Legge regionale antidiscriminatoria Piemontese

  

Testo approvato dalla giunta regionale piemontese il 12 giugno 2006, che verrà sottoposto per l’approvazione al Consiglio regionale

“Norme di attuazione della parità di trattamento e del divieto di ogni forma di discriminazione nelle materie di competenza regionale”

RELAZIONE

Sigg. Consiglieri,

I principi della parità di trattamento e della non discriminazione sono al centro del modello sociale europeo e rappresentano uno dei capisaldi dei diritti e dei valori fondamentali dell’individuo che sono alla base dell’odierna Unione europea.

La legislazione europea ha incrementato in maniera significativa il livello di protezione dalla discriminazione in tutta l’UE, fungendo da catalizzatore nell’elaborazione di un approccio all’uguaglianza e alla non discriminazione più coerente e basato sui diritti.

Negli ultimi trent’anni sono state introdotte le norme che riconoscono la parità tra uomini e donne.

A partire dalla metà degli anni ’90 la Comunità europea ha cominciato ad ampliare i confini del concetto di lotta alla discriminazione fino a comprenderne tutte le altre forme. Il processo è culminato con l’introduzione dell’ articolo 13 nel trattato CE (Amsterdam e Nizza) che ha dato alla Comunità la possibilità di intervenire per combattere la discriminazione fondata su nuovi motivi, diversi dal genere, quali la razza o l’origine etnica, la religione o le convinzioni personali, l’età, gli handicap o gli orientamenti sessuali.

L’adozione dell’articolo 13 ha consentito di mettere a punto un approccio integrato e coerente nei confronti della lotta alla discriminazione che si fonda sulla premessa che la parità di trattamento e il rispetto della diversità interessano la società tutta.

In applicazione dell’articolo 13 del Trattato infatti, il Consiglio Europeo ha adottato due direttive: la Direttiva 2000/43/CE del Consiglio, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica (pubblicata nella GU L 180 del 19 luglio 2000), e la Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (pubblicata nella GU L 303 del 2 dicembre 2000).

La prima direttiva mira a stabilire un quadro per la lotta alle discriminazioni fondate sulla razza o l’origine etnica e copre i settori relativi all’occupazione, formazione, istruzione, sicurezza sociale, assistenza sanitaria, alloggio e accesso a beni e servizi; mentre la seconda intende stabilire un quadro generale per la lotta alle discriminazioni fondate sulla religione o le convinzioni personali, gli handicap, l’età o gli orientamenti sessuali per quanto concerne l’occupazione e le condizioni di lavoro.

Le direttive comunitarie sono state recepite in Italia con due decreti legislativi: 215/2003 e 216/2003.

Nel 2002 è stata anche adottata un’altra importante direttiva (2002/73/CE) in attuazione del paragrafo 3 dell’articolo 141 del Trattato che istituisce la Comunità europea, che modifica la direttiva 76/207/CEE del Consiglio relativa all’attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l’accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro.

Questa direttiva è stata recepita nel nostro ordinamento con decreto legislativo 145/2005.

L’impegno dell’Unione europea verso il principio di non discriminazione è stato ribadito dalla proclamazione, nel dicembre 2000, della Carta dei diritti fondamentali. L’articolo 20 sancisce il principio generale di uguaglianza davanti alla legge e l’articolo 21 verte sul principio di non discriminazione.

I principi di eguaglianza e non discriminazione sono in ogni caso sanciti a livello nazionale nella previsione dell’art. 3 della Costituzione.

I sistemi legislativi comunitario e nazionale sono ormai tra i più avanzati al mondo, ma l’attuazione efficace della legislazione sulla non discriminazione dipende dall’impegno delle autorità nazionali e locali, dal sostegno e dal coinvolgimento attivo della società civile e dal sostegno complementare di misure non legislative volte a combattere la discriminazione.

