di giudice o
supplente del Tribunale federale, di giudice istruttore federale, di
procuratore generale della Confederazione o di altro rappresentante
del Ministero pubblico federale:
a. due persone che sono unite in matrimonio, vivono in unione
domestica registrata o convivono di fatto;
b. i parenti e gli affini in linea retta e, fino al quarto grado, in linea
collaterale;
c. due persone i cui coniugi o partner registrati sono fratelli o sorelle.
2 Chi, contraendo matrimonio o un’unione domestica registrata o
instaurando una convivenza di fatto, viene a trovarsi in un siffatto
rapporto rinuncia per ciò stesso alla sua carica.
Art. 22 cpv. 1 lett. a
1 I membri o supplenti del Tribunale federale devono astenersi:
a. in qualsiasi causa nell’esito della quale abbiano un interesse
diretto essi stessi o:
1. il loro coniuge, il loro partner registrato o la persona con
cui convivono di fatto,
2. loro parenti o affini in linea retta e, fino al quarto grado,
in linea collaterale,
3. il coniuge o il partner registrato di fratelli o sorelle del loro
coniuge o del loro partner registrato,
4. la persona di cui sono tutori o curatori;
Art. 44 lett. b e bbis
Il ricorso per riforma è ammissibile nelle cause civili per diritti di carattere non
pecuniario, come pure nei casi seguenti:
b. rifiuto del consenso del rappresentante legale al matrimonio (art. 94 CC23) o
alla registrazione dell’unione domestica (art. 3 cpv. 2 della legge del 18 giugno
2004 sull’unione domestica registrata);
bbis. pronuncia o diniego del divorzio su richiesta comune (art. 111, 112 e 149
CC) o dello scioglimento dell’unione domestica registrata su richiesta
comune (art. 29 della legge del 18 giugno 2004 sull’unione domestica registrata);

8. Codice civile
Art. 21
2. Affinità 1 Chi è parente di una persona è affine nella stessa linea e nello stesso
grado con il coniuge o il partner registrato di questa.
2 L’affinità non cessa con lo scioglimento del matrimonio o dell’unione
domestica registrata da cui deriva.
Art. 95, titolo marginale e cpv. 1
B. Impedimenti
al matrimonio
I. Parentela
1 È proibito contrarre matrimonio tra parenti in linea retta nonché tra
fratelli o sorelle germani, consanguinei o uterini, senza distinzione di
parentela per discendenza o adozione.
Art. 105 n. 3
È data una causa di nullità se:
3. la celebrazione era vietata per parentela.
Art. 328 cpv. 2
2 È fatto salvo l’obbligo di mantenimento dei genitori e del coniuge o
del partner registrato.
Art. 462, titolo marginale e frase introduttiva
B. Coniuge
superstite e
partner registrato
superstite
Il coniuge superstite o il partner registrato superstite riceve:

Art. 470 cpv. 1
1 Chi muore lasciando discendenti, genitori, il coniuge o il partner
registrato può disporre per causa di morte della parte dei suoi beni
eccedente la loro porzione legittima.

Art. 471 n. 3
La porzione legittima è:
3. della metà per il coniuge superstite o il partner registrato superstite.
Art. 612a cpv. 4
4 Il presente articolo si applica per analogia ai partner registrati.

9. Legge federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale
Art. 10a Unione domestica registrata
Le disposizioni della presente legge concernenti i coniugi e l’abitazione familiare si
applicano per analogia ai partner registrati.

10. Legge federale del 16 dicembre 1983 sull’acquisto di fondi
da parte di persone all’estero

Art. 7 lett. b
Non sottostanno all’obbligo dell’autorizzazione:
b. i parenti in linea ascendente e discendente dell’alienante ed il suo coniuge o
il suo partner registrato;
Art. 12 lett. d
L’autorizzazione è negata in ogni caso se:
d. l’acquirente di un’abitazione secondaria ai sensi dell’articolo 9 capoverso 1
lettera c, di un’abitazione di vacanza o di un’unità d’abitazione in un apparthotel,
il suo coniuge, il suo partner registrato o i suoi figli minori di 20 anni
sono già proprietari di una tale abitazione in Svizzera;


