La prima sezione civile della Cassazione, con sentenza N.11176/2019, ha stabilito che va verificata la tutela anche se l’omosessualità non è considerata un reato nello stato del richiedente la protezione internazionale. L’assenza di norme che vietino, direttamente o indirettamente, i rapporti consensuali tra persone dello stesso sesso, non è risolutiva per escludere la protezione internazionale.
Per la corte di Cassazione la statuizione della Corte d’Appello di Catanzaro, non è conforme al diritto :“non appare sufficiente l’accertamento che nello stato di provenienza del ricorrente, la Costa D’Avorio, l’omosessualità non è considerata alla stregua di reato, dovendo altresì accertarsi la sussistenza, in tale paese, di adeguata protezione, a fronte delle gravissime minacce provenienti da soggetti privati. La Corte territoriale ha infine omesso di valutare la sussistenza della condizione di vulnerabilità del ricorrente, alla luce della particolare situazione personale prospettata nel ricorso e del concreto pericolo che egli possa subire, in conseguenza della propria condizione di omosessualità, trattamenti degradanti e la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani al di sotto dello statuto della dignità personale in caso di rimpatrio” .