Le autorità regionali e locali in particolare sono partner fondamentali della politica UE e della politica nazionale contro la discriminazione e a favore della parità di trattamento. Esse possono contribuire dando esempio positivo come datori di lavoro e fornitori di servizi. Si trovano inoltre in una posizione favorevole per sensibilizzare le comunità locali e promuovere il dialogo. Anche il Comitato delle Regioni ha sostenuto attivamente la politica comunitaria contro le discriminazioni.

Nello scenario delineato, l’azione della Regione Piemonte si ispira agli orientamenti nazionali e comunitari in materia di pari opportunità così come espressi nella proposta di Decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa all’Anno europeo delle pari opportunità per tutti (2007) Verso una società giusta” presentata dalla Commissione che prevede di designare il 2007 come Anno europeo delle pari opportunità per tutti.

Gli obiettivi dell’Anno europeo delle pari opportunità per tutti sono i seguenti:

Ø Diritti: sensibilizzare sul diritto alla parità e alla non discriminazione. L’Anno europeo permetterà di informare i cittadini e le cittadine che tutti, indipendentemente dal sesso, dalla razza o dalle origini etniche, dalla religione o dalle convinzioni personali, da eventuali handicap, dall’età e dagli orientamenti sessuali e identità di genere, hanno diritto alla parità di trattamento.

Ø Rappresentatività: stimolare il dibattito sulle possibilità di incrementare la partecipazione alla vita sociale. L’Anno europeo favorirà la riflessione e la discussione sulla necessità di una maggiore partecipazione alla vita sociale in tutti i settori e a tutti i livelli.

Ø Riconoscimento: valorizzare e accogliere la diversità. L’Anno europeo permetterà di sottolineare, evidenziando i benefici della diversità, il contributo positivo che tutti, indipendentemente dal sesso, dalla razza e dall’origine etnica, dalla religione, dalle convinzioni personali, dall’età, dagli orientamenti sessuali e dall’identità di genere, possono dare alla società.

Ø Rispetto e tolleranza: promuovere una società più solidale. L’Anno europeo permetterà di sensibilizzare i cittadini sull’importanza di favorire buone relazioni tra tutti i membri della società, in particolare tra i giovani, e di promuovere e diffondere i valori che sottendono la lotta contro le discriminazioni.

Sulla base della nuova formulazione dell’articolo 117 della Costituzione, la potestà legislativa regionale è esercitata nel rispetto della Costituzione stessa nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Come già sottolineato, il principio di non discriminazione e parità di trattamento informa tutta la normativa comunitaria ed è oggetto di specifiche direttive, per questa ragione è indispensabile che anche la Regione Piemonte intervenga per rendere operativi questi principi nelle materie di sua competenza attraverso una legge regionale che dia attuazione anche a quanto affermato nel Preambolo e nel Titolo I dello Statuto regionale.

Si tratta di un disegno di legge cornice i cui principi dovranno informare tutta l’azione legislativa, regolamentare e programmatoria della Regione Piemonte e che dovrà impegnare gli organi regionali ad intervenire nelle materie di competenza per verificare se le norme legislative o regolamentari in vigore possano essere discriminatorie, individuando nel contempo le modalità volte a superarle.

Il presente disegno di legge intende promuovere il superamento di tutte le forme di discriminazione basate sull’appartenenza di genere, l’identità di genere, gli orientamenti sessuali, la religione o le convinzioni personali, l’handicap, l’età, la razza o l’origine etnica, la scelta della forma di convivenza per creare un contesto di protezione e rafforzamento dei diritti fondamentali delle persone.

Per dare attuazione a questi principi la Regione garantisce ad ogni persona parità di trattamento nell’accesso ai servizi e nell’acquisizione di beni e attua azioni positive per superare qualsiasi forma di svantaggio.