11. Codice delle obbligazioni

Art. 134 cpv. 1 n. 3bis
1 La prescrizione non comincia, o, se cominciata, resta sospesa:
3bis. per i crediti fra i partner durante l’unione domestica registrata;

Art. 266m cpv. 3
3 Il presente articolo si applica per analogia ai partner registrati.
Art. 266n
b. Disdetta
da parte
del locatore
La disdetta data dal locatore e l’imposizione di un termine di pagamento
con comminatoria di disdetta (art. 257d) devono essere notificate
separatamente al conduttore ed al suo coniuge o al suo partner
registrato.
Art. 273a cpv. 3
3 Il presente articolo si applica per analogia ai partner registrati.
Art. 331d cpv. 5
5 Per i lavoratori coniugati, la costituzione in pegno è ammessa solamente
con il consenso scritto del coniuge. Se il consenso non può
essere ottenuto oppure se è negato, il lavoratore può rivolgersi al
giudice. La presente disposizione si applica anche ai partner registrati.
Art. 331e cpv. 5 e 6
5 Per i lavoratori coniugati il prelievo è ammesso solamente con il
consenso scritto del coniuge. Se il consenso non può essere ottenuto o
se viene negato, il lavoratore può rivolgersi al giudice. La presente
disposizione si applica anche ai partner registrati.
6 Quando i coniugi divorziano prima del sopraggiungere di un caso di
previdenza, il versamento anticipato è considerato una prestazione di
libero passaggio ed è diviso secondo gli articoli 122, 123 e 141 del
Codice civile e l’articolo 22 della legge del 17 dicembre 1993 sul
libero passaggio. La presente disposizione si applica anche in caso di
scioglimento giudiziale dell’unione domestica registrata.
Art. 338 cpv. 2
2 Tuttavia, il datore di lavoro deve pagare il salario per un altro mese a
contare dal giorno della morte e, se il rapporto di lavoro è durato più
di cinque anni, per due altri mesi sempreché il lavoratore lasci il
coniuge, il partner registrato o figli minorenni o, in mancanza di questi
eredi, altre persone verso le quali egli adempiva un obbligo di assistenza.

Art. 339b cpv. 2
2 Se il lavoratore muore durante il rapporto di lavoro, l’indennità deve
essere pagata al coniuge superstite, al partner registrato superstite o ai
figli minorenni o, in mancanza di questi eredi, alle altre persone verso
le quali il lavoratore adempiva un obbligo di assistenza.
Art. 494 cpv. 4
4 Il presente articolo si applica per analogia ai partner registrati.

12. Legge federale del 4 ottobre 1985 sull’affitto agricolo
Art. 18 cpv. 2, primo periodo
2 Se la disdetta è data dal locatore, un discendente, il coniuge o il partner registrato
dell’affittuario può dichiarare entro trenta giorni di subentrare nel contratto.

Art. 27 cpv. 2 lett. c
2 Se la disdetta è stata data dal locatore, questi deve provare che non si può ragionevolmente
pretendere che egli continui l’affitto o che la protrazione è ingiustificata
per altri motivi. La protrazione dell’affitto non può, in particolare, essere ragionevolmente
pretesa od è ingiustificata allorquando:
c. il locatore, il suo coniuge o il suo partner registrato, un parente od affine
stretto intende gestire personalmente la cosa affittata;
Art. 31 cpv. 2bis lett. d
2bis L’autorità permette inoltre l’affitto particella per particella di un’azienda agricola
se:
d. il coniuge o il partner registrato che ha gestito l’azienda con il proprietario
acconsente all’affitto particella per particella.

13. Legge federale del 2 aprile 19083 sul contratto d’assicurazione
Art. 80
e. Esclusione
del pignoramento
e del fallimento
Se i beneficiari sono il coniuge, il partner registrato o i discendenti
dello stipulante, il diritto d’assicurazione del beneficiario e quello
dello stipulante non soggiacciono, salvo gli eventuali diritti di pegno,
all’esecuzione a vantaggio dei creditori dello stipulante.

Art. 81, titolo marginale e cpv. 1
f. Subingresso 1 Se i beneficiari d’un contratto di assicurazione sulla vita sono il
coniuge, il partner registrato o i discendenti dello stipulante, essi gli
subentrano nei diritti e negli obblighi derivanti dal contratto di assicurazione
non appena venga rilasciato nei suoi confronti un attestato di
carenza di beni o egli sia dichiarato in fallimento, eccettochè non
rifiutino espressamente un tal subingresso.
Art. 83 cpv. 2bis e 3
2bis Per partner registrato s’intende il partner registrato superstite.
3 Per superstiti, eredi o aventi causa designati come beneficiari s’intendono
i discendenti che hanno diritto alla successione ed il coniuge
superstite o il partner registrato superstite, e quando non vi siano né
discendenti che hanno diritto alla successione né coniuge superstite o
partner registrato superstite, le altre persone successibili.
Art. 84 cpv. 1
1 Se l’assicurazione è devoluta ai discendenti che hanno diritto alla
successione ed al coniuge superstite o al partner registrato superstite in
qualità di beneficiari, la somma assicurata spetta per una metà al
coniuge o partner e per l’altra metà ai discendenti secondo il loro
diritto successorio.
Art. 85
i. Ripudio della
successione
Se i beneficiari sono i discendenti che hanno diritto alla successione, il
coniuge o il partner registrato, i genitori, i nonni, i fratelli o le sorelle,
l’assicurazione è loro devoluta anche quando ripudino la successione.
Art. 86
Realizzazione
in via di
esecuzione e
di fallimento
1 Se il diritto derivante da un contratto d’assicurazione sulla vita,
conchiuso dal debitore sulla propria vita, soggiace alla realizzazione in
via d’esecuzione o di fallimento, il coniuge, il partner registrato o i
discendenti del debitore possono chiedere col suo consenso che esso
venga loro ceduto verso pagamento del prezzo di riscatto.
2 Se tale diritto fu costituito in pegno e deve essere realizzato in via
d’esecuzione o di fallimento, il coniuge, il partner registrato o i discendenti
del debitore possono chiedere col suo consenso che esso
venga loro ceduto verso pagamento del credito garantito dal pegno o,
quando il credito stesso sia inferiore al prezzo di riscatto, verso pagamento
di questo prezzo.
3 Il coniuge, il partner registrato o i discendenti devono presentare la
loro domanda all’ufficio d’esecuzione o all’amministrazione del
fallimento prima della realizzazione del credito.


14. Legge del 24 marzo 2000 sul foro

Art. 15a Istanze e azioni nell’ambito dell’unione domestica registrata
Il foro del domicilio di una parte è imperativo per:
a. le misure giudiziarie nell’ambito dell’unione domestica registrata;
b. le azioni di annullamento dell’unione domestica registrata;
c. le richieste comuni e azioni di scioglimento dell’unione domestica registrata;
d. le azioni di completamento o modifica di una sentenza di scioglimento
dell’unione domestica registrata.
Art. 18 cpv. 1, primo periodo
1 Per le azioni di diritto successorio nonché per quelle di liquidazione dei rapporti
patrimoniali in caso di morte di uno dei coniugi o di uno dei partner registrati è
competente il giudice dell’ultimo domicilio del defunto.

15. Legge del 4 dicembre 1947 di procedura civile federale
Art. 42 cpv. 1 lett. a
1 Possono rifiutare di deporre:
a. la persona interrogata su fatti la cui rivelazione esporrebbe a
procedimento penale, a grave disonore o a un danno pecuniario
immediato lei stessa o
1. il suo coniuge, il suo partner registrato o la persona con
cui convive di fatto,
2. i suoi parenti o affini in linea retta e in secondo grado della
linea collaterale;

16. Legge federale dell’11 aprile 1889 sull’esecuzione e sul fallimento

Art. 10 cpv. 1 n. 2 e 2bis
1 I funzionari e gli impiegati degli uffici d’esecuzione e degli uffici dei
fallimenti e i membri dell’autorità di vigilanza non possono esercitare
le loro funzioni:
2. negli affari del coniuge, del partner registrato o della persona
con cui convivono di fatto;