La scelta di orientare l’azione della Regione in queste due direzioni nasce, da un lato dall’esigenza di rendere esplicito, nell’azione politica e normativa, il principio di parità di trattamento, in modo che la cultura della non discriminazione informi progressivamente l’azione della Pubblica Amministrazione e le relazioni con gli Enti locali, con le parti sociali e con l’associazionismo; dall’altro lato, dalla consapevolezza che persistono ancora numerose situazioni concrete di svantaggio derivanti dalla discriminazione fondata sull’appartenenza di genere, l’identità di genere, gli orientamenti sessuali, la religione o le convinzioni personali, l’handicap, l’età, la razza o l’origine etnica, la scelta della forma di convivenza. Di qui la proposta – mutuata dall’esperienza politica e normativa sviluppata a livello europeo per l’integrazione del principio di parità tra donne e uomini – di intervenire sia in modo trasversale, sia attuando azioni positive.

Si sono scelte le aree di intervento delle politiche pubbliche, di competenza regionale, più direttamente sensibili rispetto al tema della discriminazione ed indicate dalla normativa europea e nazionale in materia. In particolare: salute, prestazioni sanitarie e politiche sociali; formazione professionale, istruzione e politiche del lavoro; diritto alla casa; attività culturali, turistiche, ricreative e commerciali; formazione e organizzazione del personale regionale.

Per tradurre operativamente i principi contenuti nel disegno di legge è prevista:

1. l’estensione delle competenze dell’Ufficio del Difensore Civico regionale, istituito con legge regionale n. 50/81 e s.m.i., ai casi di discriminazione previsti dal presente disegno di legge. Si tratta di un’estensione che non pregiudica le competenze specifiche della Consigliera di Parità regionale previste dal Dlgs 196/2000, volta invece a creare nuove sinergie tra le diverse istituzioni in modo che, l’esperienza pluriennale maturata dalle Consigliere di Parità in materia di tutela delle persone dalle discriminazioni di genere sul lavoro, possa essere utilizzata anche per tutelare le persone da tutte le altre forme di discriminazione. Ciò in relazione al ruolo del Difensore civico regionale, quale autorità indipendente della Regione preposta alla tutela amministrativa dei cittadini ed, in particolare, alla tutela dei diritti e degli interessi di persone ed enti, come sancito dall’articolo 90 dello Statuto Regionale. Tale scelta corrisponde agli indirizzi di semplificazione amministrativa dell’ente. Il Difensore Civico nello svolgimento delle sue competenze opera in collaborazione con gli organi regionali, Consiglio e Giunta regionali, e con l’Assessorato regionale alle Pari Opportunità e in raccordo con analoghe istituzioni di garanzia e, in particolare, con la Consigliera di parità regionale. ;

2. l’individuazione del CORECOM quale strumento per garantire che ogni forma di comunicazione pubblica tenga conto del obiettivi dalla legge;

3. la previsione di campagne informative volte a diffondere la cultura dell’uguaglianza di opportunità per tutti come valore su cui si fonda una moderna società civile e democratica;

4. l’istituzione di un coordinamento tecnico regionale sulle discriminazioni per raccordare le azioni e le misure attuative negli ambiti di intervento previsti dalla legge.

Per promuovere una cultura basata sul principio di parità di trattamento e rifiuto di ogni forma di discriminazione è importante adottare non solo normative e politiche, ma anche un linguaggio rispettoso delle differenze.

Di seguito si illustra articolo per articolo il testo del disegno di legge.

L’articolo 1 (Principi e finalità) enuncia la volontà della Regione Piemonte di dare attuazione al principio della parità di trattamento e non discriminazione contenuto nelle norme internazionali, europee, nazionali e nello Statuto regionale, affermando il dialogo e la concertazione con le istituzioni di parità regionali, con gli enti locali, le parti sociali e le associazioni ed organizzazioni che intervengono per promuovere il principio di parità di trattamento e non discriminazione e si adoperano per la tutela delle persone vittime di comportamenti discriminatori.

L’articolo 2 (Definizioni) contiene le definizioni alle quali fare riferimento per l’applicazione della presente legge in conformità alla Direttiva 2000/43/CE, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica, e alla Direttiva 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, alle quali è stata data attuazione in Italia con i decreti legislativi n. 215 del 9/7/2003 e n. 216 del 9/7/2003.

L’articolo 3 (Ambito di applicazione) individua gli ambiti di intervento della legge e contiene un riferimento preciso ai soggetti beneficiari in attuazione dell’articolo 11 dello Statuto regionale.

L’articolo 4 (Salute, prestazioni sanitarie e politiche sociali) definisce alcuni principi per rispondere in modo diretto a situazioni concrete di discriminazione che vivono le persone nella loro relazione con le strutture sanitarie e socio-assistenziali. In particolare prevede che la Regione garantisca a chiunque abbia raggiunto la maggiore età, il diritto di designare la persone alla quale le strutture sanitarie e socio-assistenziali devono riferirsi per tutte le decisioni di carattere sanitario e socio-assistenziale e, in particolare, per quelle relative al suo stato di salute, compresa la donazione di organi. In questo modo è possibile affiancare ai rapporti di parentela/affinità, il sistema di relazioni sentimentali, assistenziali e di solidarietà in modo da garantire alla persona il sostegno più adeguato in situazioni di malattia e nella relazione con le strutture socio-assistenziali.

Le modalità di designazione della persona saranno definite con apposito regolamento regionale.

Inoltre sono indicate tutte le risorse qualificanti il sistema integrato di interventi e servizi sociali che contribuiscono a creare una rete sociale funzionale alla cura delle persone.

L’articolo 5 (Formazione professionale, istruzione e politiche del lavoro) prevede che il sistema integrato di istruzione e formazione professionale e il sistema dei servizi per l’impiego concorrano a garantire l’effettività del diritto all’istruzione e formazione durante tutto l’arco della vita e del diritto al lavoro ed alla loro libera scelta e ad assicurare ad ogni persona, uguaglianza delle opportunità e non discriminazione nell’accesso ai percorsi di istruzione e formazione professionale, nell’inserimento al lavoro e nella fruizione dei relativi servizi. In particolare trattandosi, come previsto dal Dlgs 196/2000 di materie di competenza della Consigliera di Parità, l’azione della Regione sarà sviluppata in raccordo con quest’ultima, e fatte salve le sue prerogative.

L’articolo 6 (Diritto alla casa) prevede l’introduzione di alcuni principi per evitare discriminazioni nell’assegnazione e mantenimento dell’uso di alloggi di edilizia residenziale pubblica. In particolare, è prevista l’attivazione di soluzioni abitative temporanee dove alloggiare le persone in difficoltà, in attesa che situazioni di emergenza o di crisi vengano affrontate e risolte.

L’articolo 7 (Attività culturali, turistiche, ricreative e commerciali) prevede che la Regione operi affinché l’offerta culturale e le forme di intrattenimento siano attente alle differenze in applicazione degli obiettivi della presente legge, anche per quanto attiene l’erogazione di servizi turistici e commerciali.

L’articolo 8 (Formazione e organizzazione del personale regionale) prevede l’introduzione di iniziative e misure formative e informative rivolte al personale regionale per veicolare i principi contenuti nella presente legge e favorire la parità di trattamento.
A questo fine è prevista la predisposizione di un codice etico per il personale regionale oltre all’adozione di un linguaggio sensibile ai temi della discriminazione per introdurre, anche attraverso specifiche modalità linguistiche, una diversa cultura delle pari opportunità.

L’articolo 9 (Misure attuative – Monitoraggio e valutazione) attribuisce agli organi regionali competenti, anche in collaborazioni con gli Enti Locali secondo le specifiche aree di competenza, il compito di dare attuazione ai principi enunciati dalla presente legge con specifiche misure e azioni positive e con attività di monitoraggio e valutazione.

L’articolo 10 (Diffusione delle informazioni) prevede l’utilizzo di tutti gli strumenti informativi della Regione per veicolare i principi della presente legge e per accrescere l’attenzione alla tematica delle discriminazioni.

L’articolo 11 (Funzioni del Comitato regionale per le Comunicazioni) individua nel CORECOM uno strumento di proposta, consulenza, controllo e regolazione dell’accesso radiofonico e televisivo per favorire la diffusione dei principi antidiscriminatori.