2bis. negli affari dei parenti ed affini in linea retta o, fino al terzo
grado, in linea collaterale;
Art. 26 cpv. 3
3 Qualora il coniuge o il partner registrato del debitore sia l’unico
creditore che subisca perdite, gli effetti di diritto pubblico del pignoramento
infruttuoso e del fallimento non possono essere pronunciati.
Art. 43 n. 2
L’esecuzione in via di fallimento è in ogni caso esclusa per:
2. contributi periodici di mantenimento o d’assistenza in virtù del
diritto di famiglia e contributi di mantenimento secondo la
legge del 18 giugno 2004 sull’unione domestica registrata;
Art. 58
2. Decesso L’esecuzione contro un debitore cui sia morto il coniuge, il partner
registrato, un parente o un affine in linea retta o una persona che vive
in comunione domestica con lui è sospesa durante due settimane a
contare dal giorno della morte.
Art. 95a
b. Crediti verso
il coniuge o il
partner registrato
I crediti del debitore verso il suo coniuge o il suo partner registrato
sono pignorati soltanto in caso di insufficienza dei suoi altri beni.
Art. 111 cpv. 1 n. 1 e cpv. 2
1 Hanno diritto di partecipare, senza preventiva esecuzione, al pignoramento
durante quaranta giorni a contare dall’esecuzione del pignoramento:
1. il coniuge o il partner registrato del debitore;
2 Le persone di cui al capoverso 1 numeri 1 e 2 possono esercitare tale
diritto soltanto se il pignoramento è avvenuto durante il matrimonio,
l’unione domestica registrata, l’autorità parentale o la tutela, oppure
nel termine di un anno dopo la loro fine; la durata di un processo o di
un procedimento esecutivo non viene computata. La dichiarazione di
partecipazione al pignoramento può essere fatta anche dall’autorità
tutoria per i minorenni, i tutelati o i curatelati.

Art. 151 cpv. 1
1 La domanda d’esecuzione per un credito garantito da pegno (art. 37)
deve enunciare, oltre alle indicazioni enumerate nell’articolo 67,
l’oggetto del pegno. All’occorrenza, essa deve inoltre precisare:
a. il nome del terzo che ha costituito il pegno o che ne è diventato
proprietario;
b. se il fondo pignorato è l’abitazione familiare (art. 169 CC) o
l’abitazione comune (art. 14 della legge del 18 giugno 2004
sull’unione domestica registrata) del debitore o del terzo.
Art. 153 cpv. 2 lett. b e 2bis
2 L’ufficio d’esecuzione notifica il precetto anche alle seguenti
persone:
b. al coniuge o al partner registrato del debitore o del terzo se il
fondo pignorato è l’abitazione familiare (art. 169 CC) o
l’abitazione comune (art. 14 della legge del 18 giugno 2004
sull’unione domestica registrata).
2bis Le persone di cui al capoverso 2 possono fare opposizione alla
stregua del debitore.
Art. 219 cpv. 4, prima classe lett. c
4 I crediti non garantiti da pegno, come pure le quote non soddisfatte
di quelli garantiti, sono collocati nell’ordine seguente sull’intera
massa residuale del fallimento:
Prima classe
c. I crediti pecuniari per contributi di mantenimento e d’assistenza
in virtù del diritto di famiglia, come pure quelli per
contributi di mantenimento secondo la legge del 18 giugno
2004 sull’unione domestica registrata, sorti nei sei mesi precedenti
la dichiarazione di fallimento.
Art. 305 cpv. 2
2 I creditori privilegiati e il coniuge o il partner registrato del debitore
non sono compresi nel computo né per la loro persona né per i loro
crediti. I crediti garantiti da pegno si computano soltanto per l’ammontare
che in base alla stima del commissario rimane scoperto.


17. Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale
privato

Art. 45 cpv. 3
3 Il matrimonio celebrato validamente all’estero tra persone dello
stesso sesso è riconosciuto in Svizzera quale unione domestica registrata.
Capitolo 3a: Unione domestica registrata
Art. 65a
I. Applicazione
del capitolo 3
Le disposizioni del capitolo 3, eccettuati gli articoli 43 capoverso 2 e 44
capoverso 2, si applicano per analogia all’unione domestica registrata.
Art. 65b

II. Scioglimento;
foro del luogo di
registrazione
Se i partner non sono domiciliati in Svizzera e nessuno di loro è
cittadino svizzero, per le azioni o le istanze concernenti lo scioglimento
dell’unione domestica registrata sono competenti i tribunali svizzeri
del luogo di registrazione, sempreché sia impossibile proporre
l’azione o l’istanza nel domicilio di uno dei partner o non lo si possa
ragionevolmente pretendere.
Art. 65c