L’articolo 12 (Estensione delle competenze dell’Ufficio del Difensore Civico regionale), nell’ambito dei compiti istituzionali previsti dallo Statuto e della l. r. 50/1981 e successive modificazioni e integrazioni, estende le competenze dell’Ufficio del Difensore Civico anche ai casi di discriminazione di cui al presente disegno di legge.
Al Difensore Civico possono rivolgersi le persone e i soggetti portatori di interessi per segnalare violazioni alle disposizioni della legge o comportamenti che possano costituire discriminazione ai sensi della normativa in materia, e in particolare di questa legge, e per ottenere ciò che spetta loro di diritto.
In particolare il Difensore Civico nell’ambito delle competenze previste dal presente disegno di legge, collabora con l’Assessorato regionale alle Pari Opportunità e in raccordo con analoghe istituzioni di garanzia e, in particolare, con la Consigliera di Parità regionale per quanto di sua competenza, come previsto dal D.lgs 196/2000.

L’articolo 13 (Coordinamento tecnico regionale sulle discriminazioni) istituisce presso l’Assessorato regionale alle Pari Opportunità un coordinamento interno alla Giunta regionale per armonizzare le azioni e le misure attuative da realizzare nei diversi ambiti di intervento previsti dalla legge. Al coordinamento prenderanno parte rappresentanti degli assessorati competenti nelle materie che rientrano nell’ambito di applicazione della presente legge e in ogni caso l’Assessorato alla formazione professionale, l’Assessorato al lavoro, l’Assessorato alla sanità.

L’articolo 14 (Anno europeo delle pari opportunità per tutti) prevede che nel 2007, Anno europeo delle pari opportunità per tutti la Regione promuova ed organizzi iniziative, anche in raccordo con organismi internazionali, europei e nazionali, sulla base di uno specifico piano di interventi approvato dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessorato regionale alle pari opportunità.

L’articolo 15 (Norma di chiusura) prevede che tutta l’attività della Regione Piemonte si conformi ai principi enunciati dalla presente legge e che entro un anno dalla sua entrata in vigore vengano individuate e rimosse – nella normativa e negli atti di indirizzo e di programmazione – le disposizioni in contrasto con il principio di parità di trattamento.

L’articolo 16 (Norma finanziaria) individua i meccanismi finanziari predisposti per l’attuazione del presente provvedimento.

Art. 1.

(Principi e finalità)

1. La Regione Piemonte, nell’ambito delle proprie competenze, opera per dare attuazione ai principi della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, al divieto di discriminazione sancito dall’articolo 13 del Trattato dell’Unione europea, al riconoscimento dei diritti inviolabili della persona e al divieto di discriminazione contenuti negli articoli 2 e 3 della Costituzione Italiana, ai principi sanciti dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione europea e dallo Statuto regionale.

2. La Regione dà concreta attuazione ai principi e alle finalità della presente legge in raccordo con le istituzioni di parità regionali, promuovendo la collaborazione con gli enti locali piemontesi e il dialogo con le parti sociali e con l’associazionismo.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge:

a) per principio di parità di trattamento si intende l’assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta fondata sull’appartenenza di genere o sull’identità di genere, sugli orientamenti sessuali, sulla religione o sulle convinzioni personali, sull’handicap, l’età, la razza o l’origine etnica;

b) sussiste discriminazione diretta quando una persona, a causa dei motivi indicati alla lettera a), è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un’altra persona in una situazione analoga;

c) sussiste discriminazione indiretta quando una disposizione di legge o regolamento, un criterio o una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri, possono mettere in una posizione di svantaggio le persone che si trovano in una delle condizioni descritte alla lettera a);

d) sono inoltre considerate come discriminazioni anche le molestie, ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per uno dei motivi di cui alla lettera a, aventi lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo.

Art. 3.