III. Diritto
applicabile
1 Se il diritto applicabile in virtù delle disposizioni del capitolo 3 non
prevede norme concernenti l’unione domestica registrata, si applica il
diritto svizzero; è fatto salvo l’articolo 49.
2 Oltre ai diritti richiamati nell’articolo 52 capoverso 2, i partner possono
scegliere il diritto dello Stato in cui è stata registrata l’unione domestica.
Art. 65d

IV. Decisioni o
provvedimenti
dello Stato in
cui è stata
registrata
l’unione
domestica
Le decisioni straniere o i provvedimenti stranieri sono riconosciuti in
Svizzera se:
a. pronunciati nello Stato in cui è stata registrata l’unione domestica;
e
b. la proposizione dell’azione o dell’istanza in uno Stato la cui
competenza è riconosciuta in Svizzera secondo le disposizioni
del capitolo 3 non era possibile o ragionevolmente esigibile.


18. Codice penale

Art. 66ter, titolo marginale e cpv. 1, frase introduttiva e lett. a
Coniuge o
partner registrato
quale vittima
1 In caso di lesioni semplici (art. 123 n. 2 cpv. 3-5), vie di fatto reiterate
(art. 126 cpv. 2 lett. b, bbis e c), minaccia (art. 180 cpv. 2) e coazione
(art. 181), l’autorità penale competente può sospendere provvisoriamente
il procedimento se:
a. la vittima è:
1. il coniuge o il coniuge divorziato dell’autore e il fatto è
stato commesso durante il matrimonio o nell’anno successivo
al divorzio, o
2. il partner registrato o l’ex partner registrato dell’autore e
il fatto è stato commesso durante l’unione registrata o
nell’anno successivo al suo scioglimento, o
3. il partner convivente, eterosessuale o omosessuale, o l’ex
partner convivente dell’autore e il fatto è stato commesso
durante la convivenza o nell’anno successivo alla separazione;
e

Art. 110 n. 2
Per la terminologia di questo Codice valgono le disposizioni seguenti:
2. I congiunti di una persona sono il suo coniuge o il suo partner
registrato, i suoi parenti in linea retta, i fratelli e le sorelle
germani, consanguinei od uterini, i genitori adottivi e i figli
adottivi.
Art. 123 n. 2, quarto e quinto comma
2. La pena è della detenzione e il colpevole è perseguito d’ufficio,

se egli è il partner registrato o l’ex partner registrato della vittima e ha
agito durante l’unione domestica registrata o nell’anno successivo al
suo scioglimento,
L’attuale quarto comma diviene quinto comma.

Art. 126 cpv. 2 lett. bbis
2 Il colpevole è perseguito d’ufficio se ha agito reiteratamente:
bbis. contro il proprio partner registrato o ex partner registrato, durante
l’unione domestica registrata o nell’anno successivo al
suo scioglimento; o
Art. 180 cpv. 2 lett.abis
2 Il colpevole è perseguito d’ufficio se:
abis. è il partner registrato della vittima o l’ex partner registrato e la
minaccia è stata commessa durante l’unione domestica registrata
o nell’anno successivo al suo scioglimento; o
Art. 187 n. 3
3. Se il colpevole, al momento dell’atto, non aveva ancora compiuto
gli anni venti e sussistono circostanze particolari o se la
vittima ha contratto con lui matrimonio o un’unione domestica
registrata, l’autorità competente può prescindere dal procedimento
penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione.
Art. 188 n. 2
2. Se la vittima ha contratto successivamente matrimonio o
un’unione domestica registrata con il colpevole, l’autorità
competente può prescindere dal procedimento penale, dal rinvio
a giudizio o dalla punizione.
Art. 192 cpv. 2
2 Se la vittima ha contratto matrimonio o un’unione domestica registrata
con il colpevole, l’autorità competente può prescindere dal
procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione.
Art. 193 cpv. 2
2 Se la vittima ha contratto matrimonio o un’unione domestica registrata
con il colpevole, l’autorità competente può prescindere dal
procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione.
Art. 215
Bigamia nel
matrimonio o
nell’unione
domestica
registrata
Chiunque contrae matrimonio o un’unione domestica registrata essendo
già coniugato o vincolato da un’unione domestica registrata,
chiunque contrae matrimonio o un’unione domestica registrata con
una persona coniugata o vincolata da un’unione domestica registrata,
è punito con la detenzione.