(Ambito di applicazione)

1. In attuazione dell’articolo 11 dello Statuto, la Regione, nell’ambito delle sue competenze, opera per garantire ad ogni persona parità di trattamento nell’accesso ai servizi e nell’acquisizione di beni ed attua azioni positive per il superamento di eventuali condizioni di svantaggio legate alle forme di discriminazione diretta e indiretta.

2. La presente legge si applica ai seguenti ambiti di intervento:

a) salute, prestazioni sanitarie e politiche sociali;

b) formazione professionale, istruzione e politiche del lavoro;

c) diritto alla casa;

d) attività culturali, turistiche, ricreative e commerciali;

e) formazione e organizzazione del personale regionale.

Art. 4.

(Salute, prestazioni sanitarie e politiche sociali)

1. La Regione opera, nell’ambito delle sue competenze in materia di programmazione, organizzazione e gestione dei servizi sanitari e sociali e del sistema integrato di interventi, dando attuazione ai principi enunciati nei commi 2, 3 e 4.

2. Chiunque abbia raggiunto la maggiore età può designare una persona a cui gli operatori delle strutture sanitarie e socio-assistenziali devono riferirsi per tutte le decisioni di carattere sanitario e socio-assistenziale ed in particolare per quelle relative al suo stato di salute, compresa la donazione di organi. Le modalità di designazione sono definite con regolamento della Giunta regionale.

3. La persona designata acquisisce il diritto ad accedere alle strutture di ricovero e cura per ogni esigenza di assistenza e sostegno psicologico della persona designante.

4. Nel caso di ricovero in strutture sanitarie e socio-assistenziali pubbliche o private, è fatto obbligo agli operatori sanitari di verificare l’avvenuta manifestazione della designazione di cui al comma 2 e di darvi attuazione.

5. Ogni persona ha diritto, ai sensi della legge 14 aprile 1982, n. 164 (Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso), agli interventi chirurgici, ormonali, psichiatrici e psicologici necessari per l’adeguamento dell’identità fisica a quella psichica.

6. In attuazione dell’articolo 3 della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento) le famiglie e le unioni di fatto vanno considerate quali risorse qualificanti, soggetti attivi e passivi, del sistema integrato di interventi e servizi sociali e della rete sociale per la cura della persona.

Art. 5.

(Formazione professionale, istruzione e politiche del lavoro)

1. La Regione opera, nell’ambito delle proprie competenze, affinché il sistema integrato di istruzione e formazione professionale e il sistema dei servizi per l’impiego concorrano a garantire l’effettività del diritto all’istruzione e formazione durante tutto l’arco della vita, del diritto al lavoro ed alla loro libera scelta.

2. La Regione opera per assicurare ad ogni persona, indipendentemente dall’appartenenza di genere o dall’identità di genere, dagli orientamenti sessuali, dalla religione o dalle convinzioni personali, dall’handicap, dall’età, dalla razza o dall’origine etnica, dalle forme di convivenza, uguaglianza delle opportunità e non discriminazione nell’accesso ai percorsi di istruzione e formazione professionale, nell’inserimento al lavoro e nella fruizione dei relativi servizi.

3. Nello svolgimento delle attività di cui ai commi 1 e 2, la Regione opera in raccordo con la Consigliera di Parità regionale.

Art. 6.

(Diritto alla casa)

1. La Regione, nell’ambito delle proprie competenze, opera al fine di riconoscere e promuovere il diritto all’abitazione di cui all’articolo 10, comma 1 dello Statuto e per rimuovere le cause che determinano disuguaglianze e disagio, anche prevedendo l’accesso alla casa ai conviventi di fatto e alle persone immigrate regolarmente soggiornanti in Italia, secondo le disposizioni contenute nella legge regionale sull’edilizia residenziale pubblica.

2. La Regione, nell’ambito delle proprie competenze, opera per favorire la creazione di soluzioni abitative temporanee per ricoveri di emergenza, al fine di accogliere persone in difficoltà.

Art. 7.

(Attività culturali, turistiche, ricreative e commerciali)

1. La Regione, nell’ambito delle proprie competenze, opera per favorire l’offerta di eventi culturali e forme di intrattenimento attente, tra l’altro, all’appartenenza di genere o all’identità di genere, all’orientamento sessuale, alle opinioni religiose e alle condizioni personali, alle forme di convivenza, alle condizioni di disabilità psichica, fisica e intellettiva e alle identità etniche delle persone.

2. Nell’ambito delle competenze regionali in materia di pubblici esercizi, servizi turistici e commerciali, la Regione dà attuazione al principio in base al quale gli esercenti di tali servizi non possono rifiutare le loro prestazioni, né erogarle a condizioni deteriori rispetto a quelle comunemente praticate, per ragioni di orientamento sessuale, identità di genere, opinioni religiose, condizioni personali, forme di convivenza, condizioni di disabilità psichica, fisica e intellettiva e identità etnica delle persone.

Art. 8.

(Formazione e organizzazione del personale regionale)

1. Al fine di prevenire e contrastare qualunque forma di discriminazione sul lavoro e per favorire la parità di trattamento del personale regionale, la Regione pone in essere iniziative di informazione periodica rivolte al personale regionale e inserisce nei corsi di formazione interna appositi moduli sull’argomento.

2. A tal fine provvede alla predisposizione di un codice etico per il personale regionale, ivi compresa l’adozione di modalità linguistiche e comportamentali coerenti con i principi della presente legge.

Art. 9.
(Misure attuative, monitoraggio e valutazione)

1. La Regione, nell’ambito dei settori di intervento di cui agli articoli 4, 5, 6, 7 e 8, individua, promuove e realizza, insieme agli Enti locali e secondo le rispettive competenze, opportune azioni positive, misure di accompagnamento e interventi specifici anche nell’ambito di politiche integrate e sostiene, anche finanziariamente, le iniziative promosse dai soggetti di cui all’articolo 1, comma 2.

2. La Regione svolge attività di monitoraggio e di valutazione delle politiche nei settori predetti, con particolare riferimento a quelle volte ad eliminare ogni forma di discriminazione.

Art. 10.

(Diffusione delle informazioni)

1. La Regione, d’intesa con gli enti locali piemontesi, anche attraverso i propri uffici per le relazioni con il pubblico (URP) e i propri strumenti informativi, attiva apposite campagne di comunicazione per accrescere l’attenzione alle tematiche della presente legge e per fornire alle persone interessate tutte le informazioni utili e necessarie per la tutela dei propri diritti alla parità di trattamento e contro ogni forma di discriminazione.

Art. 11.

(Funzioni del Comitato regionale per le Comunicazioni )

1. Nell’ambito dell’attività di consulenza, di gestione e di controllo in materia di comunicazioni e al fine di garantire che ogni forma di comunicazione pubblica tenga conto degli obiettivi previsti dalla presente legge, il Comitato regionale per le Comunicazioni (CORECOM) istituito con legge regionale 7 gennaio 2001, n. 1 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni), come modificata con legge regionale 21 gennaio 2002, n. 2, esercita attività di monitoraggio sull’informazione locale al fine di evidenziarne eventuali caratteri discriminatori e segnalarli al Consiglio regionale. A tal fine effettua periodiche rilevazioni sui contenuti della programmazione televisiva e radiofonica regionale e locale.

2. Il Comitato regola l’accesso radiofonico e televisivo in modo da consentire adeguati spazi di espressione in ordine alle tematiche trattate dalla presente legge.

3. Il Comitato può altresì formulare proposte agli organi regionali per attivare iniziative culturali e informative volte a favorire la diffusione e l’affermazione di principi antidiscriminatori in una visione pluralistica dell’etica e della società, in particolare per quanto riguarda le forme di collaborazione fra concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, Regione ed istituzioni e organismi culturali operanti nel settore dell’informazione, nonché le convenzioni che possono essere stipulate dalla Regione in ambito locale con i concessionari privati.

Art. 12.