Art. 395 cpv. 1
1 La domanda di grazia può essere presentata dal condannato, dal suo
rappresentante legale e, col consenso del condannato, dal difensore,
dal coniuge o dal partner registrato.


19. Legge federale del 15 giugno 1934 sulla procedura penale

Art. 75 lett. a e abis
Possono rifiutare di testimoniare:
a. il coniuge, anche se divorziato, il partner registrato, anche se l’unione domestica
registrata è stata sciolta, o la persona che convive di fatto con l’imputato;
abis. i parenti e gli affini dell’imputato in linea retta, i fratelli e le sorelle, i cognati
e le cognate;
Art. 231 cpv. 1 lett. b
1 La revisione può essere domandata:
b. dal condannato o, dopo la sua morte, dai suoi parenti od affini in linea ascendente
e discendente, dai fratelli e sorelle e dal coniuge o dal partner registrato;
Art. 270 lett. b
Possono ricorrere per cassazione:
b. dopo la morte dell’accusato, il suo coniuge o il suo partner registrato, i suoi
fratelli e sorelle e i suoi parenti e affini in linea ascendente e discendente;

20. Legge federale del 4 ottobre 1991 concernente l’aiuto
alle vittime di reati

Art. 2 cpv. 2, frase introduttiva
2 Il coniuge o il partner registrato della vittima, i figli e i genitori della stessa e altre
persone unite ad essa da legami analoghi sono parificati alla vittima per quanto
concerne:

21. Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale
amministrativo

Art. 29 cpv. 1 lett. b e bbis
1 I funzionari cui spetta di condurre un’inchiesta, di prendere o preparare
una decisione, i periti, i traduttori e gli interpreti devono ricusarsi se:
b. sono il coniuge o il partner registrato dell’imputato o convivono
di fatto con lui;
bbis. sono parenti o affini in linea retta o, fino al terzo grado, in linea
collaterale con l’imputato;
Art. 85 cpv. 1
1 La revisione può essere domandata dall’imputato e, se questi è
deceduto, dal suo coniuge o dal suo partner registrato, dai suoi parenti
in linea retta e dai suoi fratelli e sorelle.

22. Codice penale militare del 13 giugno 1927
Art. 47b, titolo marginale e cpv. 1 lett. a
Coniuge o partner
registrato quale
vittima
1 In caso di lesioni semplici o vie di fatto (art. 122), minaccia
(art. 149) e coazione (art. 150), l’uditore o il tribunale militare può
sospendere provvisoriamente il procedimento se:
a. la vittima è:
1. il coniuge o il coniuge divorziato dell’autore e il fatto è
stato commesso durante il matrimonio o nell’anno successivo
al divorzio, o
2. il partner registrato o l’ex partner registrato dell’autore e
il fatto è stato commesso durante l’unione registrata o
nell’anno successivo al suo scioglimento, o
3. il partner convivente, eterosessuale o omosessuale, o l’ex
partner convivente dell’autore e il fatto è stato commesso
durante la convivenza o nell’anno successivo alla separazione;
e

Art. 156 n. 3
3. Se il colpevole, al momento dell’atto, non aveva ancora compiuto
gli anni venti e sussistono circostanze particolari o se la
vittima ha contratto con lui matrimonio o un’unione domestica
registrata, l’autorità competente può prescindere dal rinvio a
giudizio o dalla punizione.
Art. 232c cpv. 1
1 La domanda di grazia può essere presentata dal condannato, dal suo
rappresentante legale e, col consenso del condannato, dal difensore,
dal coniuge o dal partner registrato.