(Estensione delle competenze dell’Ufficio del Difensore Civico regionale)

1. Il Difensore Civico della Regione, nell’ambito dei compiti istituzionali previsti dall’articolo 90 dello Statuto regionale, dalla legge regionale 9 dicembre 1981, n. 50 (Istituzione dell’Ufficio del Difensore Civico), come modificata dalla legge regionale 6 marzo 2000, n. 17, interviene anche nei casi di discriminazione, ai sensi della presente legge, per accogliere e valutare segnalazioni di persone nonché istituzioni, associazioni e organizzazioni non governative che svolgano attività di promozione del principio della parità di trattamento.

2. Nello svolgimento di tali funzioni il Difensore Civico:

a) rileva, autonomamente o sulla base delle segnalazioni predette, la presenza di disposizioni di legge o di regolamento in contrasto con i principi sanciti dalla presente legge;

b) rileva, autonomamente o sulla base delle segnalazioni predette, comportamenti o prassi discriminatorie;

c) segnala ai Presidenti del Consiglio e della Giunta regionali i comportamenti e le normative discriminatorie che individua;

d) agisce a tutela dei diritti delle persone che hanno subito discriminazioni anche orientandole verso i soggetti legittimati ad agire anche in giudizio.

3. La relazione annuale di cui all’articolo 8 della l.r. 50/1981 contiene una apposita sezione dedicata alle competenze di cui al presente articolo.

4. Il Difensore Civico, nell’ambito delle funzioni definite nel presente articolo, e fatte salve le competenze e l’ambito di intervento della Consigliera di Parità regionale, opera in raccordo con quest’ultima e con analoghe istituzioni di garanzia e in collaborazione con l’Assessorato regionale alle Pari Opportunità.

Art. 13.

(Coordinamento tecnico regionale sulle discriminazioni)

1. E’ istituito presso l’Assessorato alle Pari opportunità il Coordinamento tecnico regionale sulle discriminazioni per raccordare le azioni e le misure attuative negli ambiti di intervento previsti della presente legge, favorire la circolazione delle informazioni all’interno dell’amministrazione regionale e svolgere funzioni di monitoraggio.

2. Con proprio provvedimento la Giunta regionale individua le strutture regionali che partecipano al coordinamento e la struttura regionale a cui sono affidate le funzioni di segreteria.

Art. 14.

(Anno europeo delle pari opportunità per tutti)

1. Nel 2007, anno europeo delle pari opportunità per tutti la Regione promuove ed organizza iniziative, anche in raccordo con organismi internazionali, europei e nazionali.
2. A tal fine la Giunta regionale, con proprio atto deliberativo, approva uno specifico piano di interventi su proposta dell’Assessorato regionale alle pari opportunità.

Art. 15.

(Norma finale)

1. Nell’esercizio dell’attività legislativa, regolamentare, programmatoria e amministrativa gli organi regionali si conformano ai principi fissati dalla presente legge, anche prevedendo norme per la prevenzione delle discriminazioni, l’attuazione dei diritti e le sanzioni dei comportamenti discriminatori.

2. In attuazione dei principi definiti dalla presente legge, ed entro un anno dalla sua entrata in vigore, gli organi regionali procedono all’individuazione delle disposizioni presenti nella normativa regionale e negli atti di indirizzo e programmazione in contrasto con detti principi e adottano i provvedimenti conseguenti.

Art. 16

(Norma finanziaria)

1. Per l’attuazione degli interventi previsti dall’articolo 9, comma 1 si provvede, per l’anno 2006, con le risorse iscritte nella unità revisionale di base (UPB) n. 15111 (Formazione professionale – Lavoro – Osservatorio del Mercato del lavoro – Titolo I – Spese correnti) sui capitoli n. 12656 e n. 14279, ai quali viene aggiunto il riferimento alla presente legge.

2. Alla copertura finanziaria degli interventi previsti dall’articolo 9, comma 1 per gli anni successivi, si fa fronte con le risorse che verranno iscritte ai sensi di quanto previsto dall’articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003 n. 2 (Legge finanziaria per l’anno 2003).


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