23. Procedura penale militare del 23 marzo 1979

Art. 33 lett. b, bbis, d e dbis
I giudici, gli uditori, i giudici istruttori e i segretari devono astenersi se:
b. sono il coniuge o il partner registrato di una parte o convivono di fatto con
lei;
bbis. sono parenti o affini in linea retta o in linea collaterale fino al terzo grado
con una parte;
d. sono il coniuge o il partner registrato dell’avvocato di una parte o convivono
di fatto con lui;
dbis. sono parenti o affini in linea retta o in linea collaterale fino al secondo grado
con l’avvocato di una parte.
Art. 75 lett. a, abis e c
Possono rifiutare di testimoniare:
a. il coniuge dell’imputato o indiziato, anche se divorziato, il suo partner registrato,
anche se l’unione domestica registrata è stata sciolta, o la persona che
convive di fatto con lui;
abis. i parenti e gli affini in linea retta, i fratelli e le sorelle, i cognati e le cognate,
gli affiliati, i figliastri, i genitori affilianti, il patrigno e la matrigna, i fratellastri
e le sorellastre dell’imputato o indiziato;
c. le persone che, per asserzione fededegna, esporrebbero se stesse o un congiunto
menzionato nelle lettere a o abis al pericolo di un procedimento penale o di
un grave detrimento, in particolare per l’onore e il patrimonio; le persone alle
quali è stata garantita la tutela dell’anonimato conformemente agli articoli
98b–98d non possono rifiutare di deporre adducendo il pericolo di essere
identificate.

Art. 98a Principio
Se vi sono ragioni di ritenere che, partecipando al procedimento, un testimone, una
persona chiamata a dare informazioni, un imputato, un perito, un interprete o un
traduttore (partecipanti al procedimento) possa esporre a un pericolo se stesso oppure
i suoi congiunti ai sensi dell’articolo 75 lettere a o abis, il giudice istruttore o il
presidente del tribunale adotta adeguate misure di protezione.
Art. 98b lett. b
La tutela dell’anonimato nei confronti di persone che potrebbero arrecare loro danno
può essere garantita d’ufficio o dietro richiesta ai testimoni o alle persone chiamate a
dare informazioni:
b. se sembra verosimile che, mediante la deposizione, i testimoni o le persone
chiamate a dare informazioni espongano se stessi oppure congiunti ai sensi
dell’articolo 75 lettere a o abis a un serio pericolo di subire un grave pregiudizio
nei beni giuridici penalmente protetti.
Art. 202 lett. b
Possono chiedere la revisione:
b. il condannato o, dopo la sua morte, i suoi parenti od affini in linea ascendente
e discendente, i suoi fratelli e sorelle ed il coniuge o il partner registrato;


24. Legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta

Art. 9, rubrica e cpv. 1bis
Coniugi; partner registrati; figli sotto l’autorità parentale
1bis Il reddito di partner registrati non separati legalmente o di fatto è cumulato. Nella
presente legge, i partner registrati hanno il medesimo statuto dei coniugi. Questo
vale anche per i contributi di mantenimento durante l’unione domestica registrata e
per i contributi di mantenimento e la liquidazione dei rapporti patrimoniali in caso di
sospensione della vita comune o di scioglimento dell’unione domestica registrata.
Art. 12 cpv. 3
3 Il partner registrato superstite risponde fino a concorrenza della quota ereditaria e
dell’importo che riceve in virtù di una convenzione patrimoniale ai sensi dell’articolo
25 capoverso 1 della legge del 18 giugno 2004 sull’unione domestica registrata.

Art. 109 cpv. 1 lett. b e bbis
1 Chiunque, nell’esecuzione della presente legge, deve prendere una decisione o
partecipare in modo determinante alla sua elaborazione, è tenuto a ricusarsi se:
b. è il coniuge o il partner registrato di una parte o convive di fatto con lei;
bbis. è parente o affine in linea retta, o in linea collaterale fino al terzo grado, con
una parte;


25. Legge federale del 14 dicembre 1990 sull’armonizzazione
delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni

Art. 3 cpv. 4
4 Il capoverso 3 si applica per analogia ai partner registrati. I partner registrati hanno
il medesimo statuto dei coniugi. Questo vale anche per i contributi di mantenimento
durante l’unione domestica registrata e per i contributi di mantenimento e la liquidazione
dei rapporti patrimoniali in caso di sospensione della vita comune o di scioglimento
dell’unione domestica registrata.

26. Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale
Art. 63 cpv. 3 lett. b
3 Possono essere escluse dall’assicurazione:
b. le pretese per danni materiali del coniuge, del partner registrato e dei parenti
in linea retta del detentore, come anche dei suoi fratelli e sorelle che vivono
in comunione domestica con lui;
Art. 70 cpv. 4 lett. a
4 Possono essere escluse dall’assicurazione:
a. le pretese per danni materiali del coniuge, del partner registrato e dei parenti
in linea retta del ciclista, come anche dei suoi fratelli e sorelle che vivono in
comunione domestica con lui;

27. Legge del 13 marzo 1964 sul lavoro
Art. 4 cpv. 1
1 La legge non è applicabile alle aziende il cui titolare occupa esclusivamente
il coniuge o il partner registrato, i parenti in linea retta e i
loro coniugi o i loro partner registrati e i propri figliastri.

28. Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali

Art. 13a Unione domestica registrata
1 Per tutta la sua durata, nel diritto delle assicurazioni sociali l’unione domestica
registrata è equiparata al matrimonio.
2 Il partner registrato superstite è equiparato al vedovo.
3 Lo scioglimento giudiziale dell’unione domestica registrata è equiparato al divorzio.

29. Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale
per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità

Art. 19a Partner registrati
Il partner registrato superstite ha il medesimo statuto giuridico del vedovo.
Art. 30c cpv. 5 e 6
5 Per gli assicurati coniugati o vincolati da un’unione domestica registrata il prelievo è
ammesso solamente con il consenso scritto del coniuge o del partner registrato.
Se il
consenso non può essere ottenuto o viene negato, l’assicurato può rivolgersi al giudice.
6 In caso di divorzio o di scioglimento giudiziale dell’unione domestica registrata
anteriori all’insorgenza di un caso di previdenza, il versamento anticipato è considerato
una prestazione di libero passaggio ed è diviso conformemente agli articoli 122,
123 e 141 del Codice civile e all’articolo 22 LFLP.

Art. 37 cpv. 5, primo periodo
5 Se l’assicurato è coniugato o è vincolato da un’unione domestica registrata, il
versamento della liquidazione in capitale secondo i capoversi 2 e 4 è ammesso
soltanto se il coniuge o il partner registrato vi acconsente per scritto.

Art. 79a cpv. 5
5 La limitazione di cui al capoverso 2 non si applica agli acquisti in caso di divorzio
o di scioglimento giudiziale dell’unione domestica registrata secondo l’articolo 22c
LFLP.

30. Legge del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio
Art. 5 cpv. 2
2 Se l’avente diritto è coniugato o vincolato da un’unione domestica registrata, il
pagamento in contanti può avvenire soltanto con il consenso scritto del coniuge o del
partner registrato.
Art. 22d Unione domestica registrata
Le disposizioni concernenti il divorzio si applicano per analogia in caso di scioglimento
giudiziale dell’unione domestica registrata.
Art. 24 cpv. 2, primo periodo, e 3
2 L’istituto di previdenza deve informare l’assicurato che contrae matrimonio o
un’unione domestica registrata sulla prestazione di uscita alla data di celebrazione
del matrimonio o di registrazione dell’unione domestica.

3 In caso di divorzio o di scioglimento giudiziale dell’unione domestica registrata,
l’istituto di previdenza deve informare, su richiesta, l’assicurato o il giudice degli
averi determinanti per il calcolo della prestazione d’uscita da dividere.

31. Legge federale del 24 giugno 1977 sull’assistenza
Art. 6 Coniugi; partner registrati
Ogni coniuge e ogni partner registrato ha un proprio domicilio assistenziale.
Art. 8 lett. a e b
L’obbligo di rimborsare le spese (art. 14 e 16) è regolato secondo i principi seguenti:
a. se la durata del domicilio di coniugi o partner registrati che vivono in comunione
domestica è diversa, determinante è quella più lunga;
b. se la comunione domestica è sciolta, è tenuto conto della durata del domicilio
determinante fino a quel momento, purché i coniugi o i partner registrati
non lascino il Cantone di domicilio;
Art. 32 cpv. 3
3 I coniugi o i partner registrati che vivono in comunione domestica e i figli minorenni
con lo stesso domicilio assistenziale devono essere trattati, dall’aspetto contabile,
come un solo caso assistenziale.